Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15164 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. I, 31/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 31/05/2021), n.15164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9447/2019 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avvocato Luca Vigiani;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2021 da CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso il D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, O.B.. impugnava il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Novara in data 6.7.2017 e notificato al ricorrente in data 31.8.2017.

L’opposizione verteva sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ovvero il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il ricorrente riferiva di essere, cittadino nigeriano, nato a (OMISSIS), di essere di etnia igbo e di religione cristiana e di essere vissuto nel luogo di nascita e a Lagos; di essere partito in seguito alla sua fuga dall’ospedale di Kaduna dove era sorvegliato da un poliziotto in quanto era stato arrestato e ferito da soldati governativi nel corso di una manifestazione violenta ad Onitsha a cui avrebbe partecipato insieme all’organizzazione Ipob, cui era stato costretto ad aderire; di aver ricevuto aiuto da una signora incontrata per strada, che lo avrebbe fatto accompagnare dal fratello in moto in Niger; di aver raggiunto la Libia, dove sarebbe stato sequestrato ma sarebbe riuscito ad ottenete la libertà con i soldi ricevuti dalla madre, che avrebbe subito dopo provveduto ad inviarne altri per il viaggio in Italia; di temere in caso di rientro in Italia di essere arrestato ed ucciso.

A seguito dell’impugnazione non si riteneva necessario procedere a nuova audizione del richiedente, nonostante l’assenza di videoregistrazione del colloquio, in quanto non erano stati introdotti temi di indagine ulteriori, nè allegati fatti nuovi ciò alla luce della giurisprudenza sovranazionale e di legittimità.

Il Tribunale di Torino, con decreto n. 791/2019, rigettava tutte le domande, ritenendo non credibile il racconto del richiedente, mettendo in luce le numerose incongruenze del racconto già evidenziate dalla Commissione territoriale e riportate a pag. 6 dell’atto impugnato.

Avverso tale pronuncia, il richiedente propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, per avere il decreto impugnato escluso la necessità della fissazione dell’udienza di comparizione.

Con il secondo motivo si deduce la violazioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,5,6 e 14, difetto di motivazione.

Si censura la valutazione espressa dal Tribunale in punto credibilità ritenuta adesiva a quella manifestata dalla Commissione senza che venissero precisati gli elementi in base ai quali ad un giudizio negativo senza svolgere alcun approfondimento circa l’esistenza di gravi conflitti che lacerano attualmente la Nigeria.

Con il terzo motivo si duole della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 per avere il Tribunale omesso di esaminare la domanda di protezione umanitaria a causa del mancato riconoscimento delle misuri maggiori.

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha chiarito che ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale, il giudice di merito, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso in cui il richiedente abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. n. 618 del 2020; Cass. n. 17076 del 2019; Cass. n. 32029 del 2018; Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 27182 del 2018).

L’obbligo non riguarda tuttavia anche il rinnovo dell’audizione, che grava esclusivamente sull’autorità amministrativa incaricata di procedere all’esame del richiedente: ne consegue che il giudice può decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione (Cass. n. 2817 del 2019, v. anche Corte di giustizia UE, sent. 26 luglio 2017 in causa C-348/16).

Non sussiste, infatti, alcun automatismo tra la mancanza di videoregistrazione e la rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. n. 17717 del 2018), che costituisce quindi una scelta discrezionale, che compete al giudice di merito operare in base alle concrete circostanze di causa e alla necessità di vagliarle anche alla luce di quanto dichiarato di fronte alla Commissione; e ciò, a meno che: a) non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria la acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (v. da ultimo Cass. n. 21584/20).

Peraltro, è decisivo che, nella specie, dal contenuto dell’impugnato decreto (pag. 5) si evidenzia che la difesa del ricorrente non avesse introdotto ulteriori temi di indagine, nè allegato fatti nuovi, ritenendo così di avere a disposizione tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.

Il secondo motivo è inammissibile.

Va ricordato preliminarmente che la valutazione, in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre Cass. n. 3340 del 2019, cit.).

Questa Corte ha, d’altronde, chiarito che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona”, cosicchè “qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 30, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 2018).

Si rileva dunque come il ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretenda, ora, una inammissibile nuova valutazione del giudizio di credibilità del richiedente (apodittica e disancorata rispetto alla singola fattispecie esaminata), proponendo censure che sconfinano con tutta evidenza sul terreno delle mere valutazioni di merito, come tali rimesse alla cognizione dei giudici della precedente fase di giudizio e che (come detto) possono essere censurate innanzi al giudice di legittimità solo attraverso le ristrette maglie previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Laddove, poi, non è possibile pretendere l’attivazione dei poteri istruttori officiosi del tribunale per l’acquisizione di ulteriori informazioni sulla situazione sociopolitica della Nigeria, in presenza di una valutazione giudiziale negativa della credibilità del richiedente, valutazione quest’ultima che rende superflua ogni ulteriore approfondimento istruttorio in ordine al reclamato status di rifugiato.

Le censure veicolate attraverso il secondo motivo infatti sono proposte in modo assolutamente generico e non istituiscono il necessario e argomentato collegamento critico fra i principi enunciati e invocati e il contenuto della sentenza impugnata.

Non viene confutata e neppur specificamente affrontata la ratio principale della sentenza impugnata, fondata su di un giudizio di non credibilità del narrato del richiedente ben evidenziate a pag. 6 e 7 del decreto anche con riferimento alle fonti di informazioni più accreditare che avevano messo in luce come le manifestazioni organizzate dall’Ipob erano iniziate nell’agosto del 2015 e che le manifestazioni tenutesi a Onitsha conclusasi con l’uccisione ed il ferimento dei partecipanti erano avvenute fra il 17.12.2015 ed il 30.5.2016.

Con riguardo al terzo motivo si osserva che il Tribunale ha vagliato la misura della protezione umanitaria in modo autonomo dalle altre richieste ed ha ritenuto con un giudizio in fatto non sindacabile in questa sede ed-19-a-Fitenttto di escluderla per l’assenza dei presupposti non rilevando alcun serio motivo che la potesse giustificare.

In ultima analisi va fatta applicazione dell’indirizzo nomofilattico di questa Corte per cui “è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U., 34476/2019).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese della presente fase in assenza della costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 20021 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA