Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15167 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 22/07/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 22/07/2016), n.15167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 881/39/10 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, depositata in data

1 ottobre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6

maggio 2016 dal Pres. Dott. Stefano Schirò;

udito, per la ricorrente, l’Avv. dello Stato Roberta Guizzi, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. CUOMO Luigi, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 1 ottobre 2010 la Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, accoglieva l’appello proposto da A.A. avverso la sentenza sfavorevole della Commissione tributaria provinciale di Frosinone del 29 giugno 2009, pronunciata sul ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate di Sora e conseguente ad avviso di rettifica e liquidazione per imposte di registro ipotecaria e catastale per l’anno 2004, relativo ad atto di compravendita immobiliare.

La Commissione regionale osservava che avverso l’originario avviso di accertamento avevano proposto ricorso tutti gli acquirenti, i quali avevano visto accolta l’impugnazione, mentre i venditori, nei cui confronti si era reso definitivo l’accertamento, si erano opposti alla cartella esattoriale di cui si tratta, deducendo che ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2, nell’ipotesi di solidarietà tributaria, quando uno dei coobbligati, impugnando l’avviso di accertamento, ottenga un giudicato a lui favorevole, per riduzione del maggior valore accertato, non è precluso all’altro coobbligato, pur rimasto inerte, opporre all’Amministrazione, in sede di impugnazione di cartella di pagamento, tale giudicato favorevole, in conformità al principio di diritto enunciato da questa Corte (Cass. S.U. 7053/91 e Cass. 10202/2003). Di conseguenza, secondo il giudice di appello, la cartella doveva essere annullata.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il contribuente non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1306 e 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., deducendo che sulla sentenza favorevole agli acquirenti, avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione ancora pendente, non si era formato alcun giudicato opponibile all’Amministrazione ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla erronea rilevazione dell’inesistente giudicato.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, sono fondati.

Questa Corte ha da tempo affermato il principio che, in tema di solidarietà tributaria (nella fattispecie, per imposta di registro), qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l’avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato, non è precluso all’altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all’avviso di accertamento ed all’avviso di liquidazione, di oppone all’amministrazione, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (salva l’irripetibilità di quanto già versato), ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2. La prevalenza dell’unitarietà dell’obbligazione solidale nascente dallo stesso titolo sul suo aspetto pluralistico, sancita dal citato art. 1306 c.c., opera, infatti, sul piano processuale come deroga ai limiti soggettivi del giudicato e ne consente l’estensione, prescindendo dalle vicende extraprocessuali relative alla situazione sostanziale in cui versa il condebitore inerte, il quale perciò non incontra limiti diversi da quelli costituiti dal giudicato diretto o da preclusioni processuali (Cass. 2003/10202; v. anche Cass. 2006/12014; 2011/4641).

Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale, a fondamento della propria decisione, ha fatto applicazione del disposto dell’art. 1306 c.c., comma 2, richiamando una propria sentenza di accoglimento dell’appello proposto da uno degli acquirenti, ma senza nulla precisare, con evidente difetto di motivazione su un fatto decisivo, in ordine al passaggio in giudicato di detta sentenza, contestato invece dall’Agenzia ricorrente.

Pertanto, non risultando provato in atti il giudicato favorevole al coobbligato solidale del contribuente, ricorrente in questa sede, non può quindi trovare applicazione nella specie il disposto dell’art. 1306 c.c., comma 2 (Cass. 2012/8816), dovendosi altresì ritenere che l’errore compiuto dai giudici di appello costituisce errore di giudizio e non già errore di fatto revocatorio, in quanto l’errore medesimo è caduto su un fatto controverso su cui la Commissione tributaria regionale si è pronunciata.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata e, essendo necessari accertamenti di fatto sul merito dell’opposizione alla cartella di pagamento, la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che si pronuncerà sul merito di detta opposizione e sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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