Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1517 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. I, 21/01/2011, (ud. 29/09/2010, dep. 21/01/2011), n.1517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.V., elettivamente domiciliato in Roma, viale Giuseppe

Mazzini 6, presso gli avvocati Bognanni Giuseppe, del Foro di Monza,

e Sergio Lio, del Foro di Roma, che lo rappresentano e difendono per

procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MILANO, in persona del Prefetto pro tempore, e QUESTURA

DI MILANO, in persona del Questore pro tempore;

– intimate –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Milano in data 27 febbraio

2009, nel procedimento n. 5836/09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 29 settembre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona dell’Avvocato

Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. O.V., cittadino (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Prefetto e del Questore di Milano, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 27 febbraio 2009, con il quale il Giudice di pace di Milano ha respinto l’opposizione dello straniero al decreto di espulsione emesso il 15 gennaio 2009 dal Prefetto di Milano, per essersi il ricorrente trattenuto nel territorio nazionale senza giustificato motivo in violazione dell’ordine di allontanamento impartito dal Questore di Milano in data 10 agosto 2005;

1.1. gli Uffici intimati non hanno svolto difese;

OSSERVA:

2. il ricorrente censura il decreto impugnato, affermando che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, rivisitalo alla luce della sentenza additiva della Corte costituzionale del 27 luglio 2000 n. 376, nello stabilire il divieto di espulsione del marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, trova applicazione a prescindere dalla natura giuridica del rapporto che lega i genitori e quindi anche nei casi di convivenza more uxorio o di matrimonio celebrato con il rito Rom;

3. il ricorso e’ inammissibile, in quanto il ricorrente non ha concluso l’illustrazione del motivo di censura con la formulazione – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis – del quesito di diritto, che non puo’ essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione (Cass. 2007/16002; 2007/23153; 2008/16941; 2008/20409);

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati al punto 3, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli Uffici intimati svolto difese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 29 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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