Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15160 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 22/07/2016), n.15160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.T.D., S.P., M.A.,

B.M. rappresentati e difesi per procura speciale a margine del

ricorso, dall’avv. Salvatore Di Pardo, elettivamente domiciliato in

Roma Piazza del Popolo n. 18, presso lo studio Regus Busines Centres

Italia;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– resistente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Bari depositato il 28

aprile 2014 (R.G. n. 452/2013);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

febbraio 2016 dal Presidente relatore Dott. Petitti Stefano.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Consigliere delegato della Corte d’appello di Bari, con decreto del 19 novembre 2013, rigettava la domanda di equa riparazione proposta da D.T.D., S.P., M.C., M.A., B.M. nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze in relazione ad un giudizio amministrativo iniziato nel 1998 e definito con sentenza depositata il 18 novembre 2011; ragione del rigetto la mancata presentazione nel giudizio presupposto dell’istanza di prelievo;

che avverso questo decreto D.T.D., S.P., M.C., M.A., B.M. proponevano opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter;

che la Corte d’appello, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione, ritenendo esatta la decisione adottata in sede monocratica, non essendo contestata la mancata presentazione della istanza nel giudizio presupposto;

che la Corte d’appello riteneva altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, all. 4;

che per la cassazione di questo decreto D.T.D., S.P., M.A., B.M. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

che il Ministero dell’economia e delle finanze non ha svolto attività difensiva, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i primi due motivi di ricorso, congiuntamente sviluppati, i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1, 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, art. 2 bis; violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 46 della CEDU, sostenendo che ai fini dell’equa riparazione non può essere rimproverata ai ricorrenti di un giudizio amministrativo la mancata attivazione di strumenti collaborativi per una più sollecita definizione del giudizio e richiamando sul punto giurisprudenza di questa Corte e della Corte EDU;

che, proseguono i ricorrenti, le novità introdotte dall’art. 54, comma 2, non potrebbe comunque incidere sugli atti anteriormente compiuti;

che con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione art. 6, par. 1, art. 41 CEDU, rilevando che nella specie era evidente la violazione della ragionevole durata del giudizio presupposto, protrattosi per oltre tredici anni;

che il ricorso è infondato;

che, quanto al quadro normativo di riferimento, si deve precisare quanto segue: a) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, in vigore dal 25 giugno 2008 (art. 85), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1, – in vigore dal 22 agosto 2008 -, nella sua versione originaria, disponeva: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 comma 2, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1 ter, lett. b);

b) in sede di conversione in legge, sono state apportate all’art. 54 le seguenti modifiche: “al comma 2, dopo le parole “art. 2, comma 1” sono inserite le seguenti: “della L. 24 marzo 2001, n. 89” e le parole “nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1 ter, lett. b)” sono soppresse”;

e) conseguentemente, il testo definitivo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, quale convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008, risulta il seguente: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2,”;

d) successivamente, al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 23, all. 4, – in vigore dal 16 settembre 2010 -, ha stabilito che, del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, “le parole “un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “l’istanza di prelievo di cui all’art. 81 c.p.a., comma 1, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”;

e) ancora successivamente, del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a, n. 6 (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 4,) – in vigore dall’8 dicembre 2011 -, ha disposto che: “al comma 23, le parole “81, comma 1” sono sostituite dalle seguenti “71, comma 2”;

f) la disposizione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, – in vigore dal 16 settembre 2010 – risulta del seguente testuale tenore: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71 c.p.a., comma 2, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”;

g) per effetto delle modificazioni introdotte dalla L. n. 208 del 2015, nel testo della L. n. 89 del 2001 (art. 6, comma 2 ter, introdotto dalla L. del 2015, in vigore dal 1 gennaio 2018), ” del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato al D.L. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 23, all. 4, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all’art. 2, comma 2 bis”;

che, questo essendo il quadro normativo di riferimento, è del tutto evidente che in base al principio tempus regit actum:

1) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 25 giugno 2008, si applica il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2”;

2) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 16 settembre 2010, si applica – invece – lo stesso D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71 c.p.a., comma 2, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”;

3) non rileva nel presente giudizio la previsione di cui della L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2 ter, applicandosi essa ai soli giudizi amministrativi per i quali il termine di ragionevole durata sia violato alla data del 31 ottobre 2016;

che nel caso di specie la disposizione deve essere applicata nella formulazione di cui sub 2), essendo il giudizio presupposto stato introdotto dopo il 16 settembre 2010;

che le domande proposte dopo il 16 settembre 2010 sono soggette all’applicazione del seguente principio: “in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, all. 4, nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima” (Cass. n. 3740 del 2013);

che non osta a tale conclusione il rilievo per cui, posto che il testo dell’art. 54, comma 2, come vigente alla data del 16 settembre conteneva un errore nella individuazione della disposizione normativa richiamata e posto che tale errore è stato corretto dal citato D.Lgs. n. 195 del 2011, pubblicato nella G.U. del 23 novembre 2011, prima della entrata in vigore di tale ultima disposizione correttiva non si sarebbe potuto verificare l’effetto previsto del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato al D.Lgs. n. 104 del 2010, all. 4, con la conseguenza che avrebbe errato la Corte d’appello nel dichiarare improponibile il ricorso;

che trova, infatti, applicazione il principio per cui “in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, sull’applicazione della condizione di proponibilità del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, come modificato al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 23, all. 4, non incide la disposizione correttiva di cui del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a, n. 6, dovendosi ritenere, fin dall’inizio chiara e tale da non generare dubbi la volontà del legislatore di fare dipendere comunque dalla presentazione dell’istanza di prelievo la proponibilità della domanda di equa riparazione” (Cass. n. 19476 del 2014);

che, dunque, deve escludersi che, nella specie, la Corte d’appello abbia applicato retroattivamente la disposizione correttiva, avendo invece valorizzato, quale condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, la esplicita previsione della necessaria presentazione della istanza di prelievo, come disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel testo introdotto del D.Lgs. n. 104 del 2010, all. 4;

che non può neanche dubitarsi della legittimità costituzionale della detta disposizione, avendo questa Corte già avuto modo di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, come modificato al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 23, all. 4, che, per i giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010, qualifica la presentazione dell’istanza di prelievo come condizione di proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione, dal momento che l’istanza medesima manifesta l’interesse della parte ad una rapida definizione della domanda di giustizia e la norma in questione non determina irragionevoli disparità di trattamento, nè lesione alcuna dei principi del giusto processo e del diritto di difesa (Cass. n. 26262 del 2013; Cass. n. 1092 del 2015; Cass. n. 11098 del 2015);

che del pari manifestamente infondata appare la questione con riferimento all’art. 3 Cost., atteso che il criterio di discrimina nella applicazione di diverse discipline normative basato su dati cronologici non può dirsi, a meno che non sia affetto da manifesta arbitrarietà intrinseca, fonte di ingiustificata disparità di trattamento, poichè lo stesso naturale fluire del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche (Corte cost. ord. n. 49 del 2012; sent. n. 273 del 2011);

che, d’altra parte, non può non rilevarsi che, essendo il giudizio amministrativo presupposto pendente alla data del 16 settembre 2010 ed essendo la domanda di equa riparazione stata depositata nel giugno 2013, non è neanche a parlarsi di applicazione retroattiva della citata disposizione, dal momento che la parte era pienamente in condizione di porre in essere la sopravvenuta condizione di proponibilità della domanda prima di depositare il ricorso per equa riparazione;

che, coerentemente con questa conclusione, questa Corte ha infatti ritenuto che nel caso in cui nel giudizio presupposto si sia verificato il presupposto processuale della domanda di equa riparazione ai sensi del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 2008, deve escludersi che il periodo di tempo decorso anteriormente alla avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo sia irrilevante al fine del computo del termine di durata ragionevole del giudizio (Cass. n. 25447 del 2013);

che neanche può ritenersi non manifestamente infondata la questione con riferimento all’art. 117 Cost., comma 1, in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, atteso che non è la previsione normativa della necessaria manifestazione di interesse alla prosecuzione del giudizio amministrativo, nella specifica forma della istanza di prelievo, quale condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione della irragionevole durata di un giudizio amministrativo, a determinare il diniego di accesso alla tutela indennitaria – trattandosi di prescrizione del tutto coerente con la finalità di far sì che la allegata sofferenza per la irragionevole durata di un giudizio trovi un proprio sicuro riscontro nell’attivazione degli strumenti sollecitatori ai quali l’ordinamento processuale amministrativo consente di fare ricorso – ma la mancata attivazione di detti strumenti, come delineati, non irragionevolmente, dal legislatore (Casa. n. 19476 del 2014, cit.);

che, in conclusione, poichè il processo amministrativo era ancora in corso alla data del 16 settembre 2010, non si è verificata alcuna applicazione retroattiva della nuova disciplina che prevede, per i processi amministrativi pendenti, la presentazione dell’istanza di prelievo, manifestante l’interesse della parte ad una rapida definizione della domanda di giustizia, come condizione di procedibilità della richiesta di equa riparazione per il ritardo occorso nel processo presupposto;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al art. 13, comma 1 quater, T.U., approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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