Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15166 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. un., 23/06/2010, (ud. 17/02/2009, dep. 23/06/2010), n.15166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. SENESE Salvatore – Presidente di sezione –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.GE.CO S.R.L. in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 20, presso

lo studio dell’avvocato VARONE PASQUALE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MALINCONICO GIOVANNI, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SONNINO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, P.LE DEI SS. PIETRO E PAOLO, 4, presso lo studio

dell’avvocato PIETROSANTI ENZO, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO;

– intimato –

per regolamento preventivo di giurisdizione avverso il giudizio

pendente n. 3575/1996 del TRIBUNALE di LATINA;

udito l’avvocato Enzo PIETROSANTI;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Umberto Apice il quale chiede che venga accolto il ricorso e

dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che sono pendenti davanti al tribunale di Latina due giudizi riuniti:

a) uno, iscritto al r.g. n. 3575/1996, avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo per la somma di L. 69.139.920, concesso il 7 giugno 1996 a istanza della I.GE.CO s.r.l., per la fornitura di materiali e la prestazione di lavori di pavimentazione stradale, proposta dal comune di Sonnino il quale, pur avendo riconosciuto tale credito con delibera della giunta comunale del 5 marzo 1996, ne sostiene l’estinzione per prescrizione e, comunque, deduce l’esistenza di un controcredito per L. 518.347.200, (del quale, in via riconvenzionale, chiede il pagamento, previa compensazione parziale con quello vantato dalla I.GE.CO) a titolo di corrispettivo per la locazione di un proprio terreno a fini di sfruttamento e coltivazione di una cava concessa con contratto del 14 marzo 1980, ormai scaduto alla data del 28 marzo 1989 e non rinnovato, nonchè per indennità di occupazione e per il risarcimento dei danni per l’illecita coltivazione della cava per il periodo successivo a detta scadenza e per quelli derivanti dai comportamenti illeciti oggetto delle indagini condotte dalla Procura della repubblica di Latina che ha anche proceduto al sequestro penale dell’area di cui si tratta; b) altro procedimento, iscritto al n. 2968/1999, avente ad oggetto la domanda della I.GE.CO diretta a ottenere la dichiarazione di nullità sia del contratto di locazione del terreno comunale del 1980 che di una successiva convenzione stipulata il 31 maggio 1988, avente ad oggetto l’autorizzazione all’esercizio della cava per un ventennio, nullità derivante dalla sentenza del commissario per gli usi civici del Lazio del 3 ottobre 1996 che ha accertato che il terreno della cava era soggetto ad uso civico comunale; la società ha anche chiesto la condanna del comune al risarcimento dei danni nella misura di L. 40.928.720.000 a titolo di responsabilità extracontrattuale o, in subordine, in misura pari a L. 14.00.000.000 a titolo di responsabilità precontrattuale, per avere taciuto l’effettiva natura del suolo che conosceva o avrebbe dovuto conoscere; in tale giudizio il comune, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della I.GE.CO al risarcimento dei danni morali, materiali e di quello ambientale ai sensi della L. n. 349 del 1986, art. 18; in relazione a quest’ultimo capo della domanda è intervenuto, adesivamente anche il ministero dell’ambiente;

che, con ricorso del 1/7 marzo 2007, la società I.GE.CO. ha chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che entrambe le controversie rientrano nella giurisdizione del tar del Lazio, ai sensi della L. n. 1034 del 1979, art. 5, comma 1, in quanto oggetto del primo giudizio era l’accertamento se il rapporto di concessione della cava, che ha avuto inizio nel 1980, si fosse o non prorogato dopo la scadenza, e quello del secondo giudizio se la convenzione del 1980 e quella del 1988 fossero nulle o valide in relazione all’accertata natura del terreno soggetto ad uso civico; che il comune di Sonnino, con controricorso, nega la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo avendo il primo giudizio (n. 3575/96 r.g.) ad oggetto, da un lato la conferma del decreto ingiuntivo per il pagamento di materiali e lavori di manutenzione e dall’altro la richiesta del comune del pagamento di canoni di locazione e risarcimento dei danni, mentre il secondo (r.g. n. 2968/99 ha ad oggetto la domanda della I.GE.CO di risarcimento dei danni ex artt. 2043 o 1338 c.c. e quella riconvenzionale del comune e del Ministero di risarcimento dei danni materiali, morali e ambientali conseguenti alle condotte illecite, penalmente rilevanti, anche per violazione del vincolo idrogeologico;

che il p.g. ha chiesto con requisitoria scritta che sia dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo i giudizi riuniti ad oggetto l’accertamento l’esistenza, la durata o la rinnovazione di una concessione di beni pubblici;

che il comune di Sonnino ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che l’oggetto del giudizio pendente davanti al tribunale di Latina consiste: a) nell’accertamento di contrapposti crediti derivanti da rapporti privatistici, da un lato, di fornitura di materiali e di esecuzione di lavori, e dall’altro, di affitto di un terreno comunale destinato a cava, oltre che di crediti per indennità di occupazione abusiva e risarcimento dei danni, anche per danno ambientale, derivanti sia dallo sfruttamento illecito della cava che dalla commissione di illeciti penali; b) nell’accertamento dell’invalidità del contratto privatistico di affitto e di una successiva convenzione sempre di natura privatistica oltre che di domande risarcitorie per illecito extracontrattuale e precontrattuale;

che esula dal giudizio di cui si tratta ogni domanda relativa a rapporti di concessione di uso di beni pubblici;

che, pertanto, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice adito;

che le spese seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara la giurisdizione dell’a.g.o., condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del comune di Sonnino che liquida in Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 17 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

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