Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15169 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15169 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 4384-2012 proposto da:
SIGNORINI DOMENICO SGNDNC39P20D897D, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio
dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PELLIZZARI ANDREA giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
ANSELMO SPA, in persona del suo legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38,
presso lo studio dell’avvocato ALBERICI FABIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato JEMINA PIERO giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 02/07/2014

avverso la sentenza n. 315/2011 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA del 29/08/2011, depositata il 21/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato Romanelli Guido difensore del ricorrente che si

udito l’Avvocato Sperati Raffaele (delega avvocato Alberici) difensore
della controricorrente che si riporta al controricorso.
Fatto e diritto
La Corte d’appello di Venezia in accoglimento del ricorso proposto
dalla Anselmo s.p.a., ha respinto la domanda di Domenico Signorini,
già accolta dal Tribunale di Vicenza, di condanna della società al
pagamento di compensi dovuti in relazione all’attività di procacciatore
di affari sul rilievo che in parte sarebbe relativa ad attività non prevista
dal contratto ed in parte perché carente la prova del suo effettivo
svolgimento. Inoltre ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale
proposto dal Signorini per non essere stato lo stesso ritualmente
notificato.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Signorini che denuncia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e l’omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla circostanza
della mancata risposta del legale rappresentante della società
all’interrogatorio libero ed all’interrogatorio formale ammesso dal
giudice, all’omessa motivazione sul fatto decisivo che i compensi erano
stati erogati come “anticipo commissioni” e sull’ulteriore circostanza

non considerata che le fatture emesse non erano mai state eúntestate.
Le censure formulate appaiono manifestamente inammissibili.
Quanto al primo motivo relativo alla pretesa violazione dell’art. 1742
c.c. si osserva che la censura tende a proporre una diversa lettura dei
Ric. 2012 n. 04384 sez. ML – ud. 08-04-2014
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riporta agli scritti ed insiste per la trattazione del ricorso in P.U.;

fatti di causa, che non è ammissibile in questa sede, laddove espone,
con ricostruzione diversa ma non incompatibile con quella scelta dalla
Corte territoriale, che il ricorrente avrebbe diritto ad essere
remunerato per affari conclusi fuori zona senza tuttavia considerare
che il rigetto della domanda è stato ancorato anche alla mancanza di

Quanto al secondo motivo, ancora una volta, viene suggerita una
ricostruzione dei fatti differente da quella per la quale ha optato il
giudice di appello, senza chiarire quali siano le circostanze controverse
non considerate o erroneamente valutate.
Peraltro è noto che la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere
in considerazione la mancata risposta all’interrogatorio formale non è
affetta da vizio di motivazione, atteso che l’art. 232 c.p.c., a differenza
dell’effetto automatico di “ficta confessio” ricollegato a tale vicenda
dall’abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale
comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che
consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi
processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i
fatti dedotti nell’interrogatorio “valutato ogni altro elemento di
prova”), onde l’esercizio di tale facoltà, rientrando nell’ambito del
potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in
sede di legittimità ( cfr. tra le tante Cass. n. 15383/2010 e n.
20740/2009).
Per le ragioni esposte, poiché si condividono i rilievi formulati, il
ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM
LA CORTE
Ric. 2012 n. 04384 sez. ML – ud. 08-04-2014
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prova della effettiva conclusione dei contratti.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio liquidate in € 2500,00 per compensi
professionali ed in € 100,00 per esborsi oltre accessori dovuti per
legge.

Il Funzionario Giudiziarie

Così deciso in Roma 1’8 aprile 2014

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