Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15165 del 02/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15165 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 4821-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CASAGRANDE DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato
BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine
del controricorso;

Data pubblicazione: 02/07/2014

- controficorrente avverso la sentenza n. 673/2011 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA dell’11.10.2011, depositata 1’11/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

FERNANDES;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonella Patteri che si riporta agli
scritti.

i

Ric. 2012 n. 04821 sez. ML – ud. 01-04-2014
-2-

dell’1/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova
confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata accolta la
domanda proposta da Casagrande Domenico contro l’Inps, con
condanna di quest’ultimo a riliquidare la pensione di vecchiaia

Il contrasto tra le parti si appuntava sull’interpretazione del D.Lgs. n.
562 del 1996, art. 3, comma 2, lettera a), laddove veniva disposto che
la pensione, erogata con il metodo retributivo, non poteva essere
superiore ad un certo tetto, tetto che era stabilito nella misura
dell’importo più favorevole tra due diversi importi: il primo a)
era determinato nell’80’ )/0 della retribuzione pensionabile
calcolata secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti; il secondo b) era fissato
nell’88`)/0 della retribuzione pensionabile determinata ai fini del
calcolo della quota di pensione di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335,
art. 1, comma 12, lettera a). In particolare il contrasto tra le parti si
incentrava sul sistema di computo del tetto previsto nella lettera a)
sopra riportata, ed era dovuto al diverso sistema di retribuzione
imponibile vigente presso l’AGO e quello vigente presso il Fondo
Elettrici, giacché presso l’AGO la retribuzione imponibile e quella
pensionabile era onnicomprensiva, comprendeva cioè tutte le somme
erogate dal datore di lavoro, mentre la seconda, alla stregua della L.
n. 53 del 1963, confermata dalla successiva L. n. 1079 del 1971, si
riferiva solo ad alcune voci della retribuzione. La Corte territoriale
rigettava la tesi dell’Inps – per cui il richiamo, fatto nel suddetto
art. 3, comma 2 lettera a), alla retribuzione pensionabile secondo
le regole AGO, si dovrebbe intendere come riferito alle sole voci per
le quali erano stati versati i contributi, secondo la legislazione, che,

erogata dal Fondo elettrici presso l’Inps.

presso il Fondo elettrici, escludeva appunto la onnicomprensività
della retribuzione ai fini contributivi e pensionistici – sul rilievo che la
ragione per cui il legislatore aveva ritenuto necessaria la verifica di
congruità rispetto ai tetti indicati corrispondeva all’esigenza di
pervenire ad una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi,

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso.
Il pensionato resiste con controricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti è già stato deciso con la sentenza n. 1444 del 23/01/2008 e da
molte altre conformi che << Ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l'INPS, l'art. 3, comma 2, lettera a) del d.lgs. 562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali INPS e il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) 1'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) 1'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione. >>
Sulla scorta della relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c. il
cui contenuto è stato sopra riportato la causa è stata chiamata

2

qual’era quello del Fondo elettrici, e il regime AGO.

all’adunanza in camera di consiglio del 10 aprile 2014, ai sensi dell’art.
375 c.p.c..
Il Collegio , all’esito delle rituali comunicazione e notifica della
suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente
udienza in Camera di consiglio, condivide il contenuto e le

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente istituto e sono liquidate come da
dispositivo con attribuzione all’avv. Paolo Boer.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna l’INPS al pagamento delle spese
del presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro
3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con
distrazione.
Così deciso in Roma, il 1° aprile 2014
Il Presidente

conclusioni della relazione e, quindi, ritiene di rigettare il ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA