Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15168 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15168 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 14909-2009 proposto da:
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI
AGRIGENTO (DELL’ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO E
DELLA

PREVIDENZA

SOCIALE

DELLA

FORMAZIONE

PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE DELLA REGIONE
SICILIANA), rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
2015
2228

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente contro

CASTIGLIONE LAURA C.F. CSTLRA73S44B602S;

Data pubblicazione: 20/07/2015

;

intimata

avverso la sentenza n. 617/2008 del TRIBUNALE di
AGRIGENTO, depositata il 16/06/2008 R.G.N. 549/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/05/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

PIERGIOVANNI PATTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 16 giugno 2008, il Tribunale di Agrigento dichiarava inefficace la cartella
esattoriale notificata a Laura Castiglione, così accogliendone l’opposizione, qualificata come
all’esecuzione (e compensando le spese di giudizio tra le parti), per inesigibilità del credito (di

Agrigento a fondamento della cartella, relativo a violazione contestata alla predetta quale
amministratrice della s.r.l. Castiglione, dichiarata fallita il 19 aprile 2001 e pertanto da
insinuare allo stato passivo del fallimento.
Con atto notificato il 16 giugno 2009 l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento ricorre
per cassazione con quattro motivi; resta intimata Laura Castiglione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.,
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di
inammissibilità dell’opposizione alla cartella di pagamento, siccome relativa (non a vizi suoi
propri né a fatti estintivi successivi, ma) a contestazione relativa all’ordinanza ingiunzione
non opposta ed ormai definitiva.
Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 22, 27 1.
689/1981 e 615 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per la non rilevata
inammissibilità dell’opposizione alla cartella di pagamento, siccome relativa (non a vizi suoi
propri né a fatti estintivi successivi, ma) a contestazione relativa all’ordinanza ingiunzione
non opposta ed ormai definitiva e pertanto viziante di nullità la sentenza impugnata.
Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 22, 27 1.
689/1981 e 615 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non rilevata
inammissibilità dell’opposizione alla cartella di pagamento, siccome relativa (non a vizi suoi
propri né a fatti estintivi successivi, ma) a contestazione relativa all’ordinanza ingiunzione
non opposta ed ormai definitiva e pertanto al di fuori dei rimedi consentiti.
Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 18, 22, 27 1.
689/1981 e 511. fall., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per l’emissione

€ 188,17) oggetto dell’ordinanza ingiunzione dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di

dell’ordinanza ingiunzione (in data anteriore al fallimento per violazione propria
dell’ amministratrice, di omessa tempestiva comunicazione alla sezione circoscrizionale per
l’impiego della cessazione del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti, ai sensi dell’art. 211.
264/1949) nei confronti diretti dell’autrice della violazione e, quale obbligata solidale ai sensi
dell’art. 6, terzo comma 1. 689/1981, alla società poi fallita: ben esigibile la sanzione, in

concorsuale, riguardante l’obbligata solidale fallita.
Il primo motivo, relativo ad omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità
dell’opposizione alla cartella di pagamento, è infondato.
Non ricorre, infatti, il vizio denunciato, posto che il tribunale ha deciso l’opposizione nel
merito, così implicitamente disattendendo l’eccezione preliminare di inammissibilità
dell’opposizione e pertanto rendendo una pronuncia, non omessa, anche sulla deduzione in
parola (Cass. 4 agosto 2014, n. 17580; Cass. 9 maggio 2007, n. 10636).
Il secondo e il terzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 22, 27 1. 689/1981 e 615
c.p.c., per non rilevata inammissibilità dell’opposizione alla cartella di pagamento, sotto i
concorrenti profili di error in procedendo e in iudicando) sono congiuntamente esaminabili
per stretta connessione, attesa la loro comune convergenza nell’inammissibilità
dell’opposizione proposta da Laura Castiglione.
Essi sono fondati.
Ed infatti, il soggetto al quale sia stata notificata ordinanza ingiunzione per il pagamento di
una sanzione amministrativa non può, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella
esattoriale per la riscossione dell’importo di quella sanzione, contestare la pretesa
sanzionatoria dell’amministrazione, né sotto il profilo della sua estraneità alla condotta
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sanzionata, né sotto quello della non sanzionabilità della condotta medesima, potendo solo
contestare la legittimità dell’azione esecutiva intrapresa dall’esattore. Tuttavia, in tale ipotesi
la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione non spetta all’amministrazione che ha
emesso l’ordinanza, potendo nei confronti di questa essere proposta l’opposizione
all’ordinanza ingiunzione, ma all’ente al quale spettano i proventi e all’esattore (nel caso di
specie Esatri s.p.a., neppure convenuta), quale soggetto dal quale proviene l’atto oggetto
dell’opposizione, in quanto viene posta in discussione la sussistenza non della violazione, ma
del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione (Cass. 7

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quanto personale, direttamente nei confronti di Laura Castiglione, non interferendo il regime

agosto 2003, n. 11926). Neppure, d’altro canto, essendo stata dedotta la mancata notificazione
dell’ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione (Cass. 21 maggio 2013, n. 12385; Cass.
20 novembre 2007, n. 24154).
Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l’esame del quarto motivo (violazione e falsa
applicazione degli artt. 6, 18, 22, 27 1. 689/1981 e 511. fall., per emissione dell’ordinanza

obbligata solidale ai sensi dell’art. 6, terzo comma 1. 689/1981), discende allora coerente
raccoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel
merito della causa, a norma dell’art. 384, secondo comma, ult. parte c.p.c. non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, con la pronuncia di inammissibilità dell’opposizione
proposta da Laura Castiglione avverso la cartella esattoriale notificatale e la regolazione delle
spese del giudizio di merito e dell’odierno di legittimità secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.
La Corte
accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbito il quarto; cassa
la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara
inammissibile l’opposizione proposta da Laura Castiglione e la condanna alla rifusione, in
favore del Servizio Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento, delle spese del giudizio di
primo grado, che liquida in € 500,00 per compenso professionale e per il presente di
legittimità, in € 600,00 per compenso professionale: entrambi oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Pr ‘dente

ingiunzione nei confronti diretti dell’autrice della violazione ed alla società poi fallita, quale

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