Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15166 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 16/07/2020), n.15166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 25357-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ARTIGIANA EDILE ISA DI B.E. & C snc, V.T.,

B.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 43/2013 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 26/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2020 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di San Miniato – a seguito d’invito a produrre la documentazione contabile ed extracontabile relativa al periodo d’imposta 2003 -2005, alla società “Artigiana Edile Isa di B.E. e C. S.n.c.”, notificò alla società ed ai soci, ex art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), avvisi di accertamento con i quali, a carico della società, erano ripresi a tassazione le maggiori imposte IRAP ed IVA ritenute dovute ed ai soci la maggiore IRPEF secondo le rispettive partecipazioni, in forza dei maggiori ricavi per l’anno 2004 accertati nei riguardi dalla società, per la quale era risultato nell’anno di riferimento che, relativamente agli atti di vendita di immobili destinati ad abitazioni esaminati, quasi tutti erano risultati trasferiti dietro indicazione dei prezzi di vendita in misura inferiore non solo ai valori OMI di riferimento, ma anche agli importi dei rispettivi mutui accesi dagli acquirenti per il finanziamento dell’acquisto ed al valore indicato dalle perizie redatte per l’ottenimento dei rispettivi finanziamenti.

La società ed i soci impugnarono con separati ricorsi gli avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Pisa, che, riuniti i ricorsi, li rigettò.

Proposti dai contribuenti separati atti di appello avverso la decisione di primo grado ad essi sfavorevole, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Toscana, riuniti i ricorsi in appello, li accolse, con sentenza n. 43/17/2013, depositata il 26 marzo 2013, non notificata, ritenendo che l’accertamento, essendo basato su presunzioni semplici, essendo stato notificato dopo la legge comunitaria 7 luglio 2009, che aveva fatto venir meno il valore di presunzione legale relativa di evasione al mero scostamento tra corrispettivi dichiarati e valori OMI, fosse precluso in presenza di adesione della società al concordato preventivo fiscale, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 33, comma 8.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La società ed i soci sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 o, comunque, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nuova formulazione), nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato l’operatività dell’effetto preclusivo sull’accertamento di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 33, commi 8 e 8-bis per effetto dell’adesione al contribuente al concordato fiscale preventivo, omettendo di rilevare che gli accertamenti erano fondati, quanto alle imposte dirette ed all’IVA, rispettivamente sul disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), primo periodo e 54, comma 2, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, laddove il citato art. 33 limitava l’effetto preclusivo dell’adesione al concordato fiscale agli accertamenti basati sul secondo periodo delle norme succitate, vale a dire sostanzialmente agli accertamenti basati su presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.

2. Con il secondo periodo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia ancora, in subordine, la violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 33 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto erroneamente che l’effetto preclusivo sull’accertamento dell’Amministrazione finanziaria fosse applicabile anche in materia di IRAP.

3. In via preliminare deve rilevarsi che l’Amministrazione ricorrente, non essendo andata a buon fine l’originaria notifica del ricorso L. n. 69 del 2009, ex art. 55, spedito con raccomandata AR in data 11 novembre 2013, ha ripreso il procedimento notificatorio con nuova spedizione per la notifica del ricorso in data 17.1.2014.

3.1. Si deve in proposito osservare, come si evince dall’esame del fascicolo d’ufficio, essendo la Corte giudice del relativo fatto processuale, che la prima notifica non è andata a buon fine risultando erroneamente il ricorso spedito per la notifica presso il difensore domiciliatario della società in grado di appello rag. Gabriele Cecchini all’indirizzo di Via E. Fermi n. 23-25 ove l’atto non è stato recapitato in data 14.11.2013 per “irreperibilità del destinatario”, senza il compimento di ulteriori formalità.

3.2. Quindi l’Amministrazione finanziaria, senza nulla addurre in ordine alla mancata notifica del primo ricorso, ha sempre L. n. 69 del 2009, ex art. 55, notificato un successivo ricorso, essendosi questa volta la notifica perfezionata con la consegna dell’atto presso il difensore domiciliatario in data 21 gennaio 2014.

3.3. Ciò, peraltro, non evita la decadenza dalla proposizione del ricorso per cassazione in cui è incorsa l’Amministrazione ricorrente, atteso che la prima spedizione risulta erroneamente effettuata al suddetto indirizzo alla Via E. Fermi n. 23-25, laddove quello corretto era Via E. Fermi 13.

3.4. In proposito va osservato come l’esposizione dei fatti in ricorso sia certamente carente, non dando conto alcuno delle ragioni che hanno portato l’Amministrazione finanziaria a spedire il nuovo ricorso per la notifica solo in data 17 gennaio 2014, allorchè era ormai decorso il termine di decadenza per la proposizione del ricorso per cassazione, l’ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso essendo l’11 novembre 2013, essendo stata la sentenza della CTR della Toscana depositata il 26 marzo 2013 e non notificata, trovando nella fattispecie in esame il termine lungo di sei mesi secondo la formulazione dell’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis, cui va aggiunto il periodo di sospensione feriale dal primo agosto al 15 settembre 2013, secondo la L. n. 742 del 1969, art. 1 nel testo anch’esso applicabile ratione temporis.

3.5. Essendo quindi il mancato perfezionamento della notifica all’atto della prima spedizione ascrivibile ad errore della ricorrente Amministrazione, non viene neppure in rilievo nella fattispecie in esame la verifica della tempestività o meno della ripresa del procedimento notificatorio alla stregua di Cass. SU 15 luglio 2016, n. 14594, laddove le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (in senso conforme, tra le altre, Cass. sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11485; Cass. sez. 6-3, ord. 31 luglio 2017, n. 19059).

4. Il ricorso deve essere pertanto d’ufficio dichiarato inammissibile.

5. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto difese le parti intimate.

6. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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