Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15170 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 16/07/2020), n.15170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19021/2017 proposto da:

R.E., rappresentato e difeso dagli Avv. Saronni Carlo Giuseppe e

Iapichino Lucilla ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo in Roma, Via Passeggiata di Ripetta n. 25;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi

12, è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n. 124/5/2017 della Commissione tributaria

Regionale del Lazio, sezione Roma, depositata il 24/1/2017;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19/02/2020 dal

Consigliere Pepe Stefano;

udite le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale della

Repubblica Dott. De Matteis Stanislao, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso;

udite le conclusioni rassegnate dall’Avv. Iapichino Lucilla per la

ricorrente

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia del territorio di Roma, a seguito di richiesta di classamento del Comune di Roma, L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, notificava a R.E., proprietario di un immobile sito nella microzona 1 del Comune di Roma, il conseguente avviso di accertamento con rideterminazione della rendita catastale.

2. A seguito di ricorso la CTR, con sentenza 124/5/2017, depositata il 24/1/2017, riformava la sentenza di primo grado e, per l’effetto, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate sul presupposto che l’atto di classamento era sufficientemente motivato con il richiamo al quadro normativo di riferimento non essendo necessaria l’indicazione delle specifiche caratteristiche del singolo immobile idonee a fondare il suindicato classamento.

3. Avverso tale sentenza R.E. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza emessa della CTR nella parte in cui avrebbe omesso di pronunciarsi, da un lato, circa la reale consistenza dell’immobile oggetto di classamento e, dall’altro, sulla reale posizione di esso che, trovandosi sul confine della microzona oggetto di revisione, doveva ritenersi sottratto alla ratio posta a fondamento del nuovo classamento

2. Con il secondo motivo il ricorrente ritiene la sentenza nulla, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, stante l’omesso esame sul fatto decisivo sopra indicato, la CTR avrebbe anche omesso di pronunciarsi sulla relativa eccezione proposta.

3. Con il terzo e quarto motivo il R. censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e 5, la sentenza della CTR per aver trascurato di considerare provati i fatti posti a fondamento del primo motivo di ricorso in quanto tempestivamente dedotti e non contestati dalla controparte.

4. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, per essere stato il provvedimento di classamento emesso in assenza di una specifica motivazione in ordine alle concrete caratteristiche dell’immobile oggetto di nuovo classamento.

5. Con il sesto motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 9 e 61 per non aver la CTR censurato l’avviso di accertamento nella parte in cui ometteva di indicare: le categorie riscontrate nella zona censuaria e il numero delle classi, le “unità tipo”, le ragioni per le quali tali ultimi immobili avevano caratteristiche simili a quello oggetto di accertamento.

4. In ragione del principio della ragione più liquida, deve essere esaminato il quinto motivo di ricorso, il cui accoglimento risulta assorbente e, dunque, rende inutile la trattazione delle ulteriori questioni.

Il motivo è fondato.

Viene in rilievo la questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa l’avviso di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali c.d. anomale.

La L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, disciplina tale procedimento prevedendo che “la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima”.

La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale (in molti casi, coincidente con l’intero Comune) che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonchè nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2).

Il classamento in esame, finalizzato ad eliminare possibili sperequazioni a livello impositivo, è stato ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 249 del 2017, con la quale si è, fra l’altro, affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”.

Sempre con riferimento all’onere motivazionale questa Corte, secondo un orientamento pienamente condivo dal Collegio, ha affermato che “In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l’emanazione” (ex plurimis Cass. n. 9770 del 2019).

In tali casi, dunque, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento che si limiti a richiamare i rapporti di cui al citato art. 1, comma 335 e il relativo loro scostamento nonchè i provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento. Allo stesso modo non può ritenersi sufficiente il riferimento a generici miglioramenti della microzona dovuti ad interventi pubblici e privati. Ciò vale anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera). Le espressioni indicate, infatti, non sono tali da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni a base della pretesa impositiva, così da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur. Da quanto sopra discende che l’Amministrazione è tenuta ad un adeguata valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione, di talchè “poichè non è sufficiente il rispetto dei criteri generali previsti dalla norma, ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza e di analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo” (Cass. n. 19810 del 2019). In particolare, è necessario che dall’atto emergano gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento (Cass. n. 3156 del 2015).

La motivazione nei termini sopra indicati è elemento essenziale dell’atto e, quindi, deve sussistere a prescindere da una eventuale impugnazione di quest’ultimo, essendo la sua funzione quella di far comprendere al contribuente le ragioni poste a fondamento dell’azione amministrativa si da consentirgli di valutare l’opportunità di eventualmente proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria. L’Amministrazione, quindi, non può limitarsi ad indicare di aver proceduto al classamento a seguito della procedura e sulla base dei dati essenziali del procedimento estimativo delineato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, senza indicare gli elementi che in concreto hanno determinato lo scostamento previsto da tale norma e che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8.

Nel caso di specie il contenuto dell’atto impugnato – per come riassunto nella sentenza d’appello ed indicato nei suoi tratti essenziali nello stesso ricorso non risponde a quei requisiti primi e indefettibili sopra indicati, in quanto caratterizzato da una motivazione sommaria e, dunque, meramente apparente affidata, da un lato, a formule stereotipate e di stile, se non meramente riproduttive di precetti normativi e dall’altro, a generici riferimenti alla microzona in cui si trova l’immobile dei ricorrenti e alle caratteristiche per le quali quest’ultimo doveva essere oggetto della riclassificazione, risultando così assenti proprio quei dati primigeni ed essenziali del peculiare procedimento valutativo delineato dall’art. 1, comma 335, cit. e dalle fonti normative integrative e, dunque, specifici riferimenti all’immobile oggetto di revisione.

In particolare, la CTR ha errato nel ritenere congruamente motivato l’avviso di accertamento impugnato con il richiamo in esso contenuto del procedimento posto a fondamento della riclassificazione assumendo all’uopo rilievo la parte motiva della sentenza dove si afferma che l’atto di classamento “trova sufficiente riferimento nella specifica normativa” indicata “senza che sia necessario indicare specifiche caratteristiche dell’immobile”. Nè, a tale fine può ritenersi sufficiente il richiamo contenuto nell’avviso di accertamento alla microzona in cui si trova l’immobile alle sue caratteristiche indistintamente individuate quali “la migliorata qualità del contesto urbano” (cfr. pag. 7 del ricorso).

5. Il ricorso deve essere conseguentemente accolto, con assorbimento degli altri motivi, e la sentenza cassata.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso introduttivo.

Le spese processuali vengono interamente compensate, stante il consolidarsi soltanto in corso di causa del riportato indirizzo interpretativo di legittimità sul quale la presente decisione si basa.

PQM

La Corte:

Accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Compensa le spese di legittimità e merito.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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