Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15164 del 20/07/2015
Civile Sent. Sez. L Num. 15164 Anno 2015
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: DE MARINIS NICOLA
SENTENZA
sul ricorso 7009-2009 proposto da:
CIPRIANI MASSIMO C.F. CPRMSM61H1G999Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo
studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ITALO
VENTURI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
2015
contro
2141
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F.
80078750587,
in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
Data pubblicazione: 20/07/2015
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
– Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, ANTONELLA
PATTERI, giusta delega in atti;
–
controricorrente
–
di FIRENZE, depositata il 16/12/2008 R.G.N. 597/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/05/2015 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS;
udito l’Avvocato CAMICI CLAUDIO per delega CAMICI
GIAMMARIA;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale
PATTERI ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
inammissibilità.
avverso la sentenza n. 1743/2008 della CORTE D’APPELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 dicembre 2008, la Corte d’Appello di Firenze, confermava la
decisione del Tribunale di Prato e rigettava la domanda proposta da Massimo Cipriani nei
confronti dell’INPS. avente ad oggetto la restituzione delle somme trattenutegli sul
trattamento di invalidità in quanto non dovute nella vigenza del regime di incumulabilità
tra pensione e reddito da lavoro
disciplina in materia di indebito previdenziale, non derivando l’erogazione delle maggiori
somme da errore nel computo della pensione di invalidità dovuta, bensì dalla peculiare
modalità su cui è modulata l’operatività del divieto di cumulo tra pensione e reddito da
lavoro autonomo, in base alla quale l’Ente è tenuto ad operare la trattenuta successivamente
all’avvenuta erogazione del trattamento di pensione, una volta verificata, alla stregua delle
dichiarazioni reddituali che il pensionato è tenuto ad inviare con cadenza annuale, la
ricorrenza delle condizioni di incumulabilità.
Per la cassazione di tale decisione ricorre Massimo Cipriani, affidando l’impugnazione ad
un unico motivo cui resiste, con controricorso l’INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta l’erroneità della pronuncia resa dalla Corte
territoriale per aver escluso l’applicabilità nella specie della disciplina in materia di
ripetibilità dell’indebito previdenziale, di cui assume ricorrere in concreto i presupposti, in
particolare con riferimento alla buona fede del percettore delle maggiori somme non
dovute ed al mancato superamento, a suo dire comprovato dalla tempestiva produzione
documentale, dei previsti limiti reddituali.
Il motivo deve ritenersi inammissibile, anche aldilà della mancata formulazione del quesito
Crut.dai-2,2,
co-3Q,,:a.
secondo la disciplina procedurale applicabile ratione temporis, non risultando qui fatta
oggetto di specifiche censure l’effettiva ratio decidendi sottesa alla pronunzia della Corte
territoriale e basata sulla ritenuta estraneità della fattispecie – relativa al recupero, sulla
pensione di invalidità anticipatamente erogata dall’INPS, delle somme risultate, all’esito
della successiva comunicazione del reddito da lavoro percepito nell’anno dal titolare della
prestazione previdenziale, non dovute, in relazione al divieto di cumulo di pensione e
reddito sancito dall’art. 10, commi 4 e 4 bis, del d.lgs. n. 502/1992 – all’istituto
dell’indebito quale regolato dalla norma generale di cui all’art. 2033 c.c. e dalle leggi
speciali che nel tempo lo hanno disciplinato con specifico riguardo alla materia
previdenziale.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto inapplicabile la
Assunto che si rivela ineccepibile alla stregua dell ‘ orientamento accolto da questa Corte (v.
Cass. 5.7.2003, n. 10634, puntualmente citata nella motivazione dell ‘ impugnata sentenza)
secondo cui nella specie l ‘ erogazione delle maggiori somme da parte dell ‘ INPS non può
dirsi dovute ad un errore nel computo del trattamento di pensione, presupposto
indefettibile per la configurabilità dell ‘ indebito e per l ‘ applicabilità del relativo regime
giuridico, ma è situazione ordinaria insita nella peculiare operatività della citata norma
anticipatamente erogate a titolo di pensione e risultate eccedenti, a motivo del previsto
regime di incumulabilità, solo successivamente, all ‘ esito del raffronto con il reddito da
lavoro maturato nell ‘ anno di riferimento dal titolare di pensione, tenuto a dichiararlo a
consuntivo una volta interamente decorso l ‘ anno stesso.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, non avendo il
ricorrente fatto menzione dell ‘ avvenuta produzione della dichiarazione di esonero dalle
spese ai sensi dell ‘ art152, disp. alt, c.p.c., nel testo vigente,
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi
oltre accessori di legge
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del1201
regolatrice del divieto di cumulo, prevedendo essa il recupero a conguaglio delle somme