Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15164 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 16/07/2020), n.15164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8480-2C16 proposto da:

CRICIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VENEZIA 11,

presso lo studio de avvocato NICOLA PENNELLA, che lo presenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DEL TERRITORIO in persona del Direttore

pro tempere, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DET PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8860/2015 della OOMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. in causa relativa alla legittimità dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate in forza del quale un compendio immobiliare di proprietà della srl Cricia era stato classato nella categoria D/1 con attribuzione di una rendita superiore rispetto a quella proposta dalla contribuente con procedura Docfa, la commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 8860 in data 13 ottobre 2015, premesso che la rendita era stata determinata dall’Agenzia sulla base di una relazione di stima avente riguardo alla “rendita lorda media ordinaria che si ricava dopo la detrazione delle spese di riparazione, manutenzione e di ogni altra spesa o perdita documentata”, confermava la decisione di primo grado con la quale la rendita era stata quantificata con una riduzione del 15h rispetto a quella liquidata dall’ufficio, dicendo, in primo luogo, che la pretesa avanzata dalla contribuente con l’atto di appello per la conferma della rendita di cui alla procedura Docfa era basata su osservazioni generiche e prive di riferimento a fattispecie concretamente comparabili con il compendio in oggetto, in secondo luogo, che, trattandosi di compendio censito nella categoria D/1, la rendita era stata bene determinata mediante stima diretta “alla luce del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37, comma 1”, in terzo luogo, che la riduzione del 15%, stabilita in primo grado rispetto alla rendita stimata dall’ufficio, era da confermarsi alla luce “delle condizioni dell’immobile emergenti dalla CTP in atti”;

2. la società Cricia ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza sopradetta;

3. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, la società lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la commissione non abbia esaminato le risultanze della perizia prodotta da essa ricorrente, secondo cui il compendio, per vetustà, stato di conservazione e di manutenzione, aveva un valore coerente con la rendita proposta;

2. il motivo è infondato. La commissione non ha omesso di esaminare i dati risultanti dalla consulenza della parte ricorrente. Al contrario, per confermare la decisione di primo grado -in forza della quale la rendita accertata dall’ufficio sera stata ridotta del 15%-, vi ha fatto riferimento sia, in modo implicito, laddove ha detto che la critica mossa dalla ricorrente alla decisione era basata su osservazioni generiche e prive di riferimento a fattispecie concretamente comparabili con il compendio in oggetto, sia in modo espresso laddove ha detto che tale riduzione era dovuta proprio alle “condizioni dell’immobile emergenti dalla CTP in atti”;

3. con il secondo motivo di ricorso, la società lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto la rubrica “violazione di legge in riferimento all’onere probatorio ritenuto dal giudice tributario assolto dall’ufficio finanziario”, che la commissione “sembra avere reputato decisiva la stima effettuata dall’Agenzia delle Entrate senza tenere in conto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto costantemente che la perizia dell’UTE null’altro sia che una perizia di parte”;

4. il motivo è infondato. Per un verso, in linea generale, la stima dell’UTE (o di altro ufficio tecnico) non può essere considerata inattendibile solo perchè proveniente da un’articolazione dell’amministrazione finanziaria (Cass. 9357 dell’8/5/2015), per altro verso, nel caso di specie, la stima non è stata recepita in toto e considerata idonea a provare la rendita pretesa (la rendita pretesa è stata infatti ridotta del 15% alla luce “della condizioni dell’immobile emergenti dalla CTP in atti”);

5. con il terzo motivo di ricorso, la società lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto la rubrica “violazione di legge in riferimento alla normativa legittimante la rettifica della rendita catastale individuata nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37”, che la commissione non abbia “individuato la regola giuridica applicabile alla procedura docfa”;

6. il motivo è inammissibile giacchè veicola una censura indirizzata ad un riferimento normativo contenuto nella decisione impugnata e non alla ratio della decisione medesima. Quest’ultima consiste, fondamentalmente, nella conferma della correttezza della procedura di stima diretta seguita dall’amministrazione ed in effetti da seguirsi per l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), come previsto anche dal D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7. Si richiama inoltre la pronuncia di questa Corte n. 12743 del – 23/05/2018 (cui si è conformata Cass. n. 6633 del 07/03/2019), con la quale è stato affermato che, in tema di classamento, l’attribuzione di rendita catastale ai fabbricati a destinazione speciale o particolare (non presuppone l’esecuzione del previo sopralluogo) “ferma restando la necessità della stima diretta ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell’Ufficio”;

7. il ricorso va rigettato;

8. le spese seguono la soccombenza;

9. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna la società contribuente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di causa, liquidate in Euro 3000,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 16 luglio 2020

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