Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15167 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15167 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 14327-2009 proposto da:
P.M.B. S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato RENATO …

t

MACRO,

rappresentata

e

dall’avvocato

difesa

ALESSANDRO BALDASSARRE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015

contro

2227

MILESI CLELIA ved. VALLI C.F. MLSCLL50T44G118U, VALLI
ELENA

VLLLNE76P53B393S,

VALLI

STEFANO

VLLSFN74E07B393K, VALLI ANNA VLLNNA78M58B393T, tutti

Data pubblicazione: 20/07/2015

‘..

-,

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato GUIDO VICENTINI,
..

giusta delega in atti;
– controricorrenti –

di BRESCIA, depositata il 07/03/2009 R.G.N. 211/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/05/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto.

I

2

m.

avverso la sentenza n. 536/2008 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma, sull’appello di Clelia Milesi, Elena, Anna e
Stefano Valli quali eredi di Luigi Valli, della sentenza di primo grado (che aveva condannato
PMB s.p.a., datrice di lavoro del loro dante causa, al pagamento in suo favore della somma di

corrispostagli), con sentenza 7 marzo 2009, condannava altresì al pagamento di rivalutazione
ed interessi sulla somma capitale detta società, di cui invece respingeva l’appello riunito al
primo, pure condannandola alle spese del grado.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva che il Tribunale avesse applicato il

vi

CCNL non ai sensi dell’art. 36 Cost. (cigjontestato da PMB s.p.a. non aderente ali
associazioni firmatarie), ma proprio in ragione del rapporto contrattuale di lavoro tra le parti:
da esso desumeva la spettanza (per l’esperienza professionale che ne aveva incrementato il
valore intrinseco della prestazione lavorativa) dell’anzianità edile maturata, sia pure in
assenza di un contratto scritto, per comportamento concludente delle parti, in particolare
risultante dalle buste paga, recanti inquadramento (operaio di quinto livello) e retribuzione,
anche per gli emolumenti accessori, corrispondenti al CCNL, così implicitamente recepito;
riteneva infine dovuti rivalutazione ed interessi sul capitale liquidato, ai sensi dell’art. 429
c.p.c.
Con atto notificato il 3 giugno 2009 PMB s.p.a. ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati

da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resistono Clelia Milesi, Elena, Anna e Stefano
Valli, nella qualità, con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 39 Cost. e
vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per erronea
assunzione dell’implicita recezione del CCNL di categoria sul presupposto, parimenti errato,
di corrispondenza degli importi corrisposti in buste paga con quelli previsti dal CCNL
(superiori invece i primi ai secondi, come risultante dal raffronto con il prospetto retributivo
riassuntivo, con la busta paga di marzo 1995 e con la tabella contrattuale allegati), utilizzato
come parametro per la determinazione di una retribuzione conforme all’art. 36 Cost.

€ 20.361,98, a titolo di anzianità professionale ex CCNL imprese edili artigiane non

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 39 Cost. e vizio
di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per la natura non già
retributiva, ma contributiva dell’anzianità professionale edile, corrisposta nell’ambito
dell’attività assistenziale e previdenziale della cassa Edile, cui PMB s.p.a. neppure iscritta,
pertanto non spettante al lavoratore retribuito con trattamento ai sensi dell’art. 36 Cost.

all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. (secondo il tenore del mezzo e la formulazione del
quesito, al di là della formale enunciazione della rubrica come vizio di motivazione), per
omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale o subordinatamente decennale,
a norma dell’art. 2946 c.c., dell’anzianità professionale maturata nel triennio e pagabile di
anno in anno dalla maturazione.
Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 39 Cost. e vizio di
motivazione, per erronea assunzione dell’implicita recezione del CCNL di categoria, è
inammissibile.
Ed infatti, è incensurabile in sede di legittimità l’accertamento in fatto della recezione del
CCNL nel rapporto di lavoro tra le parti, in assenza di alcuna violazione di norme di diritto,
neppure puntualmente denunciata, al di là di quella generica e sostanzialmente inconferente
dell’art. 39 Cost.
In realtà, con il mezzo in esame il ricorrente neppure deduce la violazione di una norma di
diritto in senso proprio, per la mancanza dei suoi requisiti peculiari, di sussunzione del fatto
accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa (Cass. 28 novembre 2007, n. 24756),
senza specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che
motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con
l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina: così da
prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando
altrimenti consentito alla Corte regolatrice di adempiere al proprio compito istituzionale di
verifica del fondamento della violazione denunziata (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass.
28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).
Esso si risolve piuttosto in una contestazione del merito, nella sottesa istanza di una sua
rivisitazione critica, così come della valutazione probatoria alla luce di conteggi e parametri,
non consistenti in vizi logici di formazione del convincimento, anzi supportata da

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 112 e.p.e. e 2948 c.c., in relazione

argomentazioni giuridicamente corrette e logicamente congruenti (in particolare a pgg. 3 e 4
della sentenza): inammissibile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass.
18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).
Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 39 Cost. e vizio di
motivazione, per la natura non già retributiva, ma contributiva dell’anzianità professionale

Esso appare inconferente rispetto all’argomentazione decisoria della Corte d’appello, che ha
escluso la percezione dell’APE dal lavoratore (ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) e per
inidoneità del quesito, così formulato con tenore astratto e inconcludente: “Ha natura di
retribuzione o di beneficio previdenziale — assistenziale l’anzianità professionale edile
prevista dal CCNL per i dipendenti da imprese edili?”.
Il quesito non assolve, infatti, alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la
risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, non potendo
essere meramente generico e teorico, in violazione della prescrizione a pena di inammissibilità
dell’art. 366bis c.p.c., ma dovendo essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte
in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura l’errore asseritamene compiuto dal
giudice di merito e la regola applicabile (Cass. 7 marzo 2012, n. 3530; Cass. Cass. 7 aprile
2009, n. 8463).
Il terzo motivo, relativo a violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2948 c.c., per omessa pronuncia
sull’eccezione di prescrizione dell’anzianità professionale maturata nel triennio, è pure
inammissibile.
Esso viola il principio di autosufficienza ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., in
difetto di specifica indicazione, né tanto meno trascrizione degli atti in cui l’eccezione di
prescrizione sarebbe stata dedotta, in particolare riferimento all’eventuale riproposizione in
appello, mediante idonea doglianza, dell’eccezione di prescrizione della domanda degli aventi
causa del lavoratore formulata in primo grado (come indicato al p.to c dell’ultimo capoverso
di pg. 3 del ricorso), non parlandone affatto la sentenza impugnata (Cass. 18 ottobre 2013, n.
23675; Cass. 11 gennaio 2007, n. 324).
Ed infine, il mezzo è inammissibile, come già ritenuto per il precedente, per l’assoluta
inidoneità del quesito di diritto così tenorizzato:

“Doveva pronunciarsi la Corte

sull’eccezione di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c. o art. 2946 c.c.?”.

edile, è parimenti inammissibile.

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’inammissibilità del ricorso, con
regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.
La Corte

controricorrenti in solido, delle spese del giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e €
3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e
accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

11 Pres dente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna PMB s.p.a. alla rifusione, in favore dei

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