Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15164 del 02/07/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 15164 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: FERNANDES GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso 4783-2012 proposto da:
FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL
05541630728, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio
dell’avvocato SCHIANO ANGELO R., che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RICCARDI LUCIO giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
MASTROMARCO VITO;
– intimato avverso la sentenza n. 2999/2011 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 16/0/5/2011, depositata il 27/06/2011;
Data pubblicazione: 02/07/2014
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’01 /04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO
FERNANDES;
udito l’Avvocato Giampetruzzi Domenico (delega avvocato Schiano)
difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.
Ric. 2012 n. 04783 sez. ML – ud. 01-04-2014
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FATTO E DIRITTO
/ Con
la sentenza impugnata del 19 maggio 2011 la Corte d’appello di Bari
ha rigettato il gravame proposto dalle Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici s.r.1., succeduta alla Gestione Commissariale Governativa
Ferrovie del Sud Est, avverso la sentenza del Tribunale della medesima
successivamente al 30 giugno 1998, confermando l’accoglimento della
domanda del lavoratore avente ad oggetto il pagamento di differenze
del trattamento di fine servizio per omesso computo di alcune voci
retributive.
La Corte ha ritenuto fondata la domanda di computo, nell’indennità di
buonuscita (calcolata al 31 maggio 1982) e nel tfr, di dette voci, atteso il
loro carattere retributivo, fisso e continuativo, à sensi dell’art. 2120 c.c. nel
testo anteriore alla L. n. 297 del 1982. Ha inoltre rilevato che la continuita’
della erogazione degli emolumenti in questione era provata dalle buste
paga esibite.
Avverso questa decisione la società’ ha proposto ricorso per Cassazione.
Il lavoratore è rimasto intimato.
La società’ eccepisce e produce sentenza del Consiglio di Stato n.
6824/2011 depositata il 27.12.2011 che ha confermato la sentenza del
Tar Puglia n. 3408/2006, la quale aveva rigettato la medesima domanda
proposta nel presente giudizio dall’attuale intimato e da altri lavoratori.
Alla formazione del giudicato di rigetto della domanda consegue la
manifesta fondatezza del presente ricorso.
Sulla scorta della relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c. il cui
contenuto è stato sopra riportato la causa è stata chiamata all’adunanza in
camera di consiglio del 10 aprile 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Il Collegio , all’esito delle rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
città, nei confronti di Mastromarco Vito, dipendente cessato dal servizio
Camera di consiglio, condivide il contenuto e le conclusioni della relazione
e, quindi, ritiene, in accoglimento del ricorso, di cassare l’impugnata
sentenza e, decidendo nel merito ex art. 384 comma 2° c.p.c. non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, di rigettare la domanda di cui al
ricorso introduttivo del giudizio.
pronuncia del Consiglio di Stato è intervenuto successivamente alla
decisione qui impugnata, le spese dell’intero processo vanno interamente
compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio;
compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 1° aprile 2014
Il Presidente
Avuto riguardo all’iter processuale della vicenda in cui il giudicato sulla