Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15168 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 16/07/2020), n.15168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23750-2013 proposto da:

D.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL

DEL LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato ELEFANTE TULLIO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 260/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2020 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la ricorrente l’Avvocato ELEFANTE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate notificò alla sig.ra D.V. avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003 ai fini IRPEF, IVA ed IRAP, recuperando a tassazione le maggiori imposte ritenute dovute, oltre sanzioni ed interessi, a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Velletri, contestando l’omessa dichiarazione di redditi da fabbricati e ricostruendo induttivamente un asserito maggior reddito d’impresa, sulla base di spese per incrementi patrimoniali incompatibili con il reddito dichiarato, nonchè sulla base di movimentazioni bancarie verificate.

La contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma, contestando, tra l’altro, di avere svolto attività d’impresa per l’anno in questione, essendole ciò impedito da precarie condizioni di salute e giustificando la provvista idonea al sostenimento di dette spese, oltre che con l’apporto del proprio convivente, persona benestante, con la disponibilità di somme oggetto di rimpatrio secondo la normativa in tema di c.d. scudo fiscale.

La CTP di Roma rigettò il ricorso della contribuente e, sull’appello proposto dalla medesima avverso la sentenza di primo grado la Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio respinse il gravame. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, per essere stata posta per la prima volta in grado d’appello da parte della contribuente, la questione riguardante la dedotta vincita al lotto nel 1999 da parte del Dott. F.L., convivente di fatto della D., per il rilevante importo di lire 436.500.000, l’art. 57 citato vietando solo la proposizione in appello di domande o eccezioni nuove non rilevabili d’ufficio e non già la proposizione di motivi nuovi, rilevando comunque che detta circostanza era stata già esposta all’Amministrazione finanziaria in sede di espletamento di contraddittorio endoprocedimentale.

2. Analoga censura è proposta dal ricorrente con il secondo motivo, proposto – in considerazione del fatto che la norma succitata che si assume violata è norma processuale e che la sua violazione costituisca error in procedendo, ciò comportando nullità della sentenza e del procedimento – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assumendo che la sentenza impugnata – laddove ha indicato che l’Ufficio avesse tenuto conto nell’accertamento della posizione economica del convivente della sig.ra D., attribuendole la metà del reddito da lui prodotto al netto delle imposte – non è in grado di spiegare perchè abbia poi ritenuto non influente la circostanza della vincita al lotto da parte del convivente della sig.ra D..

4. Con il quarto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento all’asserita attività d’impresa esercitata dalla contribuente, la cui effettuazione nell’anno cui è riferito l’accertamento è stata da quest’ultima espressamente contestata in forza di plurime circostanze fattuali dedotte nel ricorso introduttivo, compendiandosi la sentenza impugnata sul punto unicamente nella statuizione secondo la quale “Irrilevante risulta quanto eccepito dall’appellante in merito alle sue precarie condizioni di salute. Infatti nel 2003 la contribuente ha percepito canoni di locazione non dichiarati per Euro 16.028,00”, del tutto insufficiente a spiegare le ragioni per le quali la contribuente, nonostante il documentato precario stato di salute, sarebbe stata abile all’esercizio dell’attività d’impresa.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 350 del 2001, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la sentenza impugnata ha escluso ogni correlazione tra movimentazioni patrimoniali e finanziarie poste in essere dalla contribuente con i capitali rientranti dall’estero, avendo accertato che tale rientro era successivo a molte delle operazioni compiute, ponendosi detta statuizione in contrasto con la norma citata, facendone decorrere la produzione degli effetti dalla data di presentazione della relativa istanza e violando l’effetto preclusivo di ogni accertamento per i periodi d’imposta per i quali non fosse ancora decorso il termine dell’accertamento alla data di entrata in vigore della medesima disposizione di legge.

6. La stessa argomentazione come riassunta nel paragrafo che precede è oggetto altresì di ulteriore censura con il sesto motivo di ricorso, per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

7. Infine, con il settimo motivo, la ricorrente denuncia ancora insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che la statuizione della CTR secondo cui “risulta che le somme regolarizzate dalla sig.ra D. per effetto di due dichiarazioni riservate (Euro 300.000,00 ed Euro 149.987,00) sono state dall’Ufficio scomputate a monte dell’accertamento, erano giustificate e non sono state recuperate a tassazione tutte le movimentazioni inerenti il conto n. (OMISSIS) acceso presso la BP del Lazio”, si risolve in una mera asserzione di principio, del tutto non idonea a giustificare la ratio che avrebbe dovuto esser sottesa alla pronuncia gravata.

8. I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati, investendo la medesima dedotta violazione di norma di diritto.

Essi sono infondati.

E’ la stessa parte ricorrente che conferma che la circostanza fattuale relativa alla cospicua vincita al lotto da parte del convivente della sig.ra D. sia stata dedotta per la prima volta con il ricorso in appello, a nulla rilevando il fatto che, senza che abbia costituito oggetto di allegazione con il ricorso di primo grado, essa fosse stata prospettata in sede di contraddittorio endoprocedimentale.

Questa Corte ha, infatti, chiarito che in tema di processo tributario, il divieto dei nova in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, si applica, oltre che alle domande, alle eccezioni in senso proprio, intese come lo strumento processuale con il quale il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale nel giudizio d’impugnazione dell’atto tributario, fa valere un fatto giuridico avente efficacia impeditiva, modificativa o estintiva della pretesa fiscale, da cui derivano il mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, implicando la deduzione di fatti che richiedono una specifica indagine, non effettuabile per la prima volta in appello (cfr., tra le molte, più di recente, Cass. sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass. sez. 6-5, ord. 29 dicembre 2017, n. 31224; Cass. sez. 5, 22 settembre 2017, n. 22105).

La sentenza impugnata risulta aver fatto quindi corretta applicazione del succitato principio di diritto.

9. A ciò consegue l’assorbimento del terzo motivo, essendo evidente come, a fronte della rilevata preclusione in ordine alla proposizione della relativa eccezione implicante la deduzione di un fatto nuovo, alcun ulteriore obbligo motivazionale potesse ritenersi incombente alla CTR, ai fini della decisione del giudizio, in merito al rilievo dell’accertamento dell’anzidetta circostanza di fatto.

10. Il quarto motivo è infondato.

10.1. E’ pur vero che la contribuente ha contestato di essere stata titolare, per l’anno oggetto di accertamento, di reddito d’impresa, evidenziando come, per gli anni 2001 e 2002, quantunque dipendenti dalla stessa verifica, non sia stata attribuita al reddito dalla contribuente prodotto nei suddetti anni la stessa natura, e di non essere più titolare di partita IVA sin dalla fine del 1996, aggiungendo che, specificamente per le proprie condizioni precarie di salute, quali documentate da perizia di parte prodotta nel giudizio di merito, che ne riducevano in misura superiore al 74% la capacità lavorativa, nell’anno 2003 non era assolutamente in grado di svolgere attività d’impresa.

10.2. Tuttavia deve ritenersi che la CTR, nell’affermare che “Irrilevante risulta quanto eccepito dall’appellante in merito alle sue precarie condizioni di salute”, a fronte di cospicue disponibilità finanziarie godute dalla contribuente anche per gli anni vicini a quello oggetto dell’accertamento in esame ed in difetto di specifica allegazione riguardo al tipo di attività svolta in concreto dalla contribuente medesima, abbia inteso attribuire rilievo preminente alla nozione di reddito d’impresa, quale desumibile dall’art. 55 TUIR, più ampia rispetto alla nozione civilistica di cui all’art. 2195 c.c. dell’attività d’impresa suscettibile di generare detto reddito, così da poter richiedere anche solo un impegno fisico limitato, a ciò conseguendo, pertanto, da parte della CTR, una valutazione in termini di non decisività delle precarie condizioni di salute come fatto idoneo ad impedire la formazione di reddito d’impresa, che, in quanto non manifestamente illogica, sfugge al sindacato di legittimità della Corte sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo, applicabile ratione temporis al presente giudizio, anteriore all’entrata in vigore della novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

11. Il quinto ed il sesto motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro connessi.

Essi sono infondati.

Quanto al dedotto vizio di violazione di norma di diritto, va rilevato che l’effetto preclusivo di ogni accertamento tributario, che il D.L. 25 settembre 2001, n. 350, art. 14, convertito con modificazioni nella L. 23 novembre 2001, n. 409, collega alla dichiarazione ai fini del rientro di attività finanziarie detenute all’estero, è previsto dalla norma in esame “limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio”.

Nella fattispecie in esame le somme oggetto di rimpatrio oggetto di due dichiarazioni riservate in data 29 luglio 2003 ammontano a complessivi Euro 449.987,00 (300.000,00 + 149.987,00).

La motivazione resa dalla CTR ha dato atto che le movimentazioni avvenute sul conto titoli (OMISSIS) acceso presso la Banca Popolare del Lazio (BPL) sono state escluse in sede di accertamento dal recupero a tassazione (su cui, si veda infra, par. 12) e che, come del resto confermato dallo stesso prospetto riportato a pag. 19) del ricorso della contribuente, tutte le movimentazioni, ad eccezione di quelle relative al c/c presso UNICREDIT, sono successive alla data delle due dichiarazioni.

Detto rilievo non pare censurabile nell’ambito del vizio di motivazione come dedotto dalla ricorrente, in quanto rispondente ad una sua logica intrinseca, avuto riguardo al fatto che se le disponibilità detenute all’estero sono rientrate a partire da una certa data, ciò implica necessariamente che esse fino a quel momento non fossero state nè spese, nè riversate sui conti correnti.

12. Il settimo ed ultimo motivo di ricorso è inammissibile.

Con quest’ultimo motivo la ricorrente, sempre in relazione al denunciato vizio di carenza di motivazione, si duole del fatto che la CTR non abbia ritenuto non legittimo il comportamento dell’Amministrazione finanziaria di scomputare le somme scudate dall’accertamento al solo fine di neutralizzare le movimentazioni operate sul conto titoli detenuto dalla contribuente presso la BPL., trincerandosi dietro un’affermazione (si veda sopra sub 7) costituente nient’altro che una mera petizione di principio.

Anche, infatti, a voler ritenere, disattendendo in tal modo l’eccezione di novità di cui al controricorso, che la questione della giustificazione delle operazioni operate sul conto (OMISSIS) indipendentemente dalla disponibilità conseguite al rientro delle somme scudate fosse stata dedotta tempestivamente sin dal ricorso introduttivo, onde consentire la valutazione dell’intero importo delle due dichiarazioni riservate per addivenire alla giustificazione delle movimentazioni operate sugli altri conti, quantunque in termini specifici la questione risulti univocamente posta solo con la memoria in appello 24 maggio 2012 (riprodotta dalla ricorrente come allegato 7 al ricorso), la censura finirebbe comunque con il richiedere alla Corte un riesame degli elementi istruttori oggetto della valutazione istituzionalmente riservata al giudice di merito (si veda, in proposito, lo specifico riferimento all’estratto del conto titoli), ciò che è precluso in questa sede.

13. Il ricorso, in conclusione, va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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