Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15168 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. un., 23/06/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 23/06/2010), n.15168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

s.r.l. GIFAR, con sede in (OMISSIS) ((OMISSIS)) alla Via

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla via Britannia n. 36 presso lo

studio dell’avv. Gaetano Trezza insieme con l’avv. VALLESI Giuseppe

che la rappresenta e difende in forza della procura speciale

rilasciata, a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

l’ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (INPS), con sede in

(OMISSIS) alla Via (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, in proprio e quale procuratore della s.p.a. S.C.C.I.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 147/01/08 depositata dalla Commissione

Tributaria Regionale delle Marche il 2 dicembre 2008.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2010

dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

DESTRO Carlo, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato all’ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (INPS) in proprio e quale procuratore della s.p.a. S.C.C.I. Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, la s.r.l, GIFAR – premesso che con apposita cartella detto ente aveva chiesto ad essa “il pagamento della somma di Euro 296.864,90 per … “contributi S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) aziende, somme aggiuntive ed una tantum”, asseritamente dovuta a seguito della … “… mancata applicazione, nel periodo primo luglio 1995 al 28 febbraio 1997, del D.M. 22 giugno 1995 in materia di fiscalizzazione” (giusta verbale di accertamento INPS, notificato il 6 febbraio 1998)” -, in forza di un solo motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 147/01/08 depositata il 2 dicembre 2008 con la quale la Commissione Tributaria Regionale delle Marche – adita dall’INPS in impugnazione della decisione (88/07/06) della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, di accoglimento del suo ricorso per “intervenuta decadenza del credito erariale relativo al contributo del S.S.N.” – aveva dichiarato “il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario”.

L’Istituto intimato non svolgeva attività difensiva ma depositava solo copia del ricorso recante in calce procura speciale a propri difensori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza gravata la Commissione Tributaria Regionale – precisato che “la vicenda riguarda l’iscrizione a ruolo e relativa cartella di pagamento con la quale è stato richiesto alla società GIFAR srl il pagamento della somma di Euro 296.864,90 per la causale contributi SSN aziende”, contributi previdenziali relativi ad interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e, quindi, somme aventi le caratteristiche di contributi previdenziali o simili giammai qualificabili come tributi” -, richiamate le ragioni della declaratoria di incostituzionalità del ” D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, (disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nella L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari anche laddove esse conseguono alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria” pronunciata dalla Corte delle leggi (“sentenza 130 del 14 maggio 2008”), in manifestato “rispetto” di tale pronuncia, ha dichiarato “il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario”.

2. Con il suo ricorso la società censura tale decisione e denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, esponendo che i “principi” della Corte Costituzionale richiamati dal giudice tributario di appello sono “del tutto impertinenti ed inconferenti” sia perchè “non si controverte … in ordine a sanzioni amministrative di natura previdenziale” (“quali quella di cui al D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3”), sia (come queste sezioni unite hanno avuto “modo di insegnare” nell’ordinanza n. 123 del 9 gennaio 2007) per la “effettiva natura tributaria del contributo de quo agitur”, peraltro “espressamente ricompresso dal legislatore del 2001” (L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2) nella nozione di “tributi di ogni genere e specie”.

A conclusione la ricorrente chiede di riaffermare e di dire (“riaffermi e dica”) che “il Contributo per il servizio sanitario nazionale ha natura tributaria (…) e che, in ragione di detta natura, la controversia, instaurata successivamente all’entrata in vigore dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, seppure relativa ad anni pregressi, avente ad oggetto il preteso omesso versamento di contributi per il Servizio sanitario nazionale in riferimento a prestazioni di lavoro subordinato e relative sanzioni, appartiene alla giurisdizione del Giudice Tributario, D.Lgs. n. 546 del 2002, ex art. 2 (recte: 546/1992, senza che a ciò osti (…) la pronuncia n. 130 del 14.2.2008, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità della predetta norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 2002, art. 2, comma 1, (recte: 546/1992 nella parte – diversa da quella in rilievo nella fattispecie dedotta – in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie (affatto diverse da quella qui in esame) relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche nel caso in cui esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria”.

3. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

A. In via preliminare va ricordato e ribadito che (Cass., un., 8 maggio 2007 n. 10375, da cui gli excerpta che seguono) “da tempo ormai risalente la giurisprudenza di queste sezioni unite individua nel cd. petitum sostanziale il criterio di riparto della giurisdizione tra il giudice ordinario e i giudici speciali”: “detto criterio”, come ivi puntualizzato, “si traduce nell’irrilevanza sia delle formule giuridiche utilizzate dall’attore (prospettazione formale), sia delle richieste rivolte al giudice adito (petitum formale: es. annullamento di atto, condanna, inibitorie), dovendosi privilegiare la causa petendi, cioè la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e di cui si domanda la tutela, come oggettivamente configurata e qualificata dall’ordinamento, ancorchè sulla base dei fatti allegati nel processo (tra le tante decisioni:

Cass. S.u. 1/8/2006 n. 17461)”; precisamente (Cass., un., 16 maggio 2008 n. 12378) “in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (vedi, da ultima, Cass. S.U. sent. n. 10374/2007)”.

B. Nel caso, la stessa ricorrente espone che: (a) la pretesa iscritta a ruolo dall’Istituto previdenziale (e contenuta nella cartella impugnata) trova la sua “causale” (quindi la sua fonte giuridica) nella “mancata applicazione”, da parte dell’INPS, “nel periodo primo luglio 1995 al 28 febbraio 1997”, “del D.M. 22 giugno 1995 in materia di fiscalizzazione”: più correttamente nella “inapplicabilità” ad essa, per detto periodo, dell’indicato DM, sostenuta dall’Istituto;

(b) l’unico motivo di “merito” della sua opposizione attiene alla spettanza – fondata sull’assunto che “nulla è mutato rispetto alla fiscalizzazione di cui beneficiavano ex L. n. 451 del 1994” i “territori minori” in uno dei quali (Comune di Offida, zona industriale, contrada Tesino) essa, esercita l'”attività di produzione di calzature per bambini” – della “fiscalizzazione del 9,60% invece della percentuale del 3,44% come preteso dall’INPS”.

C. Da tali univoche indicazioni si evince che l’oggetto del contendere e, quindi, il thema sul quale il giudice è chiamato a decidere non attiene affatto alla sussistenza dei presupposti dell’imposta detta “Servizio Sanitario Nazionale” ma, unicamente, all’accertamento del diritto della società di beneficiare della “fiscalizzazione” anche di tale onere.

Tanto conferma (1) la correttezza del giudizio espresso dal giudice tributario di appello secondo cui, nel caso, trattasi, propriamente, di “contributi previdenziali relativi ad interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali” e, quindi, (2) la estraneità della controversia alla giurisdizione tributaria perchè la pretesa dell’INPS, come affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, riguarda appunto “somme aventi le caratteristiche di contributi previdenziali o simili giammai qualificabili come tributi”.

Aderentemente a tali rilievi, quindi, nel caso concreto, tenuto conto “dei fatti allegati nel processo” – quindi della specifica “situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e di cui si domanda la tutela, come oggettivamente configurata e qualificata dall’ordinamento” – deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

D. In applicazione, di poi ed infine, del principio affermato da queste sezioni unite nella sentenza 22 febbraio 2007 n. 4109 (ribadito da Cass., un.: 4 giugno i 2007 n. 13048; 17 aprile 2009 n. 9144) – secondo cui, v ricavandosi dalla “chiara enunciazione della norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, … univocamente … che la pronuncia di cassazione senza rinvio non deve avvenire in tutte le ipotesi in cui questo giudice di legittimità stabilisce che la sentenza impugnata è stata emessa da un giudice sfornito di giurisdizione, ma solo in quei casi in cui, affermando che nè il giudice che detta sentenza ha emesso nè alcun altro giudice è fornito di giurisdizione” (quindi, in “ipotesi di improponibilità assoluta della domanda sia innanzi al giudice ordinario che al giudice speciale”), “è stato dato ingresso nell’ordinamento processuale al principio della traslatio iudici i dal giudice ordinario al giudice speciale, e viceversa, in caso di pronuncia sulla giurisdizione” – le parti, vanno rimesse innanzi al giudice ordinario, da identificare in quello del lavoro territorialmente competente.

4. Nonostante l’integrale rigetto del ricorso nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese processuali atteso che l’Istituto intimato, come detto, si è limitato a depositare una procura speciale ma non ha, poi, svolto attività difensiva, neppure oralmente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti innanzi al giudice ordinario territorialmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

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