Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15170 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15170

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2525/2015 proposto da:

N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE GIUSEPPE

MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO

PENNISI, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE CUFFARI

giusta procura speciale in calce;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA;

– intimata –

nonchè da:

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 175, presso lo studio

dell’avvocato MARCO FILIPPETTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOMMASO DE TOMA giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

N.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3347/2014 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 26/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del 4^ motivo;

rigetto degli altri;

udito l’Avvocato TOMMASO DE TOMA che si riporta.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. L’Avvocato N.S. ha proposto ricorso per cassazione contro Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del 26 agosto 2014, con la quale il Tribunale di Catania, in accoglimento dell’appello di detta società e in riforma della sentenza resa in primo grado giudice di pace di Mascalucia, ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente, per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, sofferto a suo dire in ragione della mancata tempestiva restituzione da parte di Poste Italiane dell’avviso di ricevimento relativo ad una notificazione a mezzo posta, eseguita nell’espletamento della propria opera professionale per un cliente.

Era accaduto, in particolare, che in conseguenza della tardiva restituzione dell’avviso, l’Avvocato N. non aveva potuto esercitare per il suo cliente un’azione esecutiva individuale nei confronti della S.p.A. Alitalia Linee Italiane, perchè nelle more essa era stata collocata in amministrazione straordinaria.

2. Con la sentenza di primo grado il Giudice di Pace aveva riconosciuto al N. danni non patrimoniali, che aveva liquidato in via equitativa nella misura di Euro 700 oltre interessi legali, così ridimensionando la domanda del N., che invece aveva richiesto la somma di Euro 1000 o quell’altra maggiore o minore che fosse stata accertata.

3. Il Tribunale di Catania nella sentenza impugnata, dopo aver ritenuto l’appello ammissibile, in quanto il giudice di pace aveva violato i principi regolatori della materia, ha osservato che quel giudice di pace aveva deciso una causa petendi diversa da quella dedotta dall’attore, in quanto aveva individuato la ragione della spettanza del risarcimento del danno nella circostanza che il cliente dell’avvocato N. non aveva potuto iniziare per conto del medesimo le azioni esecutive ed il cliente si era dovuto insinuare dello stato passivo dell’amministrazione straordinaria in tal modo non potendosi tra i creditori privilegiati.

Il Tribunale ha rilevato che la causa petendi formulata dal N. era invece intesa ad ottenere il risarcimento del danno provocato dallo stress patito personalmente, a causa del protrarsi dell’incertezza circa l’esito della notifica eseguita per conto del cliente. Ha, quindi, richiamando gli insegnamenti di Cass. Sez. Un. n. 26972 del 2008, escluso che nella specie si fosse verificato un danno non patrimoniale risarcibile.

Inoltre, ha gravato delle spese di entrambi i gradi di giudizio il N. e ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, l’ha condannato al pagamento di una somma di Euro 3000 determinata in via equitativa.

4. Avverso la sentenza del Tribunale il N. ha prospettato con il ricorso quattro motivi, cui Poste Italiane ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto anche ricorso incidentale condizionato.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (art. 113 c.p.c., comma 2 e art. 339 c.p.c., comma 3).

Il motivo sostiene che il Tribunale di Catania avrebbe omesso di valutare l’eccezione del N., avanzata nella comparsa di costituzione e risposta con l’appello incidentale nel senso che, essendo la controversia decisa dal Giudice di Pace in via equitativa, operava in relazione ai limiti dell’appello, dell’art. 339 c.p.c., comma 3, per modo che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il risarcimento del danno era stato liquidato in via equitativa.

Il motivo è privo di fondamento.

Come avverte lo stesso ricorso il N. aveva in ogni caso proposto la domanda chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 1000 o in quella somma maggiore o minore ritenuta giusta ed equa dal decidente. Tale formulazione della domanda le assegnava in ogni caso valore corrispondente al massimo della competenza per valore del giudice di pace, così determinando la soggezione della sua sentenza al regime dell’appello senza motivi limitati e la necessità della pronuncia secondo diritto.

“In tema di determinazione della competenza per valore, nell’ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all’esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata – agli effetti dell’art. 112 c.p.c. – come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall’avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell’art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest’ultimo rimane “fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito”, cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza di primo grado fosse stata appellata ed ha disatteso il motivo di ricorso che sosteneva il mancato rilievo da parte del giudice d’appello della pretesa inappellabilità).” (Cass. n. 15698 del 2006; Cass. n. 9432 del 2012, secondo cui: “Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 c.p.c. e segg. e senza tenere conto del valore indicato dall’attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l’attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento Euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. “necessaria”, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che “sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi – in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell’art. 14 c.p.c. – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall’art. 339 c.p.c., da ultimo Cass. (ord.) n. 11739 del 2015).

Il ricorrente evoca nel secondo motivo Cass. 7255 del 2011 e 16318 del 2011, che, rinverdendo una vecchia giurisprudenza, ritennero clausola di stile quella formula, ma i precedenti convincenti sono quelli sopra riportati. Nemmeno convincente è Cass. n. 12724 del 2016, che ha così statuito: “La formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all’esito dell’istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l’atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perchè l’omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell’espressione utilizzata”.

Tali precedenti eccentrici si pongono in manifesto conflitto con il chiaro disposto dell’art. 14 c.p.c. e con le necessarie conseguenze della sua applicazione, siccome lumeggiate ampiamente dai precedenti consolidati sopra evocati. Essi postulano, in buona sostanza, l’attribuzione di ambiguità alla formulazione della domanda, là dove essa non può essere formulata in modo ambiguo.

In ogni caso, ma Io si rileva superfluamente, l’avere agito contro le Poste in relazione ad un rapporto di utenza, assegnava al ricorrente, posizione di consumatore e, quindi, riconduceva comunque la domanda a quelle di cui dell’art. 113 c.p.c., comma 2.

2. Con un secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge, nonchè omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (art. 112 sulla corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato).

Si accusa la sentenza impugnata per avere considerato ammissibile l’appello perchè denunciava la violazione dei principi regolatori della materia, nonostante il N. avesse eccepito che in esso al contrario non si rispettavano i limiti di cui all’art. 339, comma 3 e Poste italiane non avesse indicato nell’atto di appello i principi regolatori violati.

Il motivo resta assorbito dalla valutazione fatta a proposito del primo motivo, atteso che l’essere la sentenza di primo grado appellabile senza limiti dipendeva dall’essere essa stessa causa da decidersi secondo diritto, in ragione del valore.

Si aggiunga che a giustificare l’appello senza limitazione dei motivi poteva valere anche la qualificazione della domanda alla stregua dell’art. 113 c.p.c., comma 2.

Peraltro il tenore dell’atto di appello – si osserva ancora ad abundantiam – evocava disciplina comunitaria.

3. Con un terzo motivo si fa valere “violazione e/o falsa applicazione di norme di legge”, nonchè omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (seconda parte dell’art. 112 c.p.c., sulla “ultrapetizione”).

Viene prospettata la stessa questione proposta dal motivo precedente, adducendosi che il Tribunale sarebbe incorso in ultrapetizione, in quanto i principi regolatori non erano stati dedotti con l’appello.

Valgono qui le stesse considerazioni svolte a proposito del motivo precedente.

4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione delle norme di legge, nonchè omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 3 e violazione del principio del dettato normativo dell’art. 25 comma due della costituzione secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge che si entrata in vigore fino all’prima del fatto commesso.

Nel motivo si denuncia che il Tribunale avrebbe ritenuto applicabile l’art. 96 c.p.c. del suo comma, introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, mentre esso non sarebbe stato applicabile al processo in quanto il giudizio era in assolto in primo grado del 28 marzo 2009 della legge 69 del 2009 entrata invece in vigore il 4 luglio del 2000.

4.1. Il motivo è fondato.

Al giudizio non trovava applicazione l’art. 96 c.p.c., comma 3 e, pertanto, la relativa statuizione della sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perchè la statuizione non poteva rendersi.

Infatti, la suddetta norma, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 12, era applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1 della stessa legge ai giudizi introdotti anteriormente all’entrata in vigore della medesima legge, intendendosi per introduzione il momento dell’instaurazione del giudizio in primo grado (si veda già Cass. (ord.) n. 10846 del 2011).

5. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Il rigetto dei primi tre motivi, lasciando intatta la decisione di appello nel merito, giustifica che resti ferma la statuizione sulle spese.

Le spese del giudizio di cassazione, stante il parziale accoglimento del ricorso e l’esistenza di reciproca soccombenza, possono compensarsi.

PQM

 

La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso principale. Accoglie il quarto e cassa la sentenza impugnata riguardo alla condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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