Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15161 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 10/02/2020, dep. 16/07/2020), n.15161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12375/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

M.P. e B.M.T., rappresentati e difesi dall’avv.

Nicola Bottari del Foro di Messina ed elettivamente domiciliati in

Roma, Via Flaminia, n. 388, presso lo studio dell’avv. Giovanni

Passalacqua;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, Sezione staccata di Messina n. 53/27/12, pronunciata il

4.5.2011 e depositata il 21.3.2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 febbraio 2020

dal Consigliere Dott. Giuseppe Saieva;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale, Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per

l’accoglimento del primo motivo ricorso, restando assorbito l’altro;

Udito il difensore dell’Agenzia ricorrente avv. Alessia Urbani Neri

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I coniugi M.P. e B.M.T. impugnavano dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate di Messina determinava sinteticamente per l’anno d’imposta 1996 un maggior volume d’affari e maggiori ricavi rispetto a quanto dichiarato e procedeva a rideterminare maggiori imposte (IRPEF ed ILOR), nonchè sanzioni per complessivi Euro 2.729.861,65. I contribuenti chiedevano l’annullamento dell’atto impugnato eccependo la nullità dell’avviso di accertamento in quanto fondato su dati bancari acquisiti illegittimamente, la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, l’omessa instaurazione del contraddittorio; in subordine chiedevano la riduzione dell’imponibile accertato e l’inapplicabilità delle sanzioni irrogate.

2. La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo illegittima l’acquisizione dei dati bancari e viziato l’accertamento per omissione del contraddittorio obbligatoriamente richiesto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

3. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso tale decisione veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale con sentenza n. 53/27/12 pronunciata il 4.5.2011 e depositata il 21.3.2012 riteneva che l’annullamento in autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate degli avvisi di rettifica per gli anni 1994 e 1995 imponeva l’annullamento anche dell’avviso di accertamento emesso per l’anno 1996 sulla base degli stessi presupposti di quelli annullati.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistono i contribuenti con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa o insufficiente ed illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo” assumendo che la motivazione non consente di comprendere, nel dettaglio, le ragioni della ritenuta non imponibilità di ciascuna delle operazioni rilevate dall’amministrazione finanziaria, mentre trattandosi di avviso di accertamento sintetico fondato sui risultati di indagini bancarie ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, i giudici regionali avrebbero dovuto indicare, per ogni versamento (e prelevamento) bancario, la prova analitica il cui onere gravava sui contribuenti della non imponibilità della operazione effettuate.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38; degli artt. 2697,2727,2728,2729 c.c.; degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, lamentando che pur essendo le risultanze delle indagini bancarie idonee a giustificare l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio, i contribuenti non avevano assolto all’onere che incombeva su di loro di fornire la prova analitica della non imponibilità delle operazioni effettuate.

3. I predetti motivi, strettamente connessi e suscettibili di esame congiunto, sono meritevoli di accoglimento.

4. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili; e ciò senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, giacchè, in forza della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la contraria presunzione di legge (relativa), attestando la ricorrenza di specifici costi deducibili con concreti elementi di prova, non mediante affermazioni, di carattere generale, semplici presunzioni o il richiamo all’equità. Alla presunzione di legge (relativa) va infatti contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all’equità” (cfr. Cass. Sez. V, n. 1898/2016; n. 6425/2011; n. 25365/2007). A norma dell’art. 109, comma 4, lett. b), ultimo periodo, i costi e le spese afferenti ricavi che non sono stati imputati al conto economico possono essere comunque dedotti soltanto se risultano da “elementi certi e precisi” con onere della prova a carico del contribuente.

1.5. Nel caso di specie la C.T.R. ha omesso di rilevare che i contribuenti non hanno assolto al suddetto onere probatorio e che gli stessi, a fronte dell’accertamento, sorretto dalla documentazione bancaria acquisita dalla Guardia di Finanza e indicata nel processo verbale di constatazione, non hanno fornito alcuna prova contraria in merito all’individuazione di singole movimentazioni già rendicontate in contabilità o estranee all’attività.

Con la sentenza impugnata, la C.T.R. si è limitata a respingere l’appello erariale unicamente in ragione del fatto che l’Ufficio IVA di Messina aveva annullato in autotutela gli avvisi di rettifica emessi, ai fini IVA, nei confronti della società Gamàs s.r.l. sulla scorta del medesimo p.v.c. della G.d.F. del 19.2.2001, da cui era poi scaturito l’avviso di accertamento oggetto dell’odierno giudizio. I generici riferimenti ad errori “di persona”, ad errori di “acquisizione dati”, di mancata considerazione dei pagamenti regolarmente acquisiti e di “errore materiale del contribuente”, pur se idonei a giustificare l’annullamento in autotutela di taluni avvisi di accertamento diversi da quello per cui è causa, non giustificano l’annullamento del presente avviso.

La C.T.R., infatti, ha omesso di esporre le concrete ragioni per le quali l’infondatezza dei rilievi ai fini IVA formulati nei confronti della Gamàs s.r.l. (della quale il M. era socio ed amministratore unico) fossero estensibili agli odierni contribuenti in relazione all’anno d’imposta per cui è causa.

Risultava per contro dal processo verbale di constatazione, che i predetti contribuenti non avevano fornito alcuna giustificazione delle movimentazioni bancarie per Lire 4.685.590.240 rilevate su un conto corrente presso l’Agenzia del M.P.S. di Tortorici e di altre operazioni di Lire 2.586.949 presso altra banca; ma i giudici di appello, estendendo tout court i motivi di annullamento degli avvisi di accertamento relativi a annualità diverse da quella per cui è causa, senza chiarire le ragioni della asserita sovrapponibilità delle diverse situazioni, ha reso una motivazione apparente in quanto inidonea a fornire una spiegazione esaustiva delle ragioni giustificanti la decisione di rigetto del gravame proposto dall’Ufficio.

1.6. E’ pertanto, errata la sentenza della C.T.R. che in violazione delle norme di legge indicate in rubrica ed in contrasto con i principi giurisprudenziali sopra enunciati, è pervenuta sic et simpliciter all’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.

Il ricorso va pertanto accolto con rinvio degli atti al giudice a quo, in diversa composizione, perchè provveda in conformità ai principi enunciati, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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