Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15166 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. I, 31/05/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 31/05/2021), n.15166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21049/2015 proposto da:

Giuliani Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tevere n. 44, presso

lo studio dell’avvocato Di Giovanni Francesco, rappresentata e

difesa dall’avvocato Berti Carlo, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore fallimentare

D.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Parigi n. 11,

presso lo studio dell’avvocato Sabelli Luca, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Benazzo Paolo, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 8013/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositato

il 27/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/04/2021 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto dalla Giuliani soc. cooperativa ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Milano del 27 giugno 2015, con il quale è stata accolta l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., limitatamente alla somma di Euro 26.824,20, respinta per il resto, con riguardo a crediti vantati in merito ad un contratto di appalto per la fornitura e posta in opera di ferramenti.

Si difende con controricorso la procedura intimata.

La ricorrente ha depositato la memoria, nella quale ha reso noto il sopravvenuto fallimento della stessa (sent. 9.3.2021).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – In via pregiudiziale, occorre rilevare che l’intervenuto fallimento della ricorrente, dichiarato dal Tribunale di Forlì in data 9 marzo 2021, evidenziato dalla odierna resistente nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, non ha rilievo nel giudizio di legittimità: ciò, per il principio secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, l’intervenuta modifica della L.Fall., art. 43, per effetto del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41, laddove prevede che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta una causa di interruzione del giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, non trovando in esso applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. 15 novembre 2017, n. 27143; Cass. 17 luglio 2013, n. 17450; Cass. 13 ottobre 2010, n. 21153; Cass., sez. un., 14 novembre 2003, n. 17295).

2. – I motivi di ricorso vanno così riassunti:

1) violazione o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, art. 2909 c.c., L.Fall., art. 96, comma 2, n. 2, e R.D. n. 1669 del 1933, art. 66, avendo il tribunale ammesso solo con riserva una parte del credito, portato da decreto ingiuntivo per la somma complessiva di Euro 2.306.715,25, motivando con la mancata parziale produzione delle cambiali relative, le quali, tuttavia, erano state rilasciate solo a garanzia e sono state prodotte nel procedimento monitorio al fine di ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, pur restando quella proposta un’azione causale, fondata sul contratto, sui documenti contabili e sulle fatture;

2) violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 ss., 1965 ss. c.c. e art. 115 c.p.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, non avendo il tribunale ammesso il credito per il rilascio delle certificazioni tecniche, reputandolo non previsto in contratto, sebbene le medesime avrebbero dovuto venire retribuite a parte, proprio per il fatto che esse non erano dovute in base all’accordo;

3) violazione o falsa applicazione dell’art. 1194 c.c., art. 111 e 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4, oltre a motivazione omessa e contraddittoria, in quanto gli interessi sono stati domandati sin dall’istanza di insinuazione al passivo, con richiesta reiterata in sede di opposizione, tanto che al riguardo hanno preso posizione il curatore ed il g.d., al pari della procedura, questa con generica contestazione; in ogni caso, gli interessi sono dovuti in via automatica, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4.

3. – Il Tribunale – per quanto ancora rileva – ha ritenuto che:

a) il credito vantato in forza del titolo contrattuale è stato correttamente ammesso con riserva, per la parte relativa a cambiali non prodotte in causa, in quanto, pur costituendo il decreto ingiuntivo il titolo della pretesa, resta che il R.D. n. 1669 del 1933, art. 66, esige tale condizione al fine del valido esercizio dell’azione causale;

b) il credito concernente un autonomo corrispettivo per le c.d. certificazioni non è dovuto, in quanto il contratto inter partes non prevede nè tale esplicito obbligo, nè un distinto compenso a tal fine, ma anzi afferma che il corrispettivo determinato dalle parti è “fisso e invariabile”, l’art. 2 del negozio prevede che l’appaltatore si impegna anche a fornire “i certificati in base alle normative richiamate nel contratto di appalto” e l’interpreazione di buona fede ex art. 1366 c.c., induce a ritenere che, secondo gli standards sociali in uso, nel contratto di fornitura e posa di serramenti esterni ricorra anche l’obbligo dell’appaltatore di certificare la corrispondenza dell’opera alle normative tecniche in materia; nè la manata previsione di un corrispettivo ulteriore al momento dell’accordo è surrogabile dalla tardiva pretesa; infine, l’avere la parte concluso col precedente committente un diverso accordo resta irrilevante nella specie, sia perchè la stessa opponente afferma essersi trattata di mera proposta non accettata, sia perchè essa rimarrebbe comunque res inter alios acta;

c) non è fondata la domanda per il credito degli interessi, comunque carente di ogni compiuta esposizione dei fatti costitutivi, con conseguente nullità della editio actionis.

4. – Ciò posto, il primo motivo è stato rinunciato nella memoria, nella quale parte ricorrente ha dato atto dello scioglimento della riserva innanzi al tribunale, con ammissione dell’intero credito de quo in privilegio.

5. – Il secondo motivo è inammissibile: invero, con il medesimo la ricorrente trascura di considerare che tutte tali circostanze sono state l’oggetto di un apprezzamento discrezionale delle risultanze probatorie introdotte da entrambe le parti in giudizio: il quale costituisce, però, materia ineliminabile della valutazione dei fatti, riservata al giudizio insindacabile del giudice del merito.

Il motivo in questione, dunque, mira ad offrire una diversa versione dei fatti, a sè favorevole, rispetto alla ricostruzione probatoria sulla quale è basato il provvedimento impugnato, prospettando un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti.

Ma tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice, non potendo il motivo di ricorso per cassazione invece risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

6. – Il terzo motivo è fondato.

Invero, trattandosi di interessi su un credito già ammesso, seppure con riserva, non resiste alla censura proposta la considerazione del provvedimento impugnato, secondo cui si tratterebbe di credito non specificato: ciò, in quanto gli interessi sono un mero accessorio, non richiedendo particolare allegazione se non quella dell’esistenza del credito per capitale.

7. – Pertanto, in relazione al terzo motivo accolto, occorre cassare il decreto impugnato, e la causa va rinviata innanzi al giudice del merito, in diversa composizione, perchè provveda alla nuova valutazione del materiale istruttorio, nonchè alla liquidazione delle spese di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, cessato l’interesse sul primo ed inammissibile il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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