Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15170 del 20/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 15170 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 16948-2009 proposto da:
DURANTE GIUSEPPE C.F. DRNGPP59S23D761H, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO RINASCIMENTO 11, presso lo
studio dell’avvocato GIANLUIGI PELLEGRINO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2015
2230

CASSANO

DOMENICO

C.F.

CSSDMC52013F923V,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,
presso lo studio del Dott. ALFREDO PLACIDI,
rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO DE

Data pubblicazione: 20/07/2015

LEONARDIS, PIERNICOLA DE LEONARDIS, giusta delega in
atti;
– AZIENDA SANITARIA LOCALE BR DI BRINDISI, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dall’avvocato PIETRO QUINTO, giusta delega in atti;
– controri correnti –

avverso la sentenza n. 1264/2008 della CORTE
D’APPELLO di LECCE, depositata il 14/07/2008 R.G.N.
3376/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/05/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito

l’Avvocato

PESELLI

ANTONIO

per

delega

PELLEGRINO GIANLUIGI;
udito l’Avvocato DE LEONARDIS PAOLO (per CASSANO);
udito l’Avvocato BATTAGLIOLI GABRIELLA per delega
QUINTO PIETRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

del Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 14 luglio 2008 sui due appelli riuniti di Domenico Cassano e Giuseppe Durante,
la Corte d’appello di Lecce dichiarava estinto il giudizio tra il primo e la A.S.L. BR di
Brindisi e dichiarava inammissibile l’appello del secondo avverso la sentenza di primo grado,

dirigente dell’unità operativa di oftalmologia presso lo stabilimento di Mesagne, richiedente
l’accertamento del proprio diritto allo svolgimento delle mansioni di direttore di oftalmologia
presso il presidio ospedaliero di Summa-Perrino di Brindisi, Mesagne e San Pietro Vernotico)
la cessazione della materia del contendere, in riferimento a detto incarico relativo a
deliberazione dirigenziale A.S.L. n. 1500/04 (di sua rimozione dall’incarico di direttore della
struttura complessa di oftalmologia di Brindisi, con affidamento a un terzo), superata da altra
successiva di conferimento al medesimo di detto incarico (deliberazione n. 3855/05).
A motivo della decisione, la Corte territoriale ravvisava la correttezza della pronuncia, per
l’indicata ragione, di cessazione della materia del contendere del Tribunale, dando quindi atto
dell’intervenuta transazione tra le parti in corso di giudizio, comportante la sua estinzione.
Riteneva poi che l’ordinanza del Tribunale di inammissibilità, per tardività, dell’intervento
del controinteressato Giuseppe Durante (quale assegnatario dell’incarico con la prima
deliberazione, oggetto del giudizio) fosse da qualificare sentenza in senso sostanziale:
pertanto impugnabile dal predetto siccome interveniente necessario per la sua qualità (in
relazione al petitum della domanda di Cassano) di litisconsorte necessario, con la conseguente
ammissibilità, sotto questo profilo, del suo appello, peraltro inammissibile per carenza di
interesse, attesa la sostituzione della deliberazione oggetto di giudizio (n. 1500/04) con altra
successiva (n. 2855/05).
Con atto notificato il 14 luglio 2009 Giuseppe Durante ricorre per cassazione con quattro
motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resistono Domenico Cassano e
A.S.L. Brindisi con distinti controricorsi: quest’ultima anche con memoria ai sensi dell’art.
378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

che aveva dichiarato (su ricorso di Domenica Cassano, dirigente medico di li livello già

.,

.-so

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
360, primo comma, n. 4 c.p.c., con nullità della sentenza, per omessa pronuncia sulla propria
censura (con il terzo motivo di appello, ma già posta con l’atto di intervento in primo grado)
3

di erroneità della declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda

..

proposta da Domenico Cassano, per il carattere provvisorio della delibera n. 3855/05 in

giudizio di merito e pertanto non pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal
predetto, con la conseguente necessità di una pronuncia di merito sulla sua pretesa.
Con il secondo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 5 c.p.c., qualora ritenuta implicitamente risolta la questione in senso negativo per il
ricorrente, sul fatto decisivo e controverso del carattere provvisorio della delibera n. 3855/05.
Con il terzo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3 c.p.e., per la persistenza del proprio interesse ad agire per il carattere provvisorio
della delibera n. 3855105 in quanto fondata su un provvedimento cautelare, inidoneo a
regolare definitivamente il rapporto, invece postulato da una pronuncia di cessazione della
materia del contendere, sul presupposto in particolare della sopravvenienza in corso di
giudizio di eventi determinanti la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto.
Con il quarto, il ricorrente deduce violazione degli artt. 1362, 1363 c.c., in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non corretta interpretazione della delibera n. 3855/05, sulla
base del canone interpretativo letterale dei contratti di diritto privato valevole anche per gli
atti amministrativi, come atto meramente esecutivo di provvedimento cautelare e pertanto
inidoneo, per il suo carattere provvisorio, a consentire una definitiva pronuncia sulla
domanda.
:

Il primo motivo, relativo ad omessa pronuncia sulla censura del ricorrente di erroneità della
declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta da Domenico
Cassano, è inammissibile per omessa formulazione del quesito di diritto prescritto, a pena di
inammissibilità, dall’art. 366bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
Ed infatti, il ricorso per cassazione deve essere proposto a pena di inammissibilità con unico
atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, in essi
compresa la formulazione dei quesiti: con la conseguenza dell’inammissibilità di un nuovo
atto successivamente notificato a modifica od integrazione dell’originario ricorso, sia che

2

quanto esecutiva di provvedimento cautelare suscettibile di modificazione all’esito del

concerna l’indicazione dei motivi, ostandovi il principio della consumazione
dell’impugnazione, sia che tenda a colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti,
quali appunto la formulazione dei quesiti o l’esposizione dei fatti di causa o la sintesi della
questione di motivazione relativamente al fatto controverso, essendo solo possibile (qualora
non siano decorsi i termini) la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del Primo, ma

dichiarato inammissibile (Cass. 31 maggio 2010, n. 13257; Cass. s.u. 10 settembre 2009, n.
19444) .
In ogni caso, esso è pure infondato, per l’insussistenza del vizio di omessa pronuncia
denunciato, in quanto la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per carenza di interesse,
a torto o a ragione pronunciata, assorbe ogni altra domanda e questione (Cass. 13 luglio 2001,
n. 9545; Cass. 20 febbraio 2004, n. 3403; Cass. 20 novembre 2009, n. 24542)
Il secondo motivo (vizio di motivazione sul fatto decisivo e controverso del carattere
provvisorio della delibera n. 3855105), il terzo (violazione dell’ari 100 c.p.c., per l’interesse
ad agire del ricorrente per il carattere provvisorio della delibera n. 3855/05 in quanto fondata
su un provvedimento cautelare, inidoneo a regolare definitivamente il rapporto) ed il quarto
(violazione degli arti 1362, 1363 c.c., per non corretta interpretazione della delibera n.
3855/05) sono congiuntamente esaminabili per stretta connessione.
Essi pure sono inammissibili.
Il terzo ed il quarto difettano, come già il primo, del requisito, a pena di inammissibilità a
norma dell’art. 366bis c.p.c., di formulazione del quesito di diritto, completamente omessa.
Ed il secondo, parimenti, è carente del momento di sintesi finale con la chiara indicazione del
fatto controverso, omologo al quesito di diritto, in violazione della medesima prescrizione.
La deduzione, nel ricorso per cassazione, di un vizio di motivazione della sentenza impugnata
in merito ad un fatto controverso, comporta infatti l’onere, imposto dall’art. 366bis c.p.c., di
indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per cui la motivazione sia insufficiente ed
esso deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma
anche formulandone al termine una sintesi riassuntiva, che costituisca un quid pluris rispetto
alla sua illustrazione e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del
ricorso (Cass. 7 aprile 2008, n. 8897). E tale sintesi non si identifica con il requisito di
specificità del motivo, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., ma assume l’autonoma

3

non anche ad integrazione, né a correzione di un ricorso viziato che non sia ancora stato

funzione volta alla immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza
logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della
decisione favorevole al ricorrente (Cass. 28 dicembre 2013, n. 28242; Cass. 8 marzo 2013, n.
5858).
Ma essi sono pure inammissibili sotto l’ulteriore e concorrente profilo di violazione del

primo comma, n. 6 c.p.c., per mancanza di specifica indicazione della sede di produzione e di
trascrizione (se non parziale, in relazione al p.to 3 della sua parte dispositiva, a pg. 12 del
ricorso) della delibera n. 3855/05, oggetto dei tre motivi e più in generale a fondamento
dell’impugnazione. Ed infatti, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che
comportino l’esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è
necessario, in virtù del principio di autosufficienza, che il testo di tali atti sia interamente
trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con
l’indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non
potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo
diverso da quello accolto nella sentenza (Cass. 27 gennaio 2009, n. 1893; Cass. 31 maggio
2006, n. 12984; Cass. 26 settembre 2002, n. 13953)
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’inammissibilità del ricorso e la
regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna Giuseppe Durante alla rifusione, in favore dei
controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ciascuno in € 100,00 per esborsi e €
4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Funzio

e 1r t ,

A

i’ i

principio di autosufficienza del ricorso, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA