Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1517 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1517 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2685/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Gargiulo Valentino, Torre Maria Rosaria e Pizzeria Mario di
Valentino Gargiulo & C. s.a.s.;
– intimati avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 5997/47/16 depositata il 23 giugno 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 6 dicembre 2017.
ATTESO CHE
Circa gli avvisi di accertamento per maggior reddito d’impresa e
partecipazione notificati per l’anno d’imposta 2008 a Pizzeria
Mario s.a.s. e ai soci Valentino Gargiulo e Maria Rosaria Torre,
l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto
dell’appello erariale contro l’annullamento di primo grado.

Data pubblicazione: 22/01/2018

Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso denuncia error in procedendo per
violazione degli artt. 23, 32 e 58 d.lgs. 546/1992, avendo il
giudice d’appello negato ingresso alla produzione in fase di
gravame del processo verbale di constatazione sulla cui base
sono stati emessi gli avvisi: il motivo è fondato, poiché l’art. 58
d.lgs. 546/1992 consente la produzione nel giudizio tributario

osti la preclusione generale di cui all’art. 345 c.p.c., a lume del
principio di specialità del rito tributario (Cass. 18907/2011 Rv.
618893, Cass. 7714/2013 Rv. 626219, Cass. 22776/2015 Rv.
637175).
Deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento
del secondo (concernente l’omessa pronuncia sostitutiva degli
avvisi); la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con
rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la
sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017.

d’appello dei documenti pur anteriormente disponibili, senza che

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