Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15162 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15162 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 5917-2011 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELL\ PREVIDENZA SOCIALE —
INPS (c.f. 80078750587), in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Della
Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Vincenzo Triolo, Antonietta Coretti, Emanuele De
Rose e Vincenzo Stumpo per procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
GAROFALO FILOMENA;

– intimata avverso la sentenza n. 1124/2010 della Corte d’appello di Bari,
depositata in data 27.02.10;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
1.04.14 dal Consigliere don. Giovanni Mammone;
Udita l’Avv. Antonietta Coretti.
Ritenuto in fatto e diritto
1.- Garofalo Filomena, operaia agricola a tempo determinato si
rivolse al giudice del lavoro di Lucera per ottenere il ricalcolo
dell’indennità di disoccupazione agricola corrisposta e già percepita per
l’anno 2005, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 16.4.97 n. 146, in relazione alla

-2S(R ct

Data pubblicazione: 02/07/2014

5. INPS c. ;arofak Filomena (r.g. 5917-11)

retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa collettiva della
provincia, anziché in base al salario medio convenzionale rilevato
nell’anno 1995 e non più incrementato.
2.- Accolta la domanda e proposto appello dall’INPS, la Corte
d’appello di Bari con sentenza del 27.02.10 rigettava l’impugnazione,
ritenendo che a base del calcolo dell’indennità di disoccupazione
corrisposta per l’anno di riferimento, dovesse essere posto il salario
fissato pro tempore dalla contrattazione collettiva provinciale, compresa
la c.d. quota di trattamento di fine rapporto.
3.- Proponeva ricorso per cassazione l’INPS, il quale deducendo
violazione degli artt. 44, 49 e 53 del ccial operai agricoli e florovivaisti
del 10.7.98, in relazione all’art. 6, c. 4, lett. a) del d.lgs. 2.9.97 n. 314 ed
agli artt. 1362 segg. e 2120 c.c., nonché 4, c. 10 e 11, della 1. 29.5.82 n.
297, contestava la tesi della Corte d’appello che l’emolumento
denominato trattamento di fine rapporto (t.f.r.) corrisposto agli operai
agricoli a tempo determinato costituisse una componente della
retribuzione, come tale idonea a determinare l’indennità di
disoccupazione, e non salario differito, escluso ai sensi del detto art. 6,
c. 4, lett a) sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia
dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in
agricoltura. Non svolgeva attività difensiva Garofalo.
4.- Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis
c.p.c., che è stata notificata ai difensori costituiti con l’avviso di
convocazione dell’adunanza della camera di consiglio.
5.- Confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9.5.07 n.
10546, secondo cui “ai fini della liquidazione delle prestazioni
temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla
contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario
medio convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146 – non è
comprensiva del trattamento di fine rapporto”, questa Corte ha
ulteriormente affermato che “sulla base del suddetto principio, la voce
denominata quota di t.f.r. dai contratti collettivi vigenti a partire da
quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di
disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti
stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al
d.l. 14.6.96 n. 318, art. 3, conv. dalla 1. 29.7.96, n. 402, a norma del
quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli
accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a
quanto definito negli accordi stessi. Rwendo escludersi che detta voce
abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non
è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva” (v. Cass. 5.1.11 n. .202 e numerose altre
c o n fo rmi) .

go

Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e,
provvedendo nel merito, rigetta la domanda quanto alla richiesta di
computo della quota di trattamento di fine rapporto nella base di
calcolo dell’indennità di disoccupazione, compensando le spese
dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma in data 1 aprile 2014
Il Presidente

6.- Tale orientamento è stato confermato dal legislatore che con
il d.l. 6.07.11 n. 98, conv. dalla 1. 15.07.11 n. 111, all’art. 18 ha previsto
che “l’articolo 4 del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146, e l’articolo 1, comma
5, del d.l. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la
retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore
degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della
voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva” (c. 18).
7.- In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza
impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, c. 2, c.p.c. può provvedersi
nel merito e rigettarsi la domanda di computo della quota di
trattamento di fine rapporto.
8.- In ragione dell’intervento della legge di interpretazione
autentica, che ha sopito ogni divergenza, sussistono giusti motivi per
procedere alla compensazione delle spese dell’intero giudizio.

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