Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15162 del 22/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 22/07/2016), n.15162
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via
Veneto 7, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO FORLANO, che lo
rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTO SALERNO, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per
legge;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1070/2014 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata
il 15/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/02/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato Forlano per il ricorrente, che si riporta agli atti
e alle conclusioni assunte.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. F.G. impugna la sentenza n. 1070 del Tribunale di Salerno, depositata il 15 marzo 2014 e notificatagli il 4 aprile 2014, che ha respinto il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Eboli, n. 207/2013, che, a sua volta, aveva rigettato il suo ricorso, avverso il provvedimento della Prefettura di Salerno n. 63667/2012 “applicativo della sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi sei a seguito di accertata violazione dell’art. 186 bis C.d.S. e art. 117 C.d.S., comma 2-bis (guida in stato di assunzione di bevande alcoliche)” (così la sentenza impugnata).
2. Chiarisce il ricorrente che l’opposizione aveva riguardato la questione dell’avvenuta caducazione degli effetti della sanzione principale, presupposto della sanzione accessoria, stante la mancata definizione nei termini del ricorso presentato al prefetto avverso la sanzione principale, con conseguente accoglimento del suo ricorso avverso le violazioni contestate, poste poi a base della sanzione accessoria irrogata. Deduceva, altresì, che comunque l’eventuale ordinanza ingiunzione adottata sulla sanzione principale non gli era stata mai notificata.
3. Il giudice dell’appello, dopo aver rilevato che “il provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso avverso i verbali di contestazione degli addebiti, recante la data del 15 aprile 2013 e debitamente notificato al trasgressore in data 24 giugno 201” era stato “tempestivamente adottato (…) nei termini perentori (…) pari a 210 giorni”, riteneva non rilevante la circostanza che il provvedimento non sia stato comunicato nel termine di legge” posto che “l’oggetto delle opposizioni ex L. n. 689 del 1981, non è la decisione prefettizia che abbia definito il ricorso quanto invece il rapporto sanzionatorio e il corretto suo del potere che compete all’amministrazione sotto il profilo sostanziale e non formale”.
4. Impugna tale decisione il ricorrente con un unico motivo. L’avvocatura dello Stato, cui la notifica è, stata effettuata in rinnovazione in data 16 settembre 2015, ha depositato atto di costituzione datato 5 marzo 2015 ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Lamenta il ricorrente che “il Tribunale ha erroneamente, nonostante i puntuali rilievi del ricorrente, considerato che l’ordinanza n. 78226/2013, emessa a definizione del suo ricorso amministrativo, gli fosse stata notificata”, risultando invece notificata “a tutto concedere, nei confronti dell’obbligato in solido”. Precisa che è la stessa “Prefettura a smentire tale circostanza, la medesima, infatti, non gli ha mai fornito la copia di tale provvedimento notificatagli, nonostante gli inviti rivolti a mezzo per rivolti a lei”. Ha quindi errato il giudice dell’appello “nel momento in cui, del tutto apoditticamente, ritiene avvenuta notifica del provvedimento prefettizio di rigetto”. Il ricorrente così conclude “sbaglia inoltre la sentenza gravata nel momento in cui ritiene che tale mancata implicazione non assuma rilievo ai fini del giudizio di impugnazione. L’omessa notificazione influisce certamente ad giudizio di impugnazione atteso che, accertatane, come nel caso, la documentale insussistenza, viene meno il potere sanzionatorio per caducazione della regolarità formale e sostanziale dell’atto presupposto”.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si trattava dell’opposizione ad una sanzione accessoria, regolarmente notificata. L’opponente ha dedotto la caducazione della sanzione principale con effetti su quella accessoria. Il giudice dell’appello ha accertato che il ricorso prefettizio avverso tale sanzione è stato respinto con ordinanza ingiunzione adottata nei termini. Di qui l’insussistenza del presupposto dell’odierna opposizione, risultando la sanzione accessoria legittimamente adottata. Parimenti correttamente il giudice dell’appello ha rilevato che la tardiva notifica di tale ordinanza non rileva, dovendosi aver riguardo al momento dell’adozione dell’ordinanza ingiunzione e non a quello della sua notifica, che rileva ad altri effetti. Ha rilevato altresì con accertamento in fatto che comunque tale ordinanza era stata notificata al trasgressore. Il ricorrente sostiene con argomento revocatorio, inammissibile in questa sede, che Se notifica sarebbe stata effettuata nei confronti del responsabile in solido e non nei suoi confronti.
3. Nulla per le spese, non avendo l’Avvocatura dello Stato partecipato all’udienza di trattazione. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016