Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15165 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. un., 23/06/2010, (ud. 17/02/2009, dep. 23/06/2010), n.15165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. SENESE Salvatore – Presidente di sezione –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA 20,

presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA MONICA, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AGRAGOLA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio

dell’avvocato GREZ GIANMARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato

SASSO ANTONIO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3206/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/02/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito l’Avvocato Monica BATTAGLIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 12 aprile 2000 M.M. ha convenuto davanti al tribunale di Napoli il comune di Afragola chiedendone la condanna al pagamento dei contributi ai sensi della L. n. 219 del 1981 e al risarcimento dei danni, previa disapplicazione del provvedimento, in data 23 giugno 1998, del commissario ad acta (nominato per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione del Consiglio di stato del 21 dicembre 1995) che le ha negato il rilascio dell’autorizzazione edilizia e del contributo ai sensi della citata L. n. 219 del 1981.

Con sentenza del 6 dicembre 2004 il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda per difetto di giurisdizione dell’a.g.o. e, con sentenza del 24 ottobre 2006, la corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado rilevando che avverso il provvedimento del commissario ad acta M.M. ha proposto ricorso al tar Campania che l’ha rigettato con sentenza dell’8 maggio 2001, confermata con decisione del consiglio di stato del 18 marzo 2004. Pertanto, il giudicato formatosi su tale decisione, rilevabile anche d’ufficio, da un lato ha reso incontestabile la giurisdizione del giudice amministrativo e, dall’altro, ha definitivamente accertato la legittimità dell’atto di cui è stata chiesta la disapplicazione davanti al giudice ordinario.

M.M. ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso, illustrato con memoria, il comune di Afragola.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 2, allegato E, del R.D. n. 1054 del 1924, art. 26, del D.Lgs. n. 80 del 1998, artt. 33 e 34, della L. n. 205 del 2000, art. 7 e della L. n. 219 del 1981, la ricorrente lamenta che sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione dell’a.g.o. sulla domanda diretta a ottenere i contributi di cui alla L. n. 219 del 1981, in contrasto con la costante giurisprudenza che ritiene che la situazione giuridica del privato abbia consistenza di diritto soggettivo a fronte di un’attività vincolata della p.a..

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. degli artt. 353 e 345 c.p.c., censura la sentenza impugnata sostenendo che la corte territoriale non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la formazione del giudicato esterno sulla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di circostanza che può formare oggetto di eccezione in senso stretto, rilevabile solo su istanza di parte. Comunque vi sarebbe diversità di oggetto tra il giudizio amministrativo, che avrebbe riguardato essenzialmente i profili attinenti al diniego della concessione edilizia e in via indiretta il riconoscimento del diritto all’erogazione dei contributi e quello attualmente pendente davanti all’a.g.o., concernente esclusivamente tale diritto. Inoltre sull’esistenza del diritto ai contributi il consiglio di stato non si sarebbe pronunciato in quanto la ragione del rigetto della relativa domanda sarebbe consistita nella mancanza della delibera condominiale attestante la volontà, almeno della maggioranza semplice dei condomini, diretta a richiedere i contributi per i danni subiti a seguito del sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981.

2. Il ricorso è inammissibile.

Infatti, sulla questione di giurisdizione è intervenuto il giudicato che si è formato sulla decisione del Consiglio di Stato del 18 marzo 2004, n. 1410 che ha confermato la sentenza del t.a.r. Campania dell’8 maggio 2001, n. 1996 con la quale è stata rigettata l’impugnazione proposta nei confronti del provvedimento del commissario ad acta che ha negato alla ricorrente sia il rilascio della autorizzazione edilizia che i contributi ex L. n. 219 del 1981.

Il giudicato esterno, come è stato costantemente affermato successivamente alla sentenza delle sezioni unite n. 226 del 2001 (è rilevabile d’ufficio in virtù del principio della normale rilevabilità d’ufficio delle eccezioni, derivando la necessità dell’istanza di parte solo da una specifica previsione normativa che difetta con riferimento alla questione di cui si tratta.

Nella specie la corte territoriale ha correttamente interpretato il giudicato formatosi sulla decisione del giudice amministrativo accertando la completa identità soggettiva e oggettiva della domanda spiegata davanti all’a.g.a. con quella avanzata davanti al tribunale di Napoli.

Il ricorso, pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio nella misura di Euro 1.400,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 17 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

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