Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15167 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15167 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 9119-2012 proposto da:
PULITZER ITALIANA SRL IN LIQUIDAZIONE 03589790587, in
persona del liquidatore unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28,
presso lo studio dell’avvocato BOLOGNESI RICCARDO, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
ALESSE LAURA;
– intimata avverso la sentenza n. 5840/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 7/07/2011, depositata il 04/10/2011;

Data pubblicazione: 02/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’01 /04/ 2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO

/

Ric. 2012 n. 09119 sez. ML – ud. 01-04-2014
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FERNANDES.

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 10 aprile
2014, ai sensi dell’art. 375 c p c sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Alesse Laura con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma

di euro 5.409,03 a titolo di differenze retributive ( curo 2.400,49) e
trattamento di fine rapporto ( euro 3.008,54) a lei dovute a seguito del
riconosciuto inquadramento in una qualifica superiore sancito con
sentenza n. 19132 del 2006 del Tribunale di Roma.
La Pulitzer Italiana proponeva opposizione avverso detto decreto
chiedendo, tra l’altro ( per quello che rileva in questa sede), la sospensione
del giudizio ricorrendo una ipotesi di pregiudizialità necessaria in senso
proprio o, sussistendone, quantomeno, l’opportunità visto che la sentenza
n. 19132 del 2006 era stata impugnata innanzi alla Corte di appello.
L’adito Tribunale, all’esito dell’istruttoria nel cui corso veniva disposta
una CTU, revocava l’opposto decreto e condannava la società opponente
al pagamento della somma di euro 2.574,08 ( di cui curo 2.400,49 per
differenze retributive ed euro 173,59 per TFR) oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte territoriale, con sentenza
del 4 ottobre 2011 n. 5840/11.
Ad avviso della Corte la decisione del Tribunale faceva espresso
riferimento alla sentenza n. 19312/2006 ed al suo contenuto ( di condanna
della appellante società al pagamento in favore della Alesse delle differenze
economiche sulla retribuzione e sul TFR maturate in relazione alla
superiore qualifica riconosciuta) alla cui stregua non poteva dubitarsi della
azionabilità in via monitoria delle suddette pretese. Osservava la Corte che
si trattava di sentenza di condanna generica la quale, sebbene inidonea in
I

intimava alla Pulitzer Italiana s.r.l. il pagamento della complessiva somma

sé a fondare l’azione esecutiva, non precludeva il ricorso al procedimento
per ingiunzione nel cui ambito era utilizzabile come prova scritta del
credito e neppure rilevava che non era passata in giudicato stante la
esecutorietà delle sentenze di primo grado. Riteneva, quindi, infondate le
censure relative alla inesistenza nel CCNL di settore del livello D3,

modificabile solo in quel giudizio. Infine, considerava destituite di
fondamento le critiche mosse ai conteggi analitici depositati dalla Alesse in
sede di procedimento monitorio che, peraltro, erano stati sottoposti al
vaglio della CTU.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Pulitzer Italiana s.r.l.
in liquidazione affidato ad un unico motivo.
La Alesse è rimasta intimata.
Con l’unico motivo di ricorso si chiede l’applicazione del disposto
dell’art. 336 comma 2° c.p.c. in quanto la decisione impugnata aveva
preceduto di pochi giorni quella n. 6411/2011 della stessa Corte di appello
che aveva riformato la sentenza n. 19132/2006 del Tribunale di Roma,
posta a fondamento della pretesa azionata nel presente giudizio, rigettando
le domande originariamente proposte dalla Alesse.
Si assume che, per effetto del testo novellato dell’ art. 336 comma 2°
c.p.c., gli effetti della sentenza riformata in appello si estendono anche ai
provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.
Osserva il Collegio che il motivo è fondato.
L’art. 336 cod. proc. civ., nella nuova formulazione introdotta dalla legge
n. 353 del 1990, non subordina più al passaggio in giudicato della sentenza
di riforma i cosiddetti effetti espansivi esterni, comportando perciò non
soltanto la caducazione immediata della sentenza riformata (le cui
statuizioni vengono sostituite automaticamente da quelle della sentenza di
riforma), ma altresì l’immediata propagazione delle conseguenze della

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riconosciuto nella decisione n. 19132/2006, in quanto detta statuizione era

sentenza di riforma agli atti ed ai provvedimenti dipendenti dalla sentenza
impugnata (Cass. n. 5323 del 05/03/2009; Cass. n. 8745 del 27/06/2000).
Orbene poiché il presente giudizio ha ad oggetto la quantificazione del
credito riconosciuto nell”an”, con condanna generica, nella menzionata
decisione n. 19132/2006, la riforma di quest’ultima sulla quale è fondata

Per tutto quanto sopra considerato, si propone l’accoglimento del
ricorso e la cassazione della impugnata sentenza con decisione nel merito,
ex art. 384 co. 2° c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, di revoca dell’opposto decreto e rigetto integrale della domanda della
Alesse, con ordinanza ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ..”.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
La Pulitzer Italiana s.r.l. in liquidazione ha depositato memoria ex art. 380
bis c.p.c. in cui si evidenzia che è stata cancellata dal registro delle imprese
e si aderisce alle conclusioni della relazione.
Orbene, la cancellazione della società dal registro delle imprese non
comporta l’interruzione del presente giudizio di cassazione (per tutte vedi
Cass. n. 3323 del 13/02/2014 ìn cui è affermato che “Nel giudizio di
cassazione, che è dominato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili le
comuni cause interruttive previste dalla legge in generale, sicché la
cancellazione dal registro delle imprese della società resistente, in data
successiva alla proposizione del ricorso ed alla stessa costituzione in
giudizio della società, non determina l’ interruzione del processo.”; Cass. n.
8685 del 31/05/2012).
Ciò detto, il Collegio condivide il contenuto e le conclusioni della
riportata relazione e, quindi, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza
e , decidendo nel merito ex ar. 384 , comma 2° c.p.c., non essendo

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l’impugnata sentenza ne determina la automatica caducazione.

necessari ulteriori accertamenti di fatto, revoca dell’opposto decreto e
rigetta la domanda della Alesse di cui all’ingiunzione di pagamento.
Avuto riguardo all’iter processuale della vicenda in cui la riforma della
decisione n. 6411/2011 della Corte di appello di Roma è intervenuta
successivamente a quella oggetto del presente ricorso per cassazione, le

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel
merito, revoca l’opposto decreto e rigetta la domanda di cui
ingiunzione di pagamento; compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 1° aprile 2014
Il Presidente

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spese dell’intero processo vanno interamente compensate tra le parti.

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