Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15160 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15160 Anno 2015
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: DORONZO ADRIANA

SENTENZA
sul ricorso 23063-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015

contro

1914

GIACOBBO ANTONELLA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2036/2008 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 20/07/2015

di ROMA, depositata il 23/10/2008 r.g.n. 360/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/04/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANA
DORONZO;
udito l’Avvocato MIRENGHI MICHELE per delega Perball

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto.

FIORILLO LUIGI;

Udienza del 30 aprile 2015
Presidente Di Cerbo
Relatore Doronzo
R.G. n. 23063/09
Poste Italiane s.p.a. c/ Giacobbo

1. Il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da
Antonella Giacobbo, dichiarava la nullità del termine apposto al
contratto di lavoro subordinato stipulato in data 4/6/1998 dalla ricorrente
ro
S.p.A. per “necessità di
con
espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel
periodo giugno-settembre”e condannava la società al pagamento in
favore della lavoratrice delle retribuzioni maturate dalla notifica del
ricorso introduttivo del giudizio sino alla data di pubblicazione della
sentenza.
Con
sentenza depositata in data 23/10/2008, la Corte d’appello di Roma,
2.
in parziale accoglimento dell’appello proposto da Poste italiane
dichiarava la nullità del termine apposto al contratITs vtiPulgió””
dall’appellante e dalla Giacobbo con decorrenza dal 24/11/1998 per
“esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e
rimodulazione degli assetti occupazionali in corso…”; per l’effetto,
dichiarava intercorso tra le parti un unico rapporto di lavoro a tempo
indeterminato dalla predetta data; confermava la statuizione del tribunale
in ordine al risarcimento del danno; condannava infine la Poste italiane
s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di appello.
3. Contro la sentenza, Poste italiane s.p.a. propone ricorso per cassazione
affidato a due motivi. L’intimata non svolge attività difensiva. Il collegio
autorizza la motivazione semplificata.
4. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza per violazione e
falsa applicazione dell’art. 23 della legge n. 56/1987, dell’art. 8 C.C.N.L.
26 novembre 1994, nonché degli accordi sindacali del 25 settembre
1997, del 16 gennaio 1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, del 24
maggio 1999 e del 18 gennaio 2001, in connessione con gli artt. 1362 ss.
c.c., nella parte in cui ha ritenuto la nullità del termine apposto al
contratto in esame in quanto stipulato (per “esigenze eccezionali…”)
oltre la scadenza ultima fissata dagli accordi collettivi attuativi
dell’accordo aziendale del 25 settembre 1997 (30 aprile 1998) ed
all’uopo sostiene la insussistenza di tale scadenza e la natura meramente
ricognitiva dei detti accordi.
5. Con il secondo motivo, denuncia l’omessa ed insufficiente motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360,
n. 5 c.p.c., sul presupposto che la Corte non avrebbe esattamente
individuato le fonti in base alle quali ha tratto la convinzione

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Udienza del 30 aprile 2015
Presidente Di Cerbo
Relatore Doronzo
R.G. n. 23063/09
Poste Italiane s.p.a. c/ Giacobbo

dell’esistenza di un termine finale di efficacia dell’accordo integrativo
del 25 settembre 1997, né avrebbe esposto le ragioni circa la sussistenza
(asserita) di un rapporto tra il contratto collettivo, l’accordo sindacale del
25 settembre 1997 ed i successivi accordi attuativi, in relazione al
supposto limite temporale cui sarebbero subordinate le assunzioni a
termine.
6. Entrambi i motivi, che si ritiene di trattare congiuntamente stante la loro
logica connessione, sono infondati in base all’indirizzo ormai
consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al
sistema vigente anteriormente al C.C.N.L. del 2001 ed al d.lgs. n. 368
del 2001) (v. per tutte, Cass., 11 febbraio 2014, n. 3045).
7. Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006, n. 4588, è stato
precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23
della legge n. 56 del 1987, del potere di definire nuovi casi di
assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del
1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame
congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro
idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro
diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di
lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo
indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare
ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o
di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori
ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione
data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo
determinato” (v. Cass. 4 agosto 2008, n. 21063, v. anche Cass. 20 aprile
2006, n. 9245, Cass. 7 marzo 2005, n. 4862, Cass. 26 luglio 2004, n.
14011).
“Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei
contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo
questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a
quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano
della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da
questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008, n. 21062, Cass.
23 agosto 2006, n. 18378).
In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia
stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del
contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della
clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006,
n. 18383, Cass. 14 aprile 2005, n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004, n.
2866).
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In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e
come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di
dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997,
integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo
accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno
convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria,
relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente
ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in
corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che
deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il
30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con
la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a
tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n.
230″ (v., fra le altre, Cass., I ottobre 2007, n. 20608; Cass., 28
novembre 2008, n. 28450; Cass., 4 agosto 2008, n. 21062; Cass., 27
marzo 2008, n. 7979, Cass. N. 18378/2006 cit.).
In applicazione di tale principio i motivi devono essere respinti.
8. L’assenza di una qualsivoglia censura riguardante le conseguenze
economiche della nullità del termine preclude l’applicabilità nel presente
giudizio dello ius superveniens, rappresentato dall’art. 32, commi 5 0 , 6°
e 7°, della legge 4 novembre 2010 n. 183. Al riguardo, infatti, come
questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce
condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo
ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una
nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in
qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel
ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui
perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio
2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070). In tale contesto, è
altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche
indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad
essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua
propria (v. Cass., n. 3045/2014, cit.; Cass. 4 gennaio 2011, n. 80 cit.).
Orbene, per le ragioni sue espresse, tale condizione non sussiste nella
fattispecie.
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nessun provvedimento sulle
spese deve essere adottato, non avendo la parte intimata svolto attività
difensiva.
P.Q.M.

.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Roma, 30 aprile 2015
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Udienza del 30 aprile 2015
Presidente Di Cerbo
Relatore Doronzo
R.G. n. 23063/09
Poste Italiane s.p.a. c/ Giacobbo

Il Presidente
Dr. Vincenzo Di Cerbor”
(1-4,

Il Consigliere estensore
dr. Adriana Doronzo

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