Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15169 del 31/05/2021
Cassazione civile sez. I, 31/05/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 31/05/2021), n.15169
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
D.G.P., R.L. e P.R., rappr. e dif.
dagli avv. Alessandro Finazzo
avvocatoalessandrofinazzo.legalmail.it, Alberto Raffadale
albertoraffadale.pecavvpa.it, elett. dom. presso lo studio dell’avv.
Annalisa Messina, in Roma, via Oderisi da Gubbio, n. 54, come da
procura in calce all’atto e successivo atto di costituzione;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) piccola soc. coop. a r.l., in persona del cur.
fall. p.t. rappr. E dif. dall’Avv. Michele Perrino, elett. dom.
presso lo studio dell’avv. Giuseppe Fabio, in Roma, via Vicenza n.
26, come da procura in calce all’atto;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza App. Palermo 18.3.2018, n. 530/2017,
in R.G. 185/2010 e 197/2010;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.
Ferro Massimo alla camera di consiglio del 21.4.2021.
Fatto
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. le parti, con istanza congiunta, hanno rappresentato la intervenuta cessazione della materia del contendere, a seguito di accordo transattivo, con definita integrale compensazione delle spese di giudizio;
2. va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass. s.u. 8980/2018, Cass. 24632/2019, Cass. 4714/2006) e non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite;
3. non sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. 3542/2017).
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021