Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15170 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15170 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

Ud. 15/04/2014

SENTENZA

PU

sul ricorso 19522-2012 proposto da:
IACULLO

ROSANNA

CLLRNN69C63H501C,

elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo
studio dell’avvocato EQUIZI FABRIZIA, rappresentata e
difesa dall’avvocato AGNELLI GIULIO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

2014
3159

contro

ASSIMOCO SPA, in persone del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato SCIARRA
CLAUDIO, che la rappresenta e difende giusta procura

Data pubblicazione: 02/07/2014

per atto Notaio Ivano Guarino del 7/03/2012, rep. n.
50791 allegata in atti;
– controricorrente nonchè contro

CAVALLIN BRUNO, CAVALLIN FABRIZIO;

avverso la sentenza n. 2792/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 22/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato Claudio Sciarra difensore della
controricorrente che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che in via principale
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e in
subordine per il rigetto.

– intimati –

R.g.n. 19522-13 (ud. 15.4.2014)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Rosanna Iacullo ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Assimoco e
nei confronti di Bruno Cavallin e Fabrizio Cavallin, avverso la sentenza del 22 giugno
2011, con la quale la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza resa in primo
grado inter partes dal Tribunale di Roma il 5 novembre 2009 ed accogliendo sul punto
l’appello dell’Assimoco, con cui era stata prospettata per la prima volta la relativa

questione, ha dichiarato l’inesistenza del rapporto processuale in quanto instaurato per
conto della Iacullo da un difensore non munito di valida procura.
§2. Al ricorso ha resistito con controricorso soltanto l’Assimoco.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione degli
artt. 125, comma 2 e 182 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”.
Vi si svolgono per gran parte dell’illustrazione considerazioni che riguardano
l’esegesi del testo dell’art. 182 c.p.c. introdotto dall’art. 46 della 1. n. 69 del 2009 e
parrebbero adombrare, sebbene in modo non del tutto chiaro, un’esegesi del vecchio art.
182 c.p.c. — applicabile alla controversia – che tenderebbe a sostenere che anche nel regime
antecedente alla novellazione di cui a detta legge, la nullità riguardante la procura per come
rilevata quanto all’atto introduttivo del giudizio dalla Corte territoriale — al contrario di
quanto reputato da essa, che ha considerato i vizi di invalidità della procura, siano essi di
inesistenza o di nullità, produttivi sempre dell’inesistenza del rapporto processuale avrebbe potuto reputarsi determinativa non già della inesistenza dell’attività processuale e,
quindi, del rapporto processuale introdotto con detto atto, bensì soltanto della sua nullità e,
quindi, eventualmente suscettibile di sanatoria.
Tale sanatoria sarebbe nella specie avvenuta in primo grado, perché la Iacullo, aveva
revocato il mandato al suo precedente difensore, Avvocato Fabio Di Martino e si era rivolta
ad altro legale, l’Avvocato Fabrizia Equizi, che si era costituita nel primo atto utile
successivo, cioè con le note conclusionali del 3 luglio 2009, depositando nell’udienza la
procura alle liti conferitale.
Nella parte finale dell’illustrazione del motivo, tuttavia, facendosi carico della
prospettazione della questione relativa alla procura fatta con l’atto di appello da parte
dell’Assimoco, nel senso la mancanza di una procura sarebbe emersa da un fax ad essa
3
Est. Cbis.Raffae1e Frasca

R.g.n. 19522-13 (ud. 15.4.2014)

inviato il 25 novembre 2009 dall’Avvocato Fabio Di martino, nel quale egli aveva
dichiarato la sua totale estraneità al giudizio, si assume che erroneamente la Corte
capitolina avrebbe considerato quel fax «prova sufficiente del reale ed effettivo vizio»
della procura conferitagli dalla Iacullo.
§2. Il motivo, che in sostanza prospetta due distinte censure, sollecita questa Corte a
valutare se la Corte territoriale abbia ritenuto correttamente fondato il motivo di appello
con cui la Assimoco aveva dedotto che l’atto introduttivo del giudizio in primo grado era

stato proposto in difetto di procura.
Il motivo è fondato, sebbene sulla base di rilievi che questa Corte, esaminando gli atti
prodotti in questa sede dalle parti in funzione della valutazione della sussistenza della
violazione della norma del procedimento che impone il ministero del difensore tramite
conferimento di procura, è in grado di formulare in iure esaminando detti atti e che,
collocandosi a monte del problema della possibile sanatoria ai sensi del vecchio testo
dell’art. 182 c.p.c., consentono di evidenziare sia che non vi era alcuna nullità e meno che
mai inesistenza di procura, sia — in disparte la sua erroneità — la totale irrilevanza del rilievo
che la sentenza impugnata ha attribuito al fax dell’Avocato Di Martino.
In disparte la considerazione che i rilievi che si verranno svolgendo comunque
pertengono all’esame della seconda censura prospettata con il motivo, si osserva che la
Corte vi è comunque legittimata sulla base del principio di diritto secondo cui «In ragione
della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme
interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui al
secondo comma dell’art. 384 cod. proc. civ. (là dove consente la salvezza dell’assetto di
interessi, per come regolato dalla sentenza di merito, allorquando la soluzione della
questione di diritto data dalla sentenza impugnata sia errata e, tuttavia, esista una diversa
ragione giuridica, che, senza richiedere accertamenti di fatto, sia idonea a giustificare la
soluzione della controversia sancita dal dispositivo della sentenza in relazione alla
questione sollevata dal motivo di ricorso), deve ritenersi che, nell’esercizio del potere di
qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione,
sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata
dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire
sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per
cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di
ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di
qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte
4
Est. Cons. Raffaele Frasca

R.g.n. 19522-13 (ud. 15.4.2014)

nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta
escluso che la Corte possa rilevare l’efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la
modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’integrazione di una
eccezione in senso stretto.» (Cass. n. 19132 del 2005; da ultimo Cass. 3437 del 2014).
§2.1. Queste le ragioni della fondatezza del motivo.
§2.1.2. Nel fascicolo di parte resistente si rinviene il fascicolo di parte del giudizio di
appello ed in esso la citazione introduttiva dell’appello proposto dall’Assimoco, nella

quale, sotto il paragrafo I e sotto la rubrica” inesistenza o nullità della procura alle liti”, si
dedusse quanto segue: <> (Cass. n. 5711 del 1996; adde: Cass. n. 715 del 1999;
n. 6047 del 2003; n. 10240 del 2009).
L’applicazione di detto principio evidenzia che, con riferimento alla procura sull’atto
introduttivo del giudizio di primo grado, la provenienza dall’Avvocato Di Martino della
certificazione di autenticazione della sottoscrizione della Iacullo di conferimento della
procura si doveva reputare assistita dalla fede pubblica che assiste l’atto pubblico per ciò
che riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che risulta averlo formato (art. 2700

c.c.). La dichiarazione dell’Avvocato Di martino di autenticazione della sottoscrizione di
conferimento della procura della Iacullo figurante sul detto atto era, infatti, riconducibile al
primo comma dell’art. 2703 c.c., per quanto attiene alla provenienza dalla Iaculo, ma, per
quanto attiene alla provenienza del’ autenticazione dal detto Avvocato seguiva il regime
dell’atto pubblico, perché l’autenticazione del difensore ha tale natura.
Ne discende che solo con una querela di falso, tendente a dimostrare di non essere
autore della dichiarazione di autentica e della sottoscrizione relativa, l’Avvocato Di
Martino, quale pubblico ufficiale da cui promanavano, almeno in via formale, l’una e
l’altra, avrebbe potuto far valere la falsità di entrambe.
Conseguentemente l’allegazione nel motivo di appello del “disconoscimento” tramite
il fax era del tutto inidonea ad evidenziare la prospettata mancanza di jus postulandi, perché
assolutamente improduttivo del preteso effetto di disconoscimento il detto fax si sarebbe
dovuto ritenere.
Ancora in via consequenziale obbligata sarebbe stata la risposta all’interrogativo sub
b): dato che nel fax il “disconoscimento” della sottoscrizione del ricorso era fatto
conseguire come mera implicazione di quello della sottoscrizione della procura, esso si
sarebbe dovuto considerare parimenti tamquam non esset.
In sostanza, rileva il Collegio, le allegazioni ed il fax poste a base del motivo di
appello erano palesemente inidonee a giustificarlo in iure.
§2.3.2. Ne segue che la Corte capitolina non avrebbe potuto, nell’esaminarlo, dare
rilievo alla circostanza che la Iacullo aveva prodotto solo una copia del ricorso introduttivo
recante esclusivamente la sua sottoscrizione, giacché tale rilevanza supponeva che il
motivo d’appello fosse astrattamente fondato in iure.
Non solo: siffatto modo di procedere e le conseguenze che la Corte ne ha fatto
derivare si sono risolte anche nell’accollare alla Iacullo un onere probatorio che non le
incombeva, posto che avrebbe dovuto essere l’Assimoco a provare la fondatezza della sua
eccezione.
9
Est. Con

aele Frasca

R.g.n. 19522-13 (ud. 15.4.2014)

La Corte territoriale, dunque, avrebbe dovuto rigettare il motivo di appello sulla base
del suo stesso tenore.
Peraltro, per completezza ma a questo punto ad abundantiam, si deve poi considerare
che dall’esame del fascicolo di parte della Assimoco e precisamente da quello del suo
fascicolo di parte del giudizio di primo grado, presente nel fascicolo di parte del giudizio di
appello e prodotto in esso, come da indice, emerge la presenza come documento n. 2 della
copia notificata alla stessa Assimoco del ricorso della Iacullo.

A margine di esso si rinviene la presenza della procura rilasciata dalla Iacullo
all’Avvocato Di Martino con la sua sottoscrizione per autentica ed in calce al ricorso è
presente la sottoscrizione del medesimo avvocato.
Ebbene, in disparte che la prospettazione — come s’è veduto priva di fondamento in
iure già in astratto – del motivo di appello non era stata nel senso che sull’originale del
ricorso non figurava la sottoscrizione per autentica della procura e quella del ricorso stesso,
ma nel senso che, avendone l’Avvocato Di Martino “disconosciuto” la paternità nel fax, ad
esse non poteva darsi valore, con la conseguenza che non era in contestazione la presenza
di esse sull’originale, ed in disparte, inoltre, che si sarebbe dovuta considerare la
prospettazione del nuovo difensore Avvocato Equizi, di cui si dice nella motivazione,
eventualmente domandando alla medesima la ragione della produzione della copia dell’atto
introduttivo con la sola firma della Iacullo di rilascio della procura (domanda che sarebbe
stata sensata, potendosi ipotizzare che il depositali() dell’originale avrebbe potuto — nel
caso di eventuale ritiro del fascicolo di parte di primo grado – essere lo stesso Avvocato Di
Martino e che esso avrebbe potuto non essere consegnato all’Avvocato Equizi), si deve
considerare — ed avrebbe dovuto farlo la Corte capitolina – che, se sulla copia notificata
consegnata all’Assimoco figurava l’autenticazione della procura da parte dell’Avvocato Di
Martino e la sua sottoscrizione in calce al ricorso, a fortiori l’una e l’altra dovevano esservi
sull’originale, ancorché non prodotto dalla Iacullo.
Sicché la rilevanza della copia prodotta dalla medesima, già insussistente per la
ragione detta poco sopra, lo diventava ancora di più.
§3. Il motivo di ricorso è conclusivamente accolto e la sentenza è cassata con rinvio
ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che considererà
privo di fondamento il primo motivo di appello ed esaminerà gli altri e le prospettazioni
difensive della lacullo su di essi.
§.4. Al giudice di rinvio è rimesso di regolare all’esito le spese del giudizio di
cassazione.
10
Est. Cons. • aff le Fr. ca

R.g.n. 19522-13 (ud. 15.4.2014)

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione
della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa composizione, anche per le spese del
giudizio di cassazione.

aprile 201

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 15

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