Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15166 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/06/2017, (ud. 10/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14355-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica, S.V. funzionario UNEP c/o il Tribunale di Como,

domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono rappresentati e

difesi per legge;

– ricorrenti –

contro

FORD ITALIA SPA, in persona del Procuratore Generale Avv.

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3889/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del gravame;

udito l’Avvocato dello Stato GIOVANNI PALATIELLO.

udito l’Avvocato MASSIMO MANFREDONIA;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata, pubblicata il 31 ottobre 2014, la Corte d’appello di Milano, decidendo in sede di giudizio di rinvio, ha accolto l’appello proposto da Ford Italia S.p.A. nei confronti del Ministero della Giustizia e di S.V., avverso la sentenza del Tribunale di Milano, con la quale era stata rigettata la domanda avanzata dalla società per il risarcimento dei danni sofferti a causa della condotta del S.. Questi, in qualità di ufficiale giudiziario, aveva omesso, in più accessi successivi, di procedere al pignoramento, richiesto dalla Ford Italia S.p.A., quale creditrice, di beni mobili rinvenuti presso l’abitazione dell’esecutato, ritenendo che gli stessi non gli appartenessero.

La Corte d’appello, adita in sede di gravame, con sentenza del 14 luglio 2010, aveva rigettato l’appello proposto dalla Ford Italia S.p.A.

Proposto ricorso per cassazione da parte di quest’ultima, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 23625/12, pubblicata il 20 dicembre 2012, accoglieva i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d’appello di Milano, anche per la decisione sulle spese.

2. La Ford Italia S.p.A. ha riassunto il giudizio di rinvio e, nel contraddittorio con il Ministero della Giustizia e S.V. (entrambi difesi dall’Avvocatura dello Stato), la Corte d’appello di Milano ha deciso come sopra, condannando gli appellati, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 3.000,00, oltre accessori, nonchè delle spese dell’intero giudizio.

3. Il Ministero della Giustizia ed il dott. S.V., funzionario UNEP c/o il Tribunale di Como, propongono unico ricorso per Cassazione con cinque motivi.

La Ford Italia S.p.A. si difende con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost., per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione relativamente alle ragioni per le quali è stata ritenuta gravemente colposa la condotta dell’ufficiale giudiziario, non essendo idoneo allo scopo il richiamo del principio “possesso vale titolo”, sul quale il giudice di rinvio avrebbe fondato la decisione.

1.1. Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, per “violazione e/o travisamento di quanto statuito” dalla sentenza che ha disposto il rinvio, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia “sulla questione, controversa in causa, della rimproverabilità sul piano soggettivo (…)” della condotta tenuta dall’ufficiale giudiziario.

I ricorrenti ripropongono le censure di cui al primo motivo, con riferimento al principio di diritto espresso nella sentenza n. 23625/12 ed alle indagini da questa demandate al giudice di rinvio. Sostengono, in particolare, che la verifica della sussistenza del dolo o della colpa del dott. S.V. si sarebbe dovuta compiere avendo riguardo all’interpretazione (giurisprudenziale e dottrinale), nonchè alle prassi esistenti all’epoca dei fatti, in merito ai compiti riservati all’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare. Soggiungono che il principio di cui sopra (“possesso vale titolo”), oltre a non essere pertinente, avrebbe tutt’al più connotato come illegittima la condotta dell’ufficiale giudiziario, ma non avrebbe dimostrato la rimproverabilità soggettiva della riscontrata antigiuridicità, la cui sussistenza soltanto integra il requisito della colpa.

1.2. Col terzo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione di una serie di norme (artt. 1140, 1147, 1153, 1803, 1804, 2043, 2704, 2913 e 2914 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), si torna a dire dell’inapplicabilità del principio “possesso vale titolo” e dell’asserita confusione o sovrapposizione effettuate dal giudice di rinvio tra l’illegittimità della condotta dell’ufficiale giudiziario e la sua colpa grave (che avrebbe dovuto essere giudicata secondo i parametri sopra detti dell’interpretazione giurisprudenziale e dottrinale e delle prassi esistenti all’epoca).

1.3. Col quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omesso esame del fatto decisivo in relazione alla colpa dell’ufficiale giudiziario, costituito dall’interpretazione giurisprudenziale e dottrinale e dalle prassi più volte richiamate, alle quali, secondo i ricorrenti, il dott. S. si sarebbe uniformato, come dedotto già nei precedenti gradi di merito.

2. I motivi – che, per evidenti ragioni di connessione, vanno trattati congiuntamente – sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Il principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 23625/12, pubblicata il 20 dicembre 2012, che ha disposto il rinvio, è il seguente: “In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’art. 513 c.p.c. pone una presunzione di titolarità in capo a quest’ultimo dei beni che si trovano nella sua casa e negli altri luoghi a lui appartenenti; pertanto, poichè l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, è preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione”.

Sulla base di questo principio di diritto, la Corte ha cassato la sentenza ed ha demandato al giudice di rinvio di “stabilire se sussistano o meno gli estremi del dolo o della colpa, necessari per la configurazione dell’illecito civile fonte della relativa responsabilità”.

2.1 La Corte d’appello ha riscontrato che, nel caso di specie, vennero esibiti all’ufficiale giudiziario, in più riprese, un contratto di comodato dei beni presenti nella casa del debitore, concesso da parte della comodante società Guiamin s.r.l. (contratto per scrittura privata, che dal ricorso e controricorso risulta essere stato registrato prima dell’accesso per un primo pignoramento, concluso con verbale di pignoramento negativo) e successivamente (in occasione di un terzo accesso, che dal controricorso risulta effettuato in esecuzione di un secondo pignoramento, anche questo concluso con verbale negativo) un contratto di acquisto degli stessi beni da parte della società medesima (scrittura privata di compravendita, che da ricorso e controricorso risulta registrata in epoca successiva al primo accesso dell’ufficiale giudiziario). Ha quindi ritenuto che, in una situazione siffatta, la presunzione di appartenenza dei beni al debitore esecutato non potesse essere superata dall’ufficiale giudiziario di propria iniziativa, e ne ha tratto la conclusione della sussistenza della colpa per aver contravvenuto ai doveri di ufficio.

3. Le censure di mancanza di motivazione e di violazione del principio di diritto espresso ai sensi dell’art. 384 c.p.c. (ed, a maggior ragione, quella di omessa pronuncia) sono infondate, avendo il giudice di merito espressamente affrontato e risolto proprio la questione controversa dell’accertamento in concreto della colpa dell’ufficiale giudiziario.

3.1. Sono inammissibili le censure con le quali si argomenta in merito al principio “possesso vale titolo” ed alla sua applicabilità nel caso di specie. Seppure è vero che la Corte ha genericamente richiamato questo principio, il richiamo – come osserva la controricorrente – va inteso come effettuato, non certo alle norme degli artt. 1140, 1147 e 1153 c.c. – che infatti non vengono nemmeno menzionate -, quanto piuttosto alla norma dell’art. 513 c.p.c., come interpretata dalla Cassazione con la sentenza che ha disposto il rinvio. Essa “pone una presunzione di titolarità in capo (… al debitore esecutato…) dei beni che si trovano nella sua casa e negli altri luoghi a lui appartenenti” ed a questa presunzione il giudice di rinvio ha fatto chiaro riferimento.

3.2. Ogni altra questione attiene all’accertamento, in punto di fatto, della condotta tenuta nel caso di specie dall’ufficiale giudiziario ed al correlato giudizio di colpevolezza espresso dal giudice di merito.

In proposito, è inammissibile il quarto motivo del ricorso col quale si sostiene la decisività delle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali e delle prassi in punto di condotta da tenersi dall’ufficiale giudiziario nell’esecuzione del pignoramento mobiliare, di cui il giudice avrebbe omesso l’esame.

La mancanza di decisività è data in primo luogo dal dato oggettivo – evidenziato nel controricorso – che gli orientamenti di dottrina e giurisprudenza non costituiscono fatti storici principali dei quali il giudice si sarebbe dovuto necessariamente occupare per ricostruire ed apprezzare l’operato dell’ufficiale giudiziario, ma tutt’al più postulati argomentativi, oramai irrilevanti anche sotto il profilo dell’insufficienza della motivazione (cfr. Cass. S.U n. 8053/14 ed altre in merito alla portata del testo attuale dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

In secondo luogo, la mancanza di decisività – in specie quanto al contenuto del documento costituito dalla nota del Presidente del Tribunale di Como del 9 aprile 2003 – è conseguenza della imprescindibile considerazione che questa, così come d’altronde i citati orientamenti di giurisprudenza e dottrina, individuano (o individuavano) delle linee di condotta da tenere a seconda delle situazioni, volta a volta, riscontrate dall’ufficiale giudiziario rispetto ai beni da sottoporre a pignoramento.

Orbene, proprio di tale peculiare situazione nel caso di specie si è occupato il giudice di rinvio, quando ha espressamente richiamato i titoli esibiti dal debitore all’ufficiale giudiziario (contratto di comodato e contratto di compravendita) e, sia pure implicitamente, si è riferito ai momenti della loro esibizione, in riferimento ai diversi accessi eseguiti dal dott. S. (in specie, considerando il ritardo nell’esibizione del contratto di compravendita – “successivamente”, come è detto in sentenza- contenuto in scrittura privata non autenticata e registrata addirittura dopo il primo accesso).

Pertanto, la Corte d’appello, affermando la colpa dell’ufficiale giudiziario per avere violato i doveri d’ufficio, non ha affatto confuso il giudizio di illegittimità della condotta con quello della sua rimproverabilità: soltanto, ha giudicato che detta violazione si è connotata come gravemente colposa tenuto conto delle circostanze del caso concreto.

Riscontrate queste ultime da parte del giudice di merito con accertamento in fatto qui non validamente censurato, nemmeno risulta censurabile la conclusione che ne ha tratto della sussistenza della colpa per violazione dei doveri d’ufficio e dell’obbligo di diligenza gravanti sull’ufficiale giudiziario nel compimento delle attività di cui al citato art. 513 c.p.c..

3.3. Nè appare fondata la censura – della quale i ricorrenti tornano a trattare con la memoria ex art. 378 c.p. c. – concernente l’asserita scusabilità dell’errore di diritto sull’interpretazione dell’art. 513 c.p.c. nel quale sarebbe incorso il dott. S., attesa la portata innovativa della pronuncia di questa Corte n. 23625 del 20 dicembre 2012.

Ed invero, si può convenire solo in parte con quest’affermazione. La sentenza che ha disposto il rinvio non si pone affatto come revirement giurisprudenziale, tale da contraddire od innovare radicalmente un precedente consolidato diverso orientamento. Per come è fatto palese dal richiamo di quelli che la stessa Corte ivi definisce “sporadici interventi” dello stesso giudice di legittimità, nonchè dalla ricostruzione del sistema normativo, unita agli “approdi” già raggiunti da questi precedenti, su cui si fonda l’enunciazione del principio di diritto, questo si pone con essi in linea di continuità, pur compiendo ” un passo ulteriore” (cfr. Cass. n. 23625/12, in motivazione).

Così argomentando, questa Corte ha solo esplicitato una regola di condotta con la quale sono stati ridotti – rispetto alla linea interpretativa seguita dalla sentenza ivi impugnata – i margini di autonoma valutazione consentita all’ufficiale giudiziario, nel caso in cui il debitore esecutato intenda vincere la presunzione di appartenenza dei beni mobili rinvenuti nella sua abitazione, di cui all’art. 513 c.p.c., mediante l’esibizione di titoli di provenienza che necessitino di valutazione giuridica. Ha altresì affermato che, in tale situazione, siffatta valutazione non può che essere affidata al giudice (specificamente, al giudice di un’eventuale opposizione di terzo all’esecuzione).

Ed in effetti, la vicenda oggetto di causa è connotata non solo dall’esibizione da parte del debitore esecutato, in tempi diversi, di atti contenuti in scritture private, la cui interpretazione e valutazione come titoli legittimi di provenienza dei beni da pignorare avrebbe dovuto essere rimessa al giudice, ma anche da una persistente condotta di diniego da parte dell’ufficiale giudiziario e dalla reiterata redazione di verbali di pignoramento negativi.

Rispetto a questa condotta, già la sentenza che ha disposto il rinvio ha ritenuto irrilevante il fatto che il creditore procedente anzichè agire ai sensi dell’art. 60 c.p.c. (norma su cui pure insistono i ricorrenti, specialmente nella memoria) – abbia invece agito per l’immediato risarcimento dei danni “trattandosi di una scelta evidentemente discrezionale e non vigendo in materia i principi di cui alla L. 13 aprile 1988, n. 117, in tema di responsabilità civile dei magistrati” (così Cass. n. 23625/12, in motivazione).

A sua volta, la Corte d’appello, in sede di rinvio, non ha affermato la colpa dell’ufficiale giudiziario soltanto perchè il dott. S. non effettuò il pignoramento in ragione dell’esibizione dei titoli contrattuali (come sembrano presupporre i ricorrenti). Piuttosto, come detto, il giudice ha richiamato il contesto e le modalità di detta esibizione, al fine di ritenere non scusabile non tanto l’errore del funzionario nell’interpretare la norma sui doveri d’ufficio, quando la condotta da questi concretamente tenuta nel darvi esecuzione.

I primi quattro motivi di ricorso vanno perciò rigettati.

4. Col quinto motivo si censura, in subordine, la sentenza in punto di quantum debeatur.

Il danno risarcibile è stato liquidato in sentenza nell’importo complessivo di Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori. La Corte d’appello – stimati i beni pignorabili del valore di Euro 5.164,56 al tempo del non eseguito pignoramento – ha equitativamente ritenuto che il loro valore di realizzo nella vendita giudiziaria non avrebbe potuto superare la somma di tremila Euro.

4.1. I ricorrenti deducono che la conclusione sarebbe stata diversa se fosse stato esaminato il fatto, che assumono decisivo – ed indicato dall’Avvocatura di Stato nei gradi di merito – secondo cui i beni mobili danno al creditore una speranza assai modesta di recupero delle proprie spettanze, in quanto “dati istat riferiti al 2002” avrebbero esposto un dato globale del ricavato delle vendite giudiziarie che si sarebbe aggirato “intorno al 10%” del valore del compendio pignorato.

5. Il motivo è inammissibile.

Il disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5 si riferisce ad un fatto storico del quale il giudice non si sia occupato nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

I ricorrenti addebitano, invece, al giudice di non aver tenuto conto di un dato statistico riferito ad una nozione di fatto rientrante nella comune esperienza, posta a base della liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c..

Si tratta peraltro della nozione di fatto che, anche nella prospettiva dei ricorrenti, il giudice ha correttamente applicato, vale a dire quella secondo cui il ricavato della vendita dei beni pignorati è inferiore al loro valore di mercato.

L’errore nella quantificazione della percentuale della relativa perdita sarebbe stato perciò tutt’al più rilevante ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2, (cfr., da ultimo, Cass. n. 17906/15, nel senso che il ricorso al fatto notorio attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e sindacabile, in sede di legittimità, solo se la decisione della controversia si basi su un’inesatta nozione del notorio, e non anche per inesistenza o insufficienza della motivazione), ovvero ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. (ove si fosse ritenuto palesemente sproporzionato per eccesso il risultato raggiunto: cfr. Cass. n. 23304/07).

La violazione dell’una e/o dell’altra di queste norme non è stata però denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 nè in tal senso può essere interpretato il motivo in esame.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per la condanna dei ricorrenti per responsabilità processuale aggravata, come richiesto dalla resistente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che non sussistono nemmeno i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 1.400,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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