Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15165 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15165 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 21831-2008 proposto da:
BERTINO

PIER

LUIGI

C.F.

BRTPLG41R09B5040,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO N.
184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO
DISCEPOLO, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2015
contro

2214

GIGLIONI ANDREA;
– intimato nonchè contro

Data pubblicazione: 20/07/2015

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12 (Atto di
Costituzione del 02/12/2008);

avverso la sentenza n. 319/2007 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 13/05/2008 R.G.N.
730/2005+1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/05/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato DISCEPOLO MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

– resistente con rosolato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Bologna, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto la
domanda proposta da Beffino Pier Luigi nei confronti del Ministero della Giustizia,
avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento in data 29 luglio
2003 con cui era stato attribuito a Giglioni Andrea l’incarico di dirigente della

La procedura per il conferimento dell’incarico dirigenziale era stata rinnovata a
seguito dell’impugnativa proposta dal Bertino avverso un primo provvedimento,
annullato in sede giudiziaria per difetto di motivazione.
Osservava la Corte distrettuale che, esclusa l’esistenza di un giudicato esterno in
relazione all’esito del primo giudizio intervenuto tra le parti, la rinnovazione della
procedura del concorso interno tra i due candidati si era svolta correttamente, con le
relative garanzie procedimentali, concludendosi con esito conforme alla precedente,
mentre non poteva essere sindacato dal giudice l’atto di valutazione conclusivo della
selezione, afferendo alle scelte organizzative del datore di lavoro, ancorché pubblico,
rispetto alle quali l’aspirante non vanta alcun diritto soggettivo.
Per la cassazione di tale sentenza Beffino Pier Luigi propone ricorso affidato a due
motivi. Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione al solo fine
dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, primo
comma, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della
motivazione in forma semplificata.
Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 63 d.lgs. n. 165/01 e del
principio di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Si chiede a
questa Corte: “a) se il Giudice ordinario ha cognizione delle questioni di legittimità
relative ad atti adottati dall’Amministrazione in rinnovazione rispetto ad atti dichiarati
illegittimi; b) se il Giudice ordinario ha il potere di valutare la legittimità delle
valutazioni comparative effettuate dal datore di lavoro tra dipendenti partecipanti ad
una selezione per attribuzione di incarichi; c) se i principi di diritto che enuncerà sugli
anzidetti quesiti sono stati correttamente applicati nel caso oggetto del presente
contenzioso”
Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione per mancata o inadeguata
considerazione: a) dell’attività svolta dal dott. Bertino presso l’Ispettorato Generale
per quattro anni; b) dell’attività di informatizzazione degli uffici svolta ad Ascoli Piceno
R.G. n. 21831/09
Ud 19 maggio 2015
Bertino c/Min. Giustizia

-I-

cancelleria della Corte di appello di Ancona.

t”

e in Ancona (mentre è stata ritenuta rilevante la analoga attività svolta dal
controinteressato); c) del periodo di reggenza svolto presso il Tribunale di Ancona
mentre il ricorrente era dirigente del Tribunale di Ascoli Piceno; d) del corso di
formazione dirigenziale di nove mesi (mentre è stato valutato positivamente quello di
28 giorni frequentato dal controinteressato).

Giova premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di impiego
pubblico privatizzato, nell’ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi
dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte
dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme
contenute nell’art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 obbligano
l’Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati,
anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e
1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon
andamento di cui all’art. 97 Cost.; tali norme obbligano la P.A. a valutazioni
comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e
ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto, l’Amministrazione
non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella selezione
dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile
inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (Cass. n. 21088
del 2010 e Cass. n. 9814 del 2008; cfr. pure tra le più recenti Cass. n. 18836 del
2013); la scelta resta comunque rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia
pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve
fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività
vincolata e non discrezionale (cfr. Cass. n. 20979 del 2009).
Ciò premesso, deve rilevarsi che non è dato comprendere dalla sola lettura del
quesito di diritto, né dal motivo che lo supporta, l’errore asseritamente compiuto dal
giudice di merito, né la regola applicabile, atteso che non è indicato in quale modo il
principio di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. dovrebbero
essere interpretati ai fini della soluzione del caso.
Sembra piuttosto che si lamenti non tanto l’erronea interpretazione di tali principi di
diritto, quanto il non avere il Ministero della Giustizia debitamente valutato i titoli del
ricorrente, la cui mancata o insufficiente considerazione è censurata con il secondo
motivo. In proposito, risulta dalla sentenza impugnata che l’Amministrazione ha
proceduto a rinnovare la procedura concorsuale tra i due funzionari, provvedendo a
R.G. n. 21831/09
Ud 19 maggio 2015
Bertino c/Min. Giustizia

-2-

Il ricorso è infondato.

valutare nuovamente i requisiti e i titoli, ed ha esternato le ragioni giustificatrici delle
scelte, così emendando il vizio del difetto di motivazione che inficiava il primo
provvedimento. A fronte di ciò, era onere del ricorrente riprodurre, almeno nelle sue
parti essenziali, il contenuto del provvedimento adottato dall’Amministrazione in data
29.7.2003, contenente la valutazione dei candidati e che si assume contenere

valutazione dei titoli. Il ricorrente si duole che l’Amministrazione abbia confermato “la
decisione illegittima, ancorché con motivazione apparentemente diversa”, ma non
riporta il contenuto di tale motivazione, al fine di consentire di verificare la fondatezza
delle doglianze che involgono proprio l’esternazione delle ragioni giustificatrici della
scelta operata dalla P.A.. Il ricorso non risponde, dunque, ai requisito di cui all’art. 366
n. 6 c.p.c..
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione trova la propria ragion
d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza
del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte. In virtù di
tale principio, il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari
a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì,
a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare
rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti
attinenti al pregresso giudizio di merito.
Per tali assorbenti motivi, il ricorso va respinto. Nulla va disposto quanto alle spese,
non avendo l’Avvocatura dello Stato svolto attività difensiva all’udienza odierna.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015
Il Consigliere est.

Il Presid te

proposizioni che violerebbero il principio generale di buona fede e correttezza nella

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