Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15164 del 20/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 20/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1875/2015 proposto da:

STORICA FATTORIA IL PALAGIACCIO SSA, in persona del legale

rappresentante Dott. B.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ENNIO QUIRINI VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

DOMENICO PETRACCA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIACOMO

ULIVI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CAVET CONSORZIO ALTA VELOCITA’ EMILIA TOSCANA, in persona del

Consigliere Delegato e legale rappresentante p.t.

M.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BAZZONI 3, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA ACCARDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO FINA, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Storica Fattoria il Pagliaccio S.S.A., già Azienda Agricola il Pagliaccio ha proposto ricorso per cassazione contro il Cavet-Consorzio Alta velocità Emilia Toscana avverso la sentenza del 21 gennaio 2014 emessa dalla Corte di Appello di Firenze in una controversia inter partes.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 e non sono state prese conclusioni dal Pubblico Ministero, nè depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio rileva che, successivamente alle comunicazioni relative alla fissazione dell’adunanza camerale, è stata depositata in cancelleria in data dichiarazione avente ad oggetto “la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione di spese, nel giudizio in oggetto”.

La dichiarazione reca la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle parti e dei loro difensori.

2. Poichè la dichiarazione non è di rinuncia al processo di cassazione, bensì di richiesta di sopravvenuta carenza di interesse, non si può fare luogo ad una pronuncia di estinzione per rinuncia, ma deve prendersi atto della dichiarazione congiunta ed attribuirgli il valore di atto evidenziante la cessazione della materia del contendere, con conseguente declaratoria dell’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese del giudizio debbono essere compensate, giusta la concorde richiesta delle parti.

Alla stregua del principio di diritto, secondo cui “In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inamissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità” (Cass. n. 3542 del 2017), ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA