Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15169 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15169 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 15724-2009 proposto da:
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO, in
persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DEL
LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in
persona del Ministro pro tempore, entrambi
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
2015
2229

STATO’presso i cui uffici domiciliano ope legis in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente contro

AREA KITCHEN S.A.S. DI COMELLA ANDREA & C.

P.I.

Data pubblicazione: 20/07/2015

13056290151, in persona del legale rappresentante pro
tempore, nonché COMELLA ANDREA in proprio e quale
socio accomandatario di AREA KITCHEN S.A.S. DI
COMELLA ANDREA & C., entrambi elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo

e difesi dall’avvocato FATTORI GIUSEPPE, giusta
delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 860/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 03/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/05/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per:
in via principale improcedibilità, in subordine
rigetto.

studio dell’avvocato FRANCESCO SCACCHI, rappresentati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 3 luglio 2008, la Corte d’Appello di Milano dichiarava inammissibile l’appello
proposto dal solo Ministero del Lavoro avverso la sentenza di primo grado, che aveva
revocato, in accoglimento della relativa opposizione, l’ordinanza della Direzione Provinciale

della somma di € 65.024,00 per sanzioni amministrative comminate sull’erroneo presupposto
dell’esistenza di un rapporto di lavoro tra la società e terzi soggetti.
A motivo della decisione, la Corte territoriale ravvisava il difetto di legittimazione

all’impugnazione del Ministero del Lavoro, avendo individuato in esso soltanto il soggetto
impugnante e non anche nella Direzione Provinciale ingiungente, esclusiva legittimata
passiva, a norma degli artt. 35, quarto comma e 23, quarto comma 1. 689/1981, nel
procedimento di opposizione e pertanto sola legittimata all’impugnazione della sentenza di
sua definizione.
Con atto notificato il 25 giugno 2009 la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano e il
Ministero del Lavoro ricorrono per cassazione con due motivi, cui resistono con controricorso
Area Kitcken s.a.s. e Andrea Cornelia.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 23, quarto
comma 1. 689/1981, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea esclusione
della legittimazione all’impugnazione del Ministero del Lavoro, quale ente sovraordinato alla
I
,.

Direzione Provinciale, in rapporto di immedesimazione organica nei suoi confronti, pure
appellante essendo stata indicata tra parentesi nell’epigrafe del ricorso.
Con il secondo, i ricorrenti deducono vizio di insufficiente motivazione, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 5 c.p.c., per inidoneità dell’apodittica affermazione di indicazione, tra
parentesi nell’epigrafe del ricorso, della Direzione Provinciale quale mera articolazione
periferica del Ministero, unico soggetto effettivamente impugnante, senza adeguata
giustificazione né logica né argomentativa.

del Lavoro di Milano di ingiunzione ad Area Kitcken s.a.s. e Andrea Cornelia del pagamento

r

In via preliminare, questa Corte reputa inammissibile l’odierno ricorso per cassazione della
Direzione Provinciale, in quanto non costituita parte nel giudizio di appello, nel quale è stato
presente soltanto il Ministero del Lavoro, pur privo di legittimazione.
e

È noto, infatti, che la legittimazione alle impugnazioni, diverse dall’opposizione di terzo,

..

spetti esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del

soggetto, rimasto ad esso estraneo e a differenza di quello contumace, deduca a fondamento
della proposta impugnazione la propria qualità di litisconsorte sostanziale indebitamente
pretermesso (Cass. 15 dicembre 2010, n. 25344; Cass. 21 febbraio 2006, n. 3688).
Nel merito, il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 23, quarto
comma 1. 689/1981, per legittimazione all’impugnazione del Ministero del Lavoro, quale ente
sovraordinato alla Direzione Provinciale in rapporto di immedesimazione organica, è
infondato.
Ed infatti, nel giudizio di opposizione è passivamente legittimata la sola autorità
amministrativa che abbia emesso l’ordinanza ingiunzione, la quale è pure l’unica attivamente
legittimata all’impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio (Cass. 11 agosto 2008, n.
21511; 30 maggio 2007, n. 12742). E ciò anche nell’ipotesi in cui l’autorità sia organo
periferico dell’amministrazione statale, il quale agisce in virtù di una specifica autonomia
funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dall’art. 11, primo comma, r.d. 30 ottobre
1933, n. 1611 (come sostituito dall’art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), in tema di
rappresentanza in giudizio dello Stato e della speciale sanatoria prevista dall’art. 4 della citata
legge 260/1958; tale legittimazione resta ferma anche nella successiva fase
I
,

di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, giacché nella disciplina dell’art. 23 della
legge 68911981 non si rinviene alcun elemento da cui possa desumersi che alla legittimazione
in primo grado dell’autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio subentri nella fase
di impugnazione la legittimazione del Ministro, secondo la regola ordinaria (Cass. 26 marzo
2015, n. 6316; Cass. 7 luglio 2006, n. 15596; Cass. 18 maggio 2006, n. 11752; Cass. 9
febbraio 1999, n. 1091).
Il secondo motivo, relativo a vizio di insufficiente motivazione per inidoneità dell’apodittica
affermazione dell’indicazione, tra parentesi nell’epigrafe del ricorso, della Direzione

2

giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata: non rilevando in contrario che il

Provinciale quale mera articolazione periferica del Ministero, unico soggetto effettivamente
impugnante, è inammissibile.
La doglianza verte, infatti, sulla contestazione della valutazione nel merito e pertanto del
relativo accertamento in fatto, di competenza esclusiva del giudice di merito, insindacabile in
sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5

seppur succintamente giustificato con la spiegazione della suddetta indicazione tra parentesi
alla stregua di mera precisazione dell’articolazione periferica ministeriale interessata alla
vicenda: “come dimostra … l’indicazione, sempre nella medesima epigrafe, del (solo) codice
fiscale del Ministero … e non di quello … della Direzione provinciale del lavoro di Milano, e
la precisazione che si agisce ‘in persona del Ministro legale rappresentantepro tempore’ (e
non del capo della predetta Direzione provinciale)” (così al secondo capoverso di pg. 3 della
sentenza).
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’inammissibilità del ricorso della
Direzione Provinciale del Lavoro di Milano e il rigetto di quello del Ministero del Lavoro, con
la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza a carico di
quest’ultimo.

P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso della Direzione Provinciale del Lavoro di Milano e rigetta il
ricorso del Ministero del Lavoro, condannandolo alla rifusione, in favore dei controricorrenti
in solido, delle spese del giudizio, che liquida in 100,00 per esborsi e in € 2.000,00 per
compenso professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di
legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Presi nte

marzo 2007, n. 5066), qualora, come appunto nel caso di specie, sia stato adeguatamente

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