Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15165 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 22/07/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 22/07/2016), n.15165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio President – –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria E. – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16419-2010 proposto da:

D.R.I., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

COSSERIA 2 presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIER PAOLO GRIMALDI, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 19/2010 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 09/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato GRIMALDI PIER PAOLO, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA CARLO MARIA, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LUIGI CUOMO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente ha venduto un suo terreno, sito in (OMISSIS), nel 2001. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che con tale vendita la contribuente avesse realizzato una plusvalenza non dichiarata.

Ha conseguentemente rideterminato il reddito applicando le relative sanzioni.

La venditrice ha proposto ricorso, ottenendo rigetto sia in primo che in secondo grado. Ricorre ora per Cassazione facendo valere in particolare la violazione dell’artt. 81 e 82 TUIR, in ordine alla natura edificabile del terreno in questione, ed ai criteri con cui determinarla.

Sostiene, in particolare, che dagli stessi certificati urbanistici la natura edificabile era da escludersi, per via dell’inserimento del terreno in un’area destinata a verde pubblico.

Si è costituita l’Agenzia al solo fine di partecipare alla discussione, senza depositare controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria aggiuntiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 81 e 82 TUIR. La CTR ha infatti dedotto la natura edificabile del terreno dai certificati, in atti, di destinazione urbanistica, dai quali invece risultava la destinazione a verde pubblico. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata fraintende il significato dell’art. 81 Tuir, relativamente alla nozione di edificabilità prevista da tale norma, in base alla quale è da escludersi che possa ritenersi edificabile il suolo inserito in area destinata a verde pubblico o verde speciale.

In particolare, l’esclusione dal novero dei terreni edificabili di quelli inseriti in area destinata ad attrezzature di verde pubblico sarebbe sancita da giurisprudenza ormai costante formatasi sulla interpretazione del suddetto art. 81 TUIR. Inoltre, affinchè ricorra la condizione di “terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria” non è sufficiente che il privato possa realizzare strutture a servizio del sito, posto che si tratta comunque di iniziative vincolate alla destinazione stabilita.

1.1.- Il motivo è infondato.

E’ insegnamento più recente di questa Corte, cui si intende dare seguito, che: ” in tema di imposte sui redditi, per escludere l’imponibilità ai fini IRPEF delle plusvalenze da redditi diversi prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), non rileva che l’area espropriata per realizzarvi un’opera pubblica si trovi all’interno della zona destinata a verde pubblico attrezzato (VAT), dovendosi avere riguardo alla destinazione effettiva dell’area” (Cass. n. 25273 del 2014; Cass. n. 15320 del 2013; Cass. n. 29273/ 2015).

L’argomento è anche basato sulla lettera dell’art. 81, la quale non richiede che le aree siano destinate solamente alla edilizia residenziale, e dunque va inteso nel senso che ricomprende nella sua previsione anche le vocazioni edificatorie diverse.

Non costituisce per conseguenza erronea interpretazione dell’art. 81 Tuir, ritenere che la norma comprende tra i terreni a vocazione edificatoria non solo quelli destinati a costruzioni residenziali, ma altresì quelli che consentono diverse tipologie di costruzioni ad iniziativa privata, comprese le opere edilizie proprie del verde pubblico o del verde speciale.

La lettera della legge non consente invero l’interpretazione restrittiva fatta propria dal ricorrente.

Risulta accertato che l’80% del terreno ricade nella zona “verde speciale L” dove è possibile realizzare centri turistici, alberghieri, di svago e sportivi.

L’edificabilità era pertanto documentata, non dovendosi, per come detto, limitare a quella di natura residenziale, ed avendosi invece plusvalenza tassabile solo che vi sia una generale vocazione edificatoria dell’area.

Nè vale richiamare argomenti tratti dalla non tassabilità dei proventi degli espropri di quelle medesime aree, esclusione prevista dall’art. 81.

Infatti, trattandosi di due situazioni diverse (il reddito da vendita e quello da esproprio) rientra nella discrezionalità del legislatore l’assoggettamento a due diversi regimi fiscali (Cass. n. 7329 del 2011).

2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia sempre la violazione dell’art. 81, ma sotto altro e diverso aspetto.

Ritiene che la norma richiede non già l’astratta e generica edificabilità, ai fini della tassazione come plusvalenza della cessione dell’area, ma piuttosto la concreta possibilità di edificare.

Ciò avrebbe dovuto indurre il giudice di secondo grado a verificare l’esistenza di piani o regolamenti di attuazione, solo in presenza dei quali si può ritenere concretamente edificabile l’area.

2.1.- Il motivo è infondato.

La vocazione edificatoria del terreno, infatti, per come è costantemente ritenuto da questa Corte, anche se incluso in area destinata a verde pubblico, va affermata a prescindere dalla emanazione degli strumenti attuativi (Cass. n. 7329 del 2001; Cass. 15624 del 2015).

Invero al fine di verificare la fondatezza della censura in esame vale bene richiamare il principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui, in tema di imposte sui redditi, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, che concorrono a formare il reddito imponibile secondo il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, vanno individuate sulla base dell’interpretazione fornita dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia insufficiente o contraddittoria al motivazione sulla questione della edificabilità.

Ritiene che la decisione impugnata abbia dedotto la vocazione edificatoria da elementi insussistenti o comunque non significativi.

In particolare avrebbe ritenuto che dal solo certificato di destinazione urbanistica, allegato all’atto di compravendita, si potesse ricavare facilmente la vocazione edificatoria dell’area.

Inoltre altrettanto arbitrariamente avrebbe dedotto la sussistenza della plusvalenza, meglio, la natura edificatoria del suolo, dal prezzo di vendita, senza però verificare se quel prezzo fosse effettivamente significativo della edificabilità.

3.1.- Il motivo è infondato.

Va premesso che la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (v. Cass. sez un. n. 24148 del 2013).

Nella fattispecie, invece, dal testo della sentenza si evince facilmente quali siano state le ragioni che hanno condotto il giudice a ritenere edificabile il suolo venduto, ossia la sua destinazione accertata dal certificato urbanistico, oltre al valore del bene.

Se, viceversa, si ritiene che tali due elementi, unitariamente considerati, non consentono di ricavare la natura edificatoria del bene, allora dovrebbe denunciarsi il vizio di violazione di legge, piuttosto che di insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Nè può denunciarsi la motivazione nel punto in cui fa leva sul certificato di destinazione urbanistica, e nel contempo richiamare quel certificato come prova della destinazione a verde pubblico.

4.- Con il quarto motivo, la ricorrente fa valere violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68.

Sostiene che la Commissione non ha deciso affatto sulla eccezione proposta con l’appello circa l’illegittimità della riscossione fatta dall’Agenzia, la quale, nonostante la pendenza del contenzioso, ha comunque riscosso per intero il credito, anzichè per due terzi come prevede la L. n. 546 del 1992, l’art. 68.

Il motivo è dedotto sia come violazione di legge che come omessa motivazione. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata “ha omesso qualsiasi decisione e motivazione in merito alle eccezioni relative alla iscrizione provvisoria”. Ma, nello stesso tempo, denuncia violazione della legge che regola l’iscrizione provvisoria.

E dunque è inammissibile.

Ad ogni modo, trattandosi di questione di puro diritto, l’omessa motivazione può essere corretta ed il motivo va rigettato.

Invero l’art. 68, che limita la possibilità di riscuotere i crediti durante la pendenza del giudizio, si riferisce ai casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo, ma presuppone che sia stata emessa una sentenza non definitiva.

Risulta dallo stesso ricorso che la cartella esattoriale emessa, previa iscrizione a ruolo provvisoria dei crediti, è anteriore (2007) alla decisione di primo grado (2009).

Vale nella fattispecie, allora, il principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 7339 del 13/05/2003; id. n. 12791 del 2011), secondo cui il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1, concerne, nell’ambito della disciplina dell’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario. Pertanto, quest’ultima disposizione deve ritenersi implicitamente abrogatrice, per incompatibilità, del solo citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 2 (relativo anch’esso alla fattispecie della riscossione gradata in pendenza di giudizio e poi espressamente abrogato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 37, mentre non esplica alcun effetto nei confronti del medesimo art. 15, comma 1, il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione dei tributi.

Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in 4000,00 Euro oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 22/07/2016), n.15165

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio President – –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria E. – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16419-2010 proposto da:

D.R.I., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

COSSERIA 2 presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIER PAOLO GRIMALDI, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 19/2010 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 09/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato GRIMALDI PIER PAOLO, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA CARLO MARIA, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LUIGI CUOMO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente ha venduto un suo terreno, sito in (OMISSIS), nel 2001. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che con tale vendita la contribuente avesse realizzato una plusvalenza non dichiarata.

Ha conseguentemente rideterminato il reddito applicando le relative sanzioni.

La venditrice ha proposto ricorso, ottenendo rigetto sia in primo che in secondo grado. Ricorre ora per Cassazione facendo valere in particolare la violazione dell’artt. 81 e 82 TUIR, in ordine alla natura edificabile del terreno in questione, ed ai criteri con cui determinarla.

Sostiene, in particolare, che dagli stessi certificati urbanistici la natura edificabile era da escludersi, per via dell’inserimento del terreno in un’area destinata a verde pubblico.

Si è costituita l’Agenzia al solo fine di partecipare alla discussione, senza depositare controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria aggiuntiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 81 e 82 TUIR. La CTR ha infatti dedotto la natura edificabile del terreno dai certificati, in atti, di destinazione urbanistica, dai quali invece risultava la destinazione a verde pubblico. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata fraintende il significato dell’art. 81 Tuir, relativamente alla nozione di edificabilità prevista da tale norma, in base alla quale è da escludersi che possa ritenersi edificabile il suolo inserito in area destinata a verde pubblico o verde speciale.

In particolare, l’esclusione dal novero dei terreni edificabili di quelli inseriti in area destinata ad attrezzature di verde pubblico sarebbe sancita da giurisprudenza ormai costante formatasi sulla interpretazione del suddetto art. 81 TUIR. Inoltre, affinchè ricorra la condizione di “terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria” non è sufficiente che il privato possa realizzare strutture a servizio del sito, posto che si tratta comunque di iniziative vincolate alla destinazione stabilita.

1.1.- Il motivo è infondato.

E’ insegnamento più recente di questa Corte, cui si intende dare seguito, che: ” in tema di imposte sui redditi, per escludere l’imponibilità ai fini IRPEF delle plusvalenze da redditi diversi prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), non rileva che l’area espropriata per realizzarvi un’opera pubblica si trovi all’interno della zona destinata a verde pubblico attrezzato (VAT), dovendosi avere riguardo alla destinazione effettiva dell’area” (Cass. n. 25273 del 2014; Cass. n. 15320 del 2013; Cass. n. 29273/ 2015).

L’argomento è anche basato sulla lettera dell’art. 81, la quale non richiede che le aree siano destinate solamente alla edilizia residenziale, e dunque va inteso nel senso che ricomprende nella sua previsione anche le vocazioni edificatorie diverse.

Non costituisce per conseguenza erronea interpretazione dell’art. 81 Tuir, ritenere che la norma comprende tra i terreni a vocazione edificatoria non solo quelli destinati a costruzioni residenziali, ma altresì quelli che consentono diverse tipologie di costruzioni ad iniziativa privata, comprese le opere edilizie proprie del verde pubblico o del verde speciale.

La lettera della legge non consente invero l’interpretazione restrittiva fatta propria dal ricorrente.

Risulta accertato che l’80% del terreno ricade nella zona “verde speciale L” dove è possibile realizzare centri turistici, alberghieri, di svago e sportivi.

L’edificabilità era pertanto documentata, non dovendosi, per come detto, limitare a quella di natura residenziale, ed avendosi invece plusvalenza tassabile solo che vi sia una generale vocazione edificatoria dell’area.

Nè vale richiamare argomenti tratti dalla non tassabilità dei proventi degli espropri di quelle medesime aree, esclusione prevista dall’art. 81.

Infatti, trattandosi di due situazioni diverse (il reddito da vendita e quello da esproprio) rientra nella discrezionalità del legislatore l’assoggettamento a due diversi regimi fiscali (Cass. n. 7329 del 2011).

2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia sempre la violazione dell’art. 81, ma sotto altro e diverso aspetto.

Ritiene che la norma richiede non già l’astratta e generica edificabilità, ai fini della tassazione come plusvalenza della cessione dell’area, ma piuttosto la concreta possibilità di edificare.

Ciò avrebbe dovuto indurre il giudice di secondo grado a verificare l’esistenza di piani o regolamenti di attuazione, solo in presenza dei quali si può ritenere concretamente edificabile l’area.

2.1.- Il motivo è infondato.

La vocazione edificatoria del terreno, infatti, per come è costantemente ritenuto da questa Corte, anche se incluso in area destinata a verde pubblico, va affermata a prescindere dalla emanazione degli strumenti attuativi (Cass. n. 7329 del 2001; Cass. 15624 del 2015).

Invero al fine di verificare la fondatezza della censura in esame vale bene richiamare il principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui, in tema di imposte sui redditi, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, che concorrono a formare il reddito imponibile secondo il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, vanno individuate sulla base dell’interpretazione fornita dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia insufficiente o contraddittoria al motivazione sulla questione della edificabilità.

Ritiene che la decisione impugnata abbia dedotto la vocazione edificatoria da elementi insussistenti o comunque non significativi.

In particolare avrebbe ritenuto che dal solo certificato di destinazione urbanistica, allegato all’atto di compravendita, si potesse ricavare facilmente la vocazione edificatoria dell’area.

Inoltre altrettanto arbitrariamente avrebbe dedotto la sussistenza della plusvalenza, meglio, la natura edificatoria del suolo, dal prezzo di vendita, senza però verificare se quel prezzo fosse effettivamente significativo della edificabilità.

3.1.- Il motivo è infondato.

Va premesso che la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (v. Cass. sez un. n. 24148 del 2013).

Nella fattispecie, invece, dal testo della sentenza si evince facilmente quali siano state le ragioni che hanno condotto il giudice a ritenere edificabile il suolo venduto, ossia la sua destinazione accertata dal certificato urbanistico, oltre al valore del bene.

Se, viceversa, si ritiene che tali due elementi, unitariamente considerati, non consentono di ricavare la natura edificatoria del bene, allora dovrebbe denunciarsi il vizio di violazione di legge, piuttosto che di insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Nè può denunciarsi la motivazione nel punto in cui fa leva sul certificato di destinazione urbanistica, e nel contempo richiamare quel certificato come prova della destinazione a verde pubblico.

4.- Con il quarto motivo, la ricorrente fa valere violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68.

Sostiene che la Commissione non ha deciso affatto sulla eccezione proposta con l’appello circa l’illegittimità della riscossione fatta dall’Agenzia, la quale, nonostante la pendenza del contenzioso, ha comunque riscosso per intero il credito, anzichè per due terzi come prevede la L. n. 546 del 1992, l’art. 68.

Il motivo è dedotto sia come violazione di legge che come omessa motivazione. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata “ha omesso qualsiasi decisione e motivazione in merito alle eccezioni relative alla iscrizione provvisoria”. Ma, nello stesso tempo, denuncia violazione della legge che regola l’iscrizione provvisoria.

E dunque è inammissibile.

Ad ogni modo, trattandosi di questione di puro diritto, l’omessa motivazione può essere corretta ed il motivo va rigettato.

Invero l’art. 68, che limita la possibilità di riscuotere i crediti durante la pendenza del giudizio, si riferisce ai casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo, ma presuppone che sia stata emessa una sentenza non definitiva.

Risulta dallo stesso ricorso che la cartella esattoriale emessa, previa iscrizione a ruolo provvisoria dei crediti, è anteriore (2007) alla decisione di primo grado (2009).

Vale nella fattispecie, allora, il principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 7339 del 13/05/2003; id. n. 12791 del 2011), secondo cui il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1, concerne, nell’ambito della disciplina dell’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario. Pertanto, quest’ultima disposizione deve ritenersi implicitamente abrogatrice, per incompatibilità, del solo citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 2 (relativo anch’esso alla fattispecie della riscossione gradata in pendenza di giudizio e poi espressamente abrogato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 37, mentre non esplica alcun effetto nei confronti del medesimo art. 15, comma 1, il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione dei tributi.

Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in 4000,00 Euro oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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