Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15160 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/06/2017, (ud. 16/02/2017, dep.20/06/2017),  n. 15160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25979/2013 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SFORZA

PALLAVICINI N. 18, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO CARMINE

RAO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA (OMISSIS) in persona del Direttore Generale p.t. Dott.

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DEL POLICLINICO

155, ((OMISSIS) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO), rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO NARDELLA giusta procura speciale a margine del

controricorso;

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5179/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Tribunale di Roma, con sentenza dell’11 maggio 2006, condannava il Ministero della Salute al risarcimento dei danni subiti da G.M. e dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’azienda (OMISSIS) e del Ministero del Tesoro, riconoscendo l’inadempimento del Ministero della Salute rispetto alla menomazione rappresentata dalla circostanza che l’attrice aveva contratto il virus HCV, epatite C, a seguito di una trasfusione da sangue infetto eseguita nel (OMISSIS) presso il Policlinico, i cui sintomi si erano manifestati otto anni dopo. Il nesso causale con la trasfusione era stato accertato dalla Commissione medica ospedaliera in data (OMISSIS);

avverso tale decisione aveva proposto appello il Ministero della Salute chiedendo dichiararsi la carenza di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto, il rigetto della domanda, l’esclusione del risarcimento del danno morale e la compensazione con l’indennizzo già percepito;

con sentenza pubblicata il 22 ottobre 2012 la Corte d’Appello di Roma in accoglimento del secondo motivo di appello respingeva la domanda proposta dalla G., perchè il diritto azionato era estinto per prescrizione, compensando le spese del doppio grado di giudizio;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione G.M. sulla base di sette motivi;

resistono l’azienda (OMISSIS) e il Ministero della Salute con separati controricorsi;

la ricorrente deposita memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e l’Azienda (OMISSIS) si costituisce con nuovo difensore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con le memoria da ultimo depositata parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuto decesso della G.. La circostanza non incide sulla ritualità del contraddittorio poichè nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016, Rv. 638717-01);

con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione falsa applicazione degli artt. 101, 102, 103, 161, 165, 171, 347, 348, 331, 332 e 112 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio in ordine alla nullità dell’intero procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Il giudice di appello avrebbe violato le norme in tema di costituzione in giudizio poichè non sarebbe stato rispettato il termine di 10 giorni, decorrente dalla prima notifica, per l’iscrizione a ruolo del giudizio di appello. Sotto altro profilo la Corte avrebbe ritenuto non necessario il litisconsorzio riferito alla posizione del Ministero dell’Economia, quale commissario liquidatore dell’azienda (OMISSIS), un soggetto non destinatario della notifica dell’atto di appello;

il motivo è inammissibile per sovrapposizione dei motivi avendo il ricorrente indicato ben 12 norme violate e tre ipotesi tra quelle previste all’art. 360 c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro (Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790). Il motivo è, altresì, inammissibile, per entrambi i profili lamentati dalla ricorrente, perchè si tratta di una doglianza nuova non sottoposta al giudice di appello. Nella decisione impugnata non vi è alcun riferimento alla tardività della costituzione e alla posizione del Ministero quale commissario liquidatore del (OMISSIS); in terzo luogo le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza non avendo la ricorrente documentato i termini relativi alla costituzione dell’appellante e alla qualifica del Ministero;

con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando che la Corte d’Appello non avrebbe preso in esame il profilo della responsabilità contrattuale dedotto;

Il motivo è inammissibile perchè la sentenza impugnata è stata pubblicata il 22 ottobre 2012, quindi oltre il termine del 300 giorno dall’entrata in vigore della legge che ha modificato dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Il vizio di motivazione non è più deducibile in questa sede dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Ai sensi del nuovo testo normativo (in vigore dall’8.9.12) la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare il fatto storico il cui esame è stato omesso, il dato testuale o extra testuale, da cui risulti l’esistenza, il come e il quando tale fatto è stato oggetto di discussione tra le parti e la decisività dello stesso (Cassazione, Sezioni Unite, 22 settembre 2014 n. 19881);

con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 163, 167 e 342 c.p.c. e art. 2938 c.c., in relazione all’art. 360, n. 4, rilevando che il Ministero aveva formulato l’eccezione di prescrizione riferendola alla data della trasfusione (1969) e alla non configurabilità di un fatto costituente reato;

il motivo è manifestamente infondato perchè come risulta dal testo riportato tra virgolette dalla stessa ricorrente l’eccezione di prescrizione riguarda, sia l’insussistenza di un’ipotesi di reato, sia “l’intervenuta maturazione della prescrizione quinquennale eccepita”. In ogni caso la questione è, altresì, infondata poichè la Corte d’Appello ha correttamente applicato il termine di prescrizione quinquennale facendolo decorrere, non dalla data della trasfusione (1969) come richiesto dal Ministero nel giudizio di primo grado, ma da quella della domanda di indennizzo alla Commissione medico ospedaliera;

con il quarto motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il giudice di appello omesso di motivare riguardo alla ritenuta fondatezza di una eccezione mai formulata da controparte;

il motivo è inammissibile per le ragioni dedotte con riferimento alla seconda doglianza;

con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2938, 2947 e 2697 c.c, nonchè dell’art. 167 c.p.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il Ministero era onerato di formulare l’eccezione nel termine di decadenza e di allegare il fatto costitutivo da cui traeva origine l’eccezione;

il motivo è assorbito avendo ad oggetto le medesime doglianza di quelli precedenti;

con il sesto motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1218, 1363, 1367, 1176, 1218, 2043, 2050, 2055, 2087, 2036, 2946, 2947, 2697, 2934 e 2935 c.c., nonchè degli artt. 32 e 37 Cost., degli artt. 40 e 41 c.p., art. 163 c.p.c., L. n. 592 del 1967, art. 1, D.P.R. n. 1265 del 1971, L. 2 marzo 1978 n. 833, D.L. n. 443 del 1987 e degli artt. 3 e 5 della Carta dell’Unione Europea, in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Rileva la ricorrente che, dal contenuto delle decisioni di merito, emergerebbe un inadempimento di natura contrattuale, con conseguente termine prescrizionali decennale. Quanto al vizio di motivazione, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato che in sede di consulenza tecnica d’ufficio sarebbe emersa una ulteriore malattia, che avrebbe escluso la decorrenza del termine di prescrizione;

il motivo è inammissibile per commistione e sovrapposizione di ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per le ragioni già illustrate con riferimento al primo motivo di ricorso. E’ altresì inammissibile con riferimento all’azione contrattuale, per quanto già evidenziato nei motivi precedenti e con riferimento al vizio di motivazione per le medesime ragioni. Sotto tale profilo è anche inammissibile per difetto di autosufficienza, limitandosi a un rinvio al contenuto della consulenza tecnica d’ufficio della quale non viene riportato alcun passaggio;

con il settimo ed ultimo motivo denuncia la violazione degli artt. 2935, 2943, 2944 e 2967 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5 e del D.M. n. 132 del 2009, in relazione all’art. 360 c.c., n. 3, oltre al vizio di motivazione di cui al successivo n. 5. Sotto il primo aspetto la domanda, la visita e il decreto della Commissione medica ospedaliera, avrebbero interrotto il decorso della prescrizione quinquennale poichè con il decreto si riconosceva l’inadempimento colpevole del Ministero. Quanto al secondo aspetto, la Corte territoriale avrebbe dovuto invitare le parti al procedimento di mediazione delegata;

il secondo profilo è inammissibile per le ragioni già espresse con riferimento al vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato. Quanto al primo profilo la deduzione è manifestamente infondata poichè, come puntualmente evidenziato dalla Corte territoriale (pagina 8 della sentenza), il riconoscimento dell’indennità prevista dalla L. n. 210 1992, prescinde da ogni valutazione riguardo alla condotta colposa o illecita, dal danno e dal nesso causale e non può costituire ipotesi di riconoscimento in conseguenza del quale interrompere il termine di prescrizione;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidandole in favore di ciascuna parte, in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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