Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15160 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. III, 22/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.O., CRUCIANI SRL in liquidazione in persona del

liquidatore pro-tempore e SOTEXPIN ITALIA SRL in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELLA BALDUINA 114, presso lo studio dell’avvocato MARRAPESE CLAUDIO,

che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

YAMAHA MOTOR ITALIA SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI 81,

presso lo studio dell’avvocato MAINI ALESSANDRO AMEDEO IWAN, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERT RUDEK, giusta

procura generale alle liti per atto notaio Mascheroni di Milano, in

data 31.10.2008, n. rep. 4.004, che viene allegata in atti;

– resistente –

e contro

FINEUROPA IMMOBILIARE SRL YAMAHA MOTO ROMA del Gruppo LODA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7288/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 7.3.09,

depositata l’1/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore Cons. Antonio Segreto, Letti gli atti depositati.

Osserva:

1. C.O., la Cruciani s.r.l. in liquidazione e la Sotexpin Italia s.r.l. hanno proposto regolamento necessario di competenza avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 7288/2009, comunicata il 22.6.2009, con la quale il tribunale detto dichiarava la propria incompetenza territoriale, in favore del tribunale di Monza.

Il ricorso veniva notificato a Yamaha Motor Italia s.p.a. (che ha presentato memoria) ed a Fineuropa immobiliare s.r.l. Yamaha moto Roma del gruppo Loda.

2. Il ricorso per regolamento va dichiarato inammissibile, per mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie, essendo stato il regolamento proposto avverso un provvedimento che era stato pubblicato l’1.4.2009 e, quindi, prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che ha abrogato il predetto art. 366 bis c.p.c..

Hanno ritenuto le S.U. di questa Corte che l’art. 366 bis c.p.c..

che prevede espressamente che l’illustrazione dei motivi di ricorso in Cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione del quesito di diritto, si estende anche a ricorsi diversi da quello ordinario, e in particolare al ricorso per regolamento di competenza, al ricorso per revocazione, ai ricorsi avverso le decisioni dei Giudici speciali per motivi attinenti alla giurisdizione e ai ricorsi in materia elettorale, mentre non si applica al regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. civ., Sez. Unite, 11/02/2008, n. 3171).”

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che, quindi, va dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento;

che le spese seguono la soccombenza.

PQM

visto l’art. 375 c.p.c..

Dichiara inammissibile il ricorso per regolamento.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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