Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15162 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15162 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 6840-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIR0′, giusta delega in
2015

atti;
– ricorrente –

1949

contro

CRISTA ROBERTO c.f. CRSRRT50T30F205C;
– intimato –

Data pubblicazione: 20/07/2015

Nonché da:
CRISTA ROBERTO C.F. CRSRRT50T30F205C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo
studio dell’avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO

– controri corrente e ricorrente incidentale contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimata-

avverso la sentenza n. 331/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 14/03/2008 R.G.N. 1018/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/05/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale
TRIFIRO’ SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per

l’estinzione del ricorso.

PAGLIARELLO, giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la
nullità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per
dieci giorni, irrogata da Poste Italiane a Roberto Crista con provvedimento del 15
settembre 2003, a seguito del rifiuto del dipendente di ricevere una comunicazione

Riteneva la Corte di merito che fosse stato violato l’art. 7, comma 2, della legge n.
300/70 per lesione del diritto di difesa del lavoratore, la cui richiesta di essere
ascoltato presso la sede di lavoro e nell’orario di servizio era stata disattesa dalla
società. Questa aveva disposto la convocazione del Crista presso l’ufficio addetto ai
procedimenti disciplinari, senza considerare la rinnovata richiesta del dipendente di
volersi fissare l’incontro, per rendere le giustificazioni difensive, presso la sede di
lavoro e nell’orario di servizio; inoltre, le modalità della convocazione avevano
ostacolato di fatto la possibilità del lavoratore di presenziare all’incontro, tenuto conto
della notevole distanza del luogo di audizione rispetto alla sede di lavoro e dell’orario
stabilito per la convocazione (ore 14,30), contiguo alla cessazione dell’attività
lavorativa, di talché il lavoratore non avrebbe avuto modo di raggiungere l’ufficio di
convocazione se non chiedendo un permesso per assentarsi dal lavoro. Le modalità
della convocazione erano dunque contrarie al principio di buona fede e correttezza.
Per la cassazione di tale sentenza la società Poste Italiane propone ricorso affidato a
due motivi. Resiste Roberto Crista con controricorso e propone, a sua volta, ricorso
incidentale condizionato, affidato ad un motivo.
Il difensore della società ha depositato, unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c.,
copia del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti il 13 gennaio
2010, chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere con
compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della
motivazione in forma semplificata.
Non esiste la dedotta inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione. È
ben vero che il ricorso per cassazione è stato ricevuto dal procuratore di parte
resistente in data 18 marzo 2009, dopo la scadenza del termine annuale ex art. 327
c.p.c. (14 marzo 2009). Tuttavia lo stesso ricorso risulta consegnato agli ufficiali
giudiziari entro detto termine, e precisamente il 12 marzo 2009. Tanto basta per

R. G. n.6840 /09
Ud. 5 maggio 2015
Poste It. c/Crista

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aziendale.

ritenere perfezionata tempestivamente, per il notificante (ed attuale ricorrente in via
principale), la notificazione del ricorso.
Con il primo motivo la società Poste Italiane censura la sentenza per violazione
dell’art. 437 c.p.c.. Il lavoratore aveva allegato per la prima volta in appello i dati
(presunti) di distanza fra la propria abitazione, il luogo di lavoro e l’ufficio preposto ai

in quanto tardive. Si chiede se, in caso di ricorso volto ad accertare l’illegittimità di
una sanzione disciplinare per violazione dell’art. 7 I. n. 300/70, basato sulla asserita
violazione del diritto del lavoratore, che chieda di essere sentito a giustificazione, di
essere convocato nella sede e nell’orario di lavoro, costituisca domanda nuova, ai sensi
dell’art. 437 c.p.c., la allegazione secondo cui vi sarebbe violazione dell’obbligo di
buona fede determinata dalla concrete modalità di convocazione tali da ostacolare (in
tesi) la partecipazione del lavoratore. Con il secondo motivo si lamenta che la
sentenza non aveva chiarito su quali basi aveva tratto le proprie conclusioni, posto che
non era stata provata la distanza tra la sede di lavoro e il luogo di audizione, né era
stato indicato con precisione l’orario di fine lavoro, onde potere calcolare i tempi di
percorrenza e valutare la fondatezza o meno della tesi del lavoratore di non poter
essere presente all’ora fissata.
Con ricorso incidentale condizionato il lavoratore denuncia violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 2106, 1175, e 1375 c.c., art. 7 L. n. 300/70, nonché vizio di
motivazione. Si chiede di affermare che costituisce violazione del diritto di difesa
previsto dall’art. 7 L. n. 300/70 la convocazione del lavoratore oltre l’orario di lavoro
ed in un luogo diverso da quello dove normalmente viene svolta l’attività lavorativa.
Tanto premesso, il ricorso principale va dichiarato inammissibile essendo cessata la
materia del contendere in ragione della conciliazione

inter partes

nelle more

intervenuta, con assorbimento del ricorso incidentale.
L’orientamento prevalente di questa Corte è nel senso che, qualora si verifichi, nel
corso del giudizio per cassazione, la cessazione della materia del contendere, essa dà
luogo alla inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in quanto
l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo
nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento
della decisione, perché è in relazione a tale decisione – ed in relazione alla domanda
originariamente formulata – che tale interesse va valutato (Cass. n. 16341 del 2009).

R. G. n.6840 /09
Ud. 5 maggio 2015
Poste It. c/Crista

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procedimenti disciplinari e i tempi di percorrenza; tali allegazioni erano inammissibili

In tal senso va emessa la relativa declaratoria. Le spese di questo giudizio di
cassazione devono essere integralmente compensate tra le parti, come peraltro dalle
stesse convenuto in sede conciliativa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale; spese

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015
Il Consigliere est.

Il Pres tlente
)

compensate.

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