Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15163 del 20/06/2017

Cassazione civile, sez. III, 20/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4570-2013 proposto da:

M.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato EMANUELA MAZZOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato L.L. giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CARRACINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO MICELI giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FONDIARIA SAI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 156/2011 del GIUDICE DI PACE di SPEZZANO DELLA

SILA, depositata il 22/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.D. ha proposto ricorso per cassazione contro P.C.V. e la Fondiaria Sai s.p.a. avverso la sentenza del 22 dicembre 2011, con cui il Giudice di Pace di Spezzano della Sila ha provveduto a seguito di rinvio disposto da questa Corte con la sentenza n. 6662 del 2007, che avena cassato per ragioni inerenti la sua irrituale pronuncia in una udienza fissata a seguito di rinvio non comunicato al M. ai sensi dell’art. 82 disp. att. c.p.c., comma 3 la sentenza resa dallo stesso onorario nell’ottobre del 2003, con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni sofferti dal ricorrente in occasione di un sinistro stradale occorso con il P., assicurato presso la detta s.p.a.

1.1. Con la sentenza ora impugnata il Giudice di Pace ha rigettato la domanda, ravvisando che il M. era stato risarcito dei danni dalla società assicuratrice a seguito dell’instaurazione del giudizio ed ha compensato le spese di tutti i gradi.

2. Al ricorso per cassazione, che propone sei motivi, ha resistito con controricorso il P., mentre la società intimata non ha svolto attività difensiva.

3. Il ricorso veniva avviato a trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione alla quale le parti depositavano memoria.

Il Collegio rinviava a nuovo ruolo la trattazione, in attesa della decisione da parte delle Sezioni Unite della questione del mezzo di impugnazione esperibile contro le sentenze del giudice di pace emesse a seguito di cassazione con rinvio, disposta successivamente alla modifica dell’art. 339 c.p.c. operata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 1 ma relativamente a sentenza del giudice onorario pronunciata anteriormente e già soggetta al regime della ricorribilità in Cassazione.

4. All’esito della decisione delle sezioni Unite la trattazione del ricorso è stata rifissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, e non sono state prese conclusioni dal Pubblico Ministero, nè depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare va rilevato che il ricorso per cassazione – al contrario di quanto aveva ipotizzato la relazione a suo tempo redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. – è stato correttamente esperito, giusta il principio di diritto secondo cui: “Nell’ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l’intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.” (Cass. sez. un. n. 11844 del 2016).

2. Il Collegio rileva che, prima di esporre i motivi è opportuni riferire la motivazione della sentenza impugnata, la quale si è così articolata: “Riassunta la causa dal M., all’udienza del 12/10/10 ritualmente instaurato contraddittorio giusta rinnovazione della citazione ex art. 291 c.p.c., con la costituzione anche del convenuto P.C., la causa proseguiva anche per il tentativo di conciliazione. In definitiva, il convenuto P. chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al primo giudizio, essendo stato l’attore così come pure il suo procuratore interamente risarcito nelle more della prima udienza della causa numero 84/02, come evincibile dall’atto di transazione e quietanza del 13/06/02 e le relative missive del 14/06/02 e 19/06/02. La convenuta Fondiaria SAI Assicurazioni, dal suo canto, nel ribadire l’avvenuta transazione già a far data dal 13/6/02, con l’impegno del M. ad abbandonare l’instaurato giudizio, eccepiva la propria estraneità nel presente, essendo stata la sua chiamata operata al solo fine di garantire l’integrità del contraddittorio. Il Giudice, ritenendo non doversi procedere ad alcuna attività istruttoria, fissava l’udienza del 4/10/2011 per la precisazione delle conclusioni per la discussione. In tale data, le parti precisavano come in atti e la causa veniva riservata a sentenza. Tanto premesso, in fatto, ritiene questo giudice superflua oltre che inammissibile, una pronuncia afferente il merito del sinistro che diede origine al primo giudizio portante R.G.A.C. n. 84/02. Invero come emerge dagli atti di causa prodotti e presenti nel fascicolo del primo cassato giudizio, M.D., in data 13/06/02 relativamente alla corso del 2/09/01, sottoscriveva con SAI Ass.ni s.p.A., atto di transazione e quietanza per il complessivo importo di Euro 950,00 omnia, comprensiva di onorario legale, impegnandosi ad abbandonare la causa davanti al Giudice di Pace di Spezzano Sila iscritta a ruolo il 10/06/02 e la cui prima udienza era stata fissata per il giorno 1/07/02. Conseguentemente avendo il M. ottenuto il riconoscimento integrale delle proprie ragioni, con ristoro effettivo dei richiesti danni già all’atto della sua costituzione nel primo originario giudizio, ogni valutazione ulteriore sull’an e sul quantum, da parte dell’odierno giudicante sarebbe superflua, nulla peraltro avendo al riguardo eccepito ed opposto il convenuto P.C.V. che anzi, pur non vedendosi dichiarato soccombente nel primo, nel giudizio odierno ha espressamente richiesto, anche in conclusionale che venisse dichiarata cessata la materia del contendere. Circa le spese del giudizio di cassazione, ritiene questo Giudice che le stesse, in considerazione delle contrapposte ragioni, debbano compensarsi. Invero nessuna responsabilità può essere ravvisata nel comportamento del P. che, regolarmente convenuto e costituito, proseguiva quel giudizio, atteso che nè la sua Assicurazione, nè l’attore gli comunicavano l’avvenuta definizione e transazione. Inoltre, la Cassazione ha valutato un vizio procedurale non determinato dal convenuto P., nè lo stesso ha svolto alcuna attività difensiva in sede di giudizio di Cassazione. Ma, per le medesime contrapposte ragioni anche le spese del presente giudizio devono compensarsi tra le parti tutte, avendo il M. riassunto il giudizio al fine di ottenere una riforma della prima cassata sentenza che lo vedeva soccombente..”.

Sulla base di tale motivazione, il Giudice di Pace, nel dispositivo, si è così espresso: “Rigetta la domanda attorea essendo stato interamente risarcito nelle more del primo instaurato giudizio. Compensa interamene tra le parti le spese del Giudizio di Cassazione e quelle del presente giudizio”.

3. Il Collegio rileva che la formula usata dal giudice onorario nel dispositivo, pur avendo egli usato il verbo rigettare non vuole esprimere effettivamente una decisione sul merito della domanda nel senso del suo rigetto, atteso che l’indicazione della causa del rigetto nell’essere stato interamente risarcito l’attore nel corso di quello che viene definito “primo instaurato giudizio”, con allusione allo svolgimento del medesimo in primo grado, sfociato nella sentenza cassata, palesa in modo evidente che la ragione del preteso “rigetto” risiede nella constatazione che la pretesa risarcitoria è risultata soddisfatta nel corso del giudizio.

Tale constatazione si concreta nella presa d’atto che la situazione giuridica fatta valere non ha bisogno di una statuizione del giudice che ne riconosca la fondatezza e le assegni la conseguente tutele condannatoria e, dunque, esprime in modo evidente il significato che meglio avrebbe potuto esser enunciato con l’uso dell’espressione che di solito si adopera, cioè la declaratoria della cessazione della materia del contendere, che esprime la constatazione che il bisogno di tutela giurisdizionale è venuto meno perchè la vicenda litigiosa ha trovato sistemazione attraverso il comportamento delle parti, che non sono più in lite fra loro. Nella specie la natura di tale sistemazione della situazione controversa è anzi indicata dal dispositivo espressamente nella soddisfazione della pretesa dell’attore, giacchè questo significa che è stato risarcito.

Ne segue che già lo stesso dispositivo evidenzia in realtà una situazione di cessazione della materia del contendere.

La lettura della motivazione, una volta ricordato che nelle cause in cui la decisione, tanto quanto alla motivazione quanto riguardo al dispositivo emerge soltanto con il deposito della sentenza da parte del giudice (in termini ampiamente Cass. n. 4741 del 2005), il dispositivo va interpretato alla luce della motivazione – non fa che confermare tale conclusione, giacchè in essa si attesta proprio che non v’è bisogno di una pronuncia di merito, perchè l’attore ha avuto il risarcimento e si dice che essa non è neppure necessaria in relazione ad una qualche ragione derivante dall’atteggiamento del responsabile, cioè del P., avendo costui abbandonato la contestazione della propria responsabilità svolta nel primo giudizio di merito.

Il Giudice di Pace, poi, nella sentenza procede alla valutazione della soccombenza in via virtuale, proprio com’è necessario quando si constata la cessazione della materia del contendere e lo fa in via consequenziale, cioè senza dare rilievo alla individuazione della responsabilità del sinistro, o meglio dando per scontata la responsabilità del P. quale presupposto del risarcimento.

L’interpretazione della sentenza che si è esposta, avrebbe consentito alle parti di impugnare soltanto la statuizione di sostanziale cessazione della materia del contendere e, dunque, di evidenziare che la contesa non era cessata, oppure solo la valutazione relativa alla compensazione delle spese in quanto espressa sulla base di un’erronea valutazione della soccombenza virtuale oppure, al di là del criteri di soccombenza, di un’erronea applicazione del potere di compensazione al di là dell’esistenza della situazione di soccombenza.

4. Quanto si è evidenziato giustifica l’inammissibilità dei primi quattro motivi.

4.1. Con il primo motivo si denuncia “nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè degli artt. 100, 115, 116 e 394 c.p.c. (art. 360c.p.c., n. 4)”. Vi si sostiene che il giudice di merito avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., perchè avrebbe emesso una pronuncia di rigetto nonostante che si fosse chiesto di decidere in ordine alla responsabilità nel sinistro con declaratoria della colpa del P.: l’assunto confligge con l’esclusione nella sentenza impugnata della natura di pronuncia di rigetto della domanda.

Nella seconda parte si adombra la necessità della pronuncia della responsabilità del P., adducendo che nella quietanza sottoscritta dal M. il 13 giugno 2002 (che si dice prodotta come allegato n. 5 al primo ricorso per cassazione, ma riguardo alla quale non si dice se e dove lo sarebbe stata in questa sede, con palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6), era stata detto che la definizione della lite con l’assicurazione del P. non pregiudicava i diritti dell’assicurato, così volendo sostenere che una pronuncia sul merito occorresse perchè vi era incertezza rispetto ad un’eventuale pretesa risarcitoria dello stesso P..

Senonchè, tale ipotetica pretesa, non solo non era stata esercitata in causa, ma, come emerge dalla sentenza impugnata, risultava abbandonata dal P., avendo egli stesso instato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, mentre, all’esito della prima sentenza poi cassata, era stato riconosciuto vincitore e le spese erano state liquidate a suo favore.

Il motivo risulta inammissibile, in quanto non si correla alla motivazione ed alla statuizione resa dalla sentenza impugnata.

4.2. Il secondo motivo denuncia “nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli art. 91, 92 e 100 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)” e vi si sostiene che il giudice di pace avrebbe “tutt’alpiù (rectius: tutt’al più) potuti emettere una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere” ed in tal caso avrebbe dovuto “procedere alla valutazione dei fatti, ai fini della individuazione della responsabilità del sinistro, strumentale al necessario giudizio di soccombenza virtuale che è, in tal evenienza, presupposto per la statuizione sulle spese”.

Il motivo è inammissibile, atteso che sì è già detto che il giudice di merito ha pronunciato una sentenza di cessazione della materia del contendere ed ha valutato la soccombenza virtuale, dando atto che il P. aveva abbandonato sostanzialmente ogni contestazione circa la responsabilità, pur essendo risultato vincitore all’esito del primo giudizio.

4.3. Il terzo motivo denuncia “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) – Nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Il motivo (che, al contrario di quanto sostiene il resistente) invoca il parametro corretto del n. 5, avuto riguardo alla data della sentenza impugnata) assume come premessa che il P. aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e che, però, il giudice di pace avrebbe omesso di pronunciarsi.

La premessa è erronea ed il motivo è per ciò solo inammissibile, in quanto non si correla alla motivazione della sentenza, siccome sopra interpretata.

4.4. Il quarto motivo prospetta “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) – Nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Vi si addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente affermato che la pretesa del ricorrente era stata soddisfatta con il ristoro dei danni, senza considerare che la salvezza dei diritti dell’assicurato, contenuta nell’atto di quietanza lasciava intatta la possibilità che il P. potesse far valere a sua volta una pretesa risarcitoria nel presupposto della responsabilità del ricorrente.

L’assunto è privo di pregio, atto che la sentenza ha motivato la cessazione della materia del contendere adducendo che il P. aveva abbandonato la prospettazione diretta a contestare la propria responsabilità nella causazione del sinistro.

4.5. Il quinto motivo ripropone la denuncia di “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) – Nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360c.p.c., n. 4)”.

Vi si sostiene la tesi che la cessazione della materia del contendere sarebbe stata dichiarata erroneamente, tenuto conto che il P. non aveva abbandonato le conclusioni prese nella comparsa di costituzione, che postulavano l’assenza della sua responsabilità e nelle note conclusionali aveva insistito per la condanna alle spese, anche ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 1, per la sola compensazione delle spese del giudizio di cassazione e per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente – in disparte il fatto che la sentenza ha affermato che nella conclusionale il P. aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, affermazione che viene ignorata – denuncia un vizio della sentenza assumendo i panni della controparte, cui sarebbe spettato dolersi dell’erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere, avuto riguardo al criterio dell’interesse.

4.6. Con il sesto motivo si prospetta ancora “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) – Nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonchè degli artt. 92 e 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Il motivo si duole della statuizione di compensazione delle spese. Poichè nella specie una motivazione è stata resa, è privo di fondamento invocare l’art. 132 c.p.c., n. 4.

Incomprensibile è l’invocazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che l’eventuale omissione del pronunciamento sulle spese, non concernendo nè una domanda nè un’eccezione di merito, ma un error in procedendo, relativo all’applicazione delle norme sulle spese giudiziali, è da denunciare come violazione di tali norme.

L’unica doglianza che in concreto deve scrutinarsi è quella in cui, nella consapevolezza che il regime dell’art. 92 c.p.c., comma 2 applicabile alla controversia era quello anteriore alla riforma operata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a) si sostiene che la motivazione resa dal Giudice di Pace non sarebbe stata rispettosa dei principi che la regolavano secondo Cass., Sez. Un., n. 20598 del 2008, di cui si richiama il principio, che ha il seguente tenore: “Nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.”.

L’assunto che la motivazione resa dal Giudice di Pace possa essere sindacata alla stregua del detto principio è del tutto infondato: il Giudice di Pace, là dove ha evidenziato che nessuna responsabilità per la prosecuzione del giudizio che portò alla sentenza cassata nonostante la transazione era addebitabile al P., perchè nè il suo assicuratore nè il M. avevano comunicato la transazione, nonchè che il P. non aveva resistito in Cassazione, ha ampiamente motivato con considerazioni che bene esprimono giusti motivi, secondo il paradigma applicabile dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

Il sesto motivo è rigettato.

5. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Il Collegio rileva, inoltre, che ricorrono le condizioni per la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 385 c.p.c., u.c., abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, ma ultrattivo per il giudizio in corso, stante l’art. 58, comma 1 stessa legge.

Il Collegio richiama in proposito il principio di diritto, secondo cui: “La previsione di cui all’art. 385 c.p.c., comma 4, (nel testo, applicabile “ratione temporis”, introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 13 e successivamente abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 20), che consente alla Corte di cassazione di condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, costituisce una sanzione processuale per l’abuso del processo perpetrato dalla parte soccombente nel giudizio di legittimità ed implica, pertanto, la dimostrazione che essa abbia agito, o resistito, se non con dolo, almeno con colpa grave (intendendosi con tale formula la condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione) non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Non è, per contro, richiesta – in considerazione della natura sanzionatoria dell’istituto – alcuna prova di uno specifico danno da parte di chi invoca la suddetta condanna a carico della controparte.” (Cass. n. 22812 del 2013).

Nel caso di specie la palese inammissibilità dei primi cinque motivi, congiunta all’avere lo stesso ricorrente bene avvertito il modo corretto in cui la sentenza impugnata doveva intendersi (emergente dall’espressa deduzione in subordine della prospettiva della cessazione della materia del contendere) e, soprattutto alla palese infondatezza del sesto motivo, giustificano la ricorrenza delle condizioni per l’applicazione della norma.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidato in Euro duemila, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% egli accessori come per legge. Visto l’art. 385 c.p.c., comma 4, condanna parte ricorrente al pagamento a favore del resistente della somma di Euro duemila. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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