Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15168 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 22/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 22/07/2016), n.15168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano President – –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina M. – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 22764 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.p.a. Merate Auto, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce alla copia

notificata del ricorso, dagli avvocati Massimo Manfredonia ed Elena

Corielli, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del primo, in

Roma, al Lungotevere Michelangelo, n. 9;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria della

Lombardia, sezione 45, depositata in data 23 giugno 2010, n.

75/45/10;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7

giugno 2016;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale.

Fatto

Fatto

Con provvedimento denominato sentenza, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza n. 100/20/8 del 24 ottobre 2008, pronunciata dalla medesima Commissione, in relazione a processo originatosi dall’impugnazione di cartella di pagamento per il recupero di Irpeg, Iva Ed Irap concernenti l’anno 2001, in relazione a cui la società aveva aderito al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, affidato a due motivi, cui la società reagisce con controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

Diritto.

1.- Preliminarmente, va affermato che non è rituale, ai fini dell’acquisizione degli scritti difensivi, la costituzione dell’agente per la riscossione, il quale ha rilasciato al difensore procura apposta in calce alla copia notificata del ricorso principale.

Il che rifluisce anche sull’inammissibilità del ricorso incidentale. Conformemente a quanto stabilito dalle sezioni unite (con sentenza 13 giugno 2014, n. 13431) si osserva che, nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anzichè in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest’ultimo, nè per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l’avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell’atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l’anteriorità del conferimento del mandato stesso.

1.1. Questa regola mantiene valore anche dopo la modifica introdotta dagli artt. 83 e 182 c.p.c., dalla L. n. 69 del 2009 (peraltro applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009, L. n. 69 del 2009, ex art. 58, comma 1).

Ciò in base al principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c..

Norma, la quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (Cass. 9464/12). Salva, quindi, la possibilità di svolgere le difese orali, il particolare formalismo che connota il ricorso per cassazione (e, in virtù dell’equiparazione di cui all’art. 370 c.p.c., anche il controricorso) sanziona, a pena d’inammissibilità dell’atto, l’omessa indicazione in detto atto della procura se rilasciata con atto separato (procura notarile).

2.- Anche il ricorso principale, peraltro, è inammissibile.

Col primo motivo di ricorso (centrato sulla violazione della combinazione dell’art. 373 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49), l’Agenzia si duole dell’illegittimità dell’accoglimento dell’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di appello, in base alla premessa che l’istanza di sospensione era manifestamente inammissibile.

Va premesso che il provvedimento impugnato, benchè rechi l’intestazione di sentenza, ha natura di ordinanza: questa Corte ha al riguardo stabilito (per tutte, vedi Cass. 19 dicembre 2014, n. 27127) che, per stabilire se un provvedimento ha carattere di sentenza o di ordinanza, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all’effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicchè hanno natura di sentenze – soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato – i provvedimenti che, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, oppure su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio; hanno, invece, natura di ordinanza quelli aventi, come quello in oggetto, natura interinale.

2.1.- Ciò posto, si è reiteratamente stabilito che l’ordinanza emessa in sede cautelare anche in sede di reclamo non è ricorribile per cassazione, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo e pur quando il lamentato vizio abbia natura processuale, difettando il requisito della definitività.

Nè la conclusione muta, allorchè il ricorrente lamenti l’abnormità della decisione ed i suoi effetti gravi ed irreversibili, atteso che, sotto il primo profilo, l’impugnabilità di un provvedimento è in funzione del regime giuridico suo proprio e non della qualificabilità del vizio denunziato in termini di nullità processuale o invece di abnormità; sotto il secondo profilo, la gravità degli effetti non è, di per sè, elemento idoneo a riflettersi sulle caratteristiche giuridiche del provvedimento, in particolare sulla sua provvisorietà e strumentalità le quali rendono inammissibile il ricorso per cassazione (Cass., ord. n. 23504 del 19/11/2010; conformi Cass. n. 3919 del 2006; n. 23504 del 2010; n. 14140 del 2011; con specifico riferimento all’ordinanza di sospensione ex art. 373 c.p.c., della Commissione tributaria regionale, vedi Cass., ord. 31 marzo 2014, n. 7498).

Le considerazioni che precedono esonerano dall’esame del secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione L. n. 289 del 2002, art. 9 bis.

L’esito del giudizio comporta la compensazione di tutte le voci di spesa.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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