Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15164 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 22/07/2016), n.15164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano President – –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19973 – 2015 R.G. proposto da:

ESA S.r.l. – P.I. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliata in Pedaso, alla Giovanni XXIII

n. 5, presso lo studio dell’avvocato Walter Massucci che la

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., C.F. (OMISSIS); rappresentata e difesa giusta

procura speciale in calce alla memoria ex art. 47 c.p.c., u.c.,

dall’avvocato Massimo Belelli ed elettivamente domiciliata in Roma,

alla via Benaco, n. presso lo studio dell’avvocato M. Chiara

Morabito.

– controricorrente –

Avverso l’ordinanza assunta all’udienza del 28.5.2015 dal g.i. del

procedimento iscritto al n. 2577/2014 R.G. pendente innanzi al

tribunale di Fermo;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio dell’ 11 aprile

2016 del consigliere Dott. ABETE Luigi;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

accogliersi il regolamento di competenza ed annullarsi il

provvedimento di sospensione.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 6.3.2015 la “ESA- s.r.l conveniva innanzi al tribunale di Fermo P.G..

Chiedeva che controparte fosse condannata a rilasciarle due appartamenti ubicati in (OMISSIS), al corso (OMISSIS) – in catasto al foglio 20, particella 449, sub 24 e 25 – con i relativi locali accessori.

Costituitasi, P.G. chiedeva pregiudizialmente sospendersi il procedimento ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ovvero in subordine ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2.

Deduceva che tra le stesse parti pendeva innanzi alla corte d’appello di Ancona giudizio finalizzato all’accertamento dell’intervenuto acquisto da parte sua per usucapione dei medesimi cespiti per i quali si era domandata la sua condanna al rilascio.

Con ordinanza assunta all’udienza del 28.5.2015 il giudice faceva luogo alla sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Avverso tale ordinanza la “ESA” s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.; ne ha chiesto la cassazione con ogni conseguente statuizione.

P.G. non ha depositato scritti difensivi.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Col ricorso a questa Corte di legittimità la “ESA” s.r.l. deduce che la sospensione è stata disposta in assenza dei presupposti idonei a legittimarla; che, al contempo, non sussiste alcuna connessione giuridica nè rapporto di interdipendenza tra il procedimento introdotto col ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ed il giudizio pendente in grado di appello all’esito del rigetto in prime cure con sentenza n. 515/2014 del tribunale di Fermo della domanda di usucapione esperita da P.G..

Il ricorso per regolamento di competenza è fondato e va accolto.

E’ sufficiente ribadire – tanto più che la controricorrente ha dichiarato di non opporsi all’annullamento del provvedimento impugnato (cfr. scrittura difensiva della controricorrente, pag. 3) – l’insegnamento di questa Corte di legittimità a tenor del quale, quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, (sicchè ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c., siccome nel caso di specie: “ritenuto pertanto che si verte in ipotesi sussumibile nell’ambito dell’art. 295 c.p.c.: cosi ordinanza impugnata), il relativo provvedimento, a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità, è illegittimo e va annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, (cfr. Cass. (ord) 20.1.2015. n. 798: Cass. (ord.) 18.3.2014, n. 6207, secondo cui, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità) e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicalo – salvo nel caso in cui la sospensione sia imposta da una disposizione specifica fino al passaggio in giudicato – soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c., e il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria sia autorità della sentenza di primo grado; Cass. (ord) 19.9.2013, n. 21505).

In accoglimento del ricorso, pertanto, va cassata l’ordinanza assunta all’udienza del 28.5.2015 con cui il giudice del procedimento iscritto al n. 2577/2014 R.G. pendente innanzi al tribunale di Fermo ha disposto la sospensione del medesimo procedimento.

Le parti vanno, conseguentemente, rimesse dinanzi al tribunale di Fermo anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ovviamente l’accoglimento del ricorso fa si che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (della L. del 24 dicembre 2012, n. 228, comma 1 quater, introdotto dall’art. 1, comma 17), il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza assunta all’udienza del 28.5.2015 con cui il giudice del procedimento iscritto al n. 2577/2014 R.G. pendente innanzi al tribunale di Fermo ha disposto la sospensione del medesimo procedimento; rimette le parti dinanzi al tribunale di Fermo anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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