Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1517 del 27/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. U Num. 1517 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

Data pubblicazione: 27/01/2014

SENTENZA

sul ricorso 23866-2012 proposto da:
MANFREDA MARIA ANTONIETTA, SIMEON ORIANA, elettivamente
2013

domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 59, presso lo

611

studio dell’avvocato PITTELLI CLAUDIO, che le
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANDELLI
ROBERTA, per delega in atti;
– ricorrenti –

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIO VENETO 108, presso lo studio dell’avvocato
POMPA GIULIANO M., rappresentata e difesa dall’avvocato

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA, in persona del Sindaco protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato DELLA
VALLE CRISTINA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LAVATELLI MARIO, per delega in calce al
controricorso;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 96/2012 del TRIBUNALE SUPERIORE
DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 02/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. BIAGIO
VIRGILIO;
uditi gli avvocati Roberta MANDELLI, Giuliano M. POMPA
per delega dell’avvocato Marco Cederle, Cristina DELLA
VALLE;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto o
improcedibilità del ricorso.

CEDERLE MARCO, per delega a margine del controricorso;

R.g.n. 23866/12
Ud. 26 novembre 2013

Ritenuto in fatto
1. Maria Antonietta Manfi-eda e Oriana Simeon, proprietarie di un vasto
terreno nel Comune di Olgiate Molgora, in Provincia di Lecco, proposero
ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nei confronti del

delibera del consiglio comunale del 13 marzo 2009 con la quale era stata
definitivamente approvata una variante al P.R.G. relativa alla individuazione
del reticolo idrico minore e all’esercizio dell’attività di polizia idraulica.
Esposero che in detto reticolo erano stati inclusi due canali di scolo aventi
alveo sui mappali di proprietà delle ricorrenti, con imposizione di una fascia
di rispetto comportante la pressoché totale inedificabilità del fondo.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza n. 96 del
2012, depositata il 2 luglio 2012, dopo aver accolto l’istanza di sospensione
cautelare delle delibere impugnate e disposto CTU, ha in parte dichiarato
improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e lo ha per il
resto rigettato.
2. La Manfreda e la Simeon propongono ricorso per cassazione, illustrato
con memoria, avverso detta sentenza, al quale resistono con controricorso il
Comune di Olgiate Molgora e la Regione Lombardia.
Considerato in diritto
1. Va, in via preliminare, rilevato d’ufficio che le ricorrenti hanno
depositato, con il ricorso, copia dell’estratto della sentenza, notificato dal
cancelliere ai sensi dell’art. 183, quarto comma, del r.d. 11 dicembre 1933,
n. 1775, anziché la copia integrale della sentenza stessa.
A norma del primo comma del successivo art. 202, per il ricorso alle
sezioni unite della Corte di cassazione si osservano le norme del capo V,
titolo V, libro I del codice di procedura civile all’epoca vigente, ossia del
codice del 1865. L’art. 523 di detto codice prescrive(va), fra l’altro, che al
ricorso deve essere allegata la copia della sentenza impugnata (e non già
dell’estratto di essa), autenticata dal cancelliere; ed il successivo art. 528
commina(va) la sanzione dell’inammissibilità del ricorso se non fosse stato
notificato o presentato nei termini e nelle forme stabilite, e, in particolare, se
1

Comune e della Regione Lombardia, chiedendo l’annullamento della

non fosse stata ad esso allegata la copia autentica (integrale) della sentenza
impugnata, sanzione da intendersi, in quest’ultimo caso, più propriamente
come improcedibilità, secondo la più precisa terminologia della
corrispondente norma del codice attualmente vigente (Cass, sez. un., n.
11364 del 1992).
2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.
3. Le ricorrenti vanno conseguentemente condannate al pagamento delle

controricorrenti, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara improcedibile il ricorso e condanna le
ricorrenti alle spese, che liquida, per ciascuno dei controricorrenti, in €.
3000,00, per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi ed agli accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013.

spese del giudizio di cassazione a favore di entrambe le parti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA