Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15166 del 20/07/2015
Civile Sent. Sez. L Num. 15166 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso 12660-2009 proposto da:
RUMORI ANTONELLA C.F. R1RNNL60E55G478Z, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 149, presso
lo studio dell’avvocato DOMENICO MARRAZZO,
rappresentata e difesa dall’avvocato LAURA MODENA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
2015
contro
2226
FALLIMENTO
DELLA
DITTA
COOPERATIVA
TRASPORTI
COVARELLI A.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
Data pubblicazione: 20/07/2015
t
I
avverso la sentenza n.
1045/2008 della CORTE
D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/01/2009 R.G.N.
599/2006;
.::
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/05/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per:
in via principale inammissibilità, in subordine
rigetto.
:
PIERGIOVANNI PATTI;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 29 gennaio 2009, la Corte d’appello di Perugia rigettava l’appello di Antonella
Rumori (asserita dipendente, con qualifica di impiegata di secondo livello, della Cooperativa
Trasporti Covarelli a r.l. dall’i aprile 1978 al 31 dicembre 2002, per dimissioni con
della società cooperativa (cuitsucceduta la curatela del suo fallimento, dichiarato in corso di
giudizio d’appello e nei cui confronti riassunto) al pagamento di differenze retributive (€
20.810,39) e sul T.f.r. (e 13.062,88), per il deteriore trattamento economico applicato_
A motivo della decisione, la Corte territoriale condivideva l’argomentato assunto del
Tribunale di difetto di prova dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro, accanto a
quello associativo.
Con atto notificato il 19 maggio 2009 Antonella Rumori ricorre per cassazione con tre motivi;
resta intimato il Fallimento Cooperativa Trasporti Covarelli a r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Con il primo motivo, la ricorrente deduce vizio di insufficiente motivazione, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per omessa spiegazione delle ragioni di esclusione, nel
periodo di prestazione di attività anteriore alla 1. 142/2001 di modificazione della disciplina
del rapporto lavorativo tra soci e cooperativa, di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti,
nonostante l’allegazione e la prova degli indici sintomatici suoi tipici.
Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per la ricorrenza dei requisiti di
subordinazione anche nell’ambito di un rapporto associativo, con applicazione della relativa
disciplina pure tra cooperativa e soci.
Con il terzo, la ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma,
n. 5 c.p.c., in relazione al periodo lavorativo successivo alla 1. 142/2001 pure a fronte degli
acquisiti elementi caratteristici della subordinazione, senza alcuna considerazione in
particolare della busta paga allegata al ricorso di primo grado.
I tre motivi possono essere congiuntamente esaminati, per loro evidente stretta connessione.
preavviso) avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda di condanna
Essi sono inammissibili.
Il tenore della loro formulazione è, infatti, assolutamente generico, in violazione della
prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., appunto a pena di inammissibilità, in
assenza di alcuna specifica confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata
(Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202): sia pure, ma
motivazione in sede di impugnazione sia pienamente soddisfatto anche da una motivazione
per relationem (Cass. 2 febbraio 2006, n. 2268; Cass. 7 aprile 2005, n. 7251), sussistendo un
vizio di motivazione soltanto quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio
convincimento, limitandosi ad un generico richiamo per relationem, senza alcuna
esplicitazione, né spiegazione logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo
seguito (Cass. 20 luglio 2012, n. 12664): il che indubbiamente non si verifica nel caso in
esame.
In più specifico riferimento ai singoli mezzi, occorre rilevare come il primo ed il terzo siano
carenti sotto il profilo di autosufficienza, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo
comma, n. 6 c.p.c., difettando nel primo la specifica indicazione e tanto più la trascrizione di
atti processuali genericamente richiamati (Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 marzo 2012,
n. 4220) e nel terzo la trascrizione della busta paga di cuiì(amentato l’omesso esame (Cass. 15
novembre 2013, n. 25728; Cass. 18 rnaggio 2011, n. 10921; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2560).
Ed infine, il secondo motivo è pure inammissibile per la formulazione del quesito (“Dica
l’Ecc.ma Corte di cassazione, nell’ipotesi in cui non vi sia mai stata una pronuncia similare
della Corte medesima, se l’art. 2094 c. c. e la disciplina ad esso correlata possa essere estesa,
in presenza dei comprovati elementi esclusivi e peculiari della subordinazione, ai contratti di
lavoro stipulati con le cooperative anteriormente all’entrata in vigore della Legge n.
14212001”) assolutamente astratta, pertanto in violazione della prescrizione dell’art. 366bis
c.p.c., applicabile ratione temporis: siccome inidonea a far comprendere, in base alla sua sola
lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola da applicare, secondo
la prospettazione della ricorrente (Cass. 14 gennaio 2011, n. 774; Cass. 7 aprile 2009, n. 8463;
Cass. 29 febbraio 2008, n. 5733; Cass. s.u. 5 gennaio 2007, n. 36).
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’inammissibilità del ricorso, senza
provvedimento sulle spese per la mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa.
ammissibilmente, per richiamo di quella di primo grado. Al riguardo, è noto che l’onere di
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Il Pr idente
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015