Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15160 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15160 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

Data pubblicazione: 02/07/2014

ORDINANZA
sul ricorso 9562-2013 proposto da:
SIGNORINO VENANZIO(SGNVNZ78B06H703T) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA 91, presso lo studio
dell’avvocato D’ALESSIO FRANCESCA, rappresentato e difeso
dall’avvocato DANIELE RAFFAELE, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –

Contro
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – Società con socio unico in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;

sí?

- controricorrente avverso la sentenza n. 6812/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 18.9.2012, depositata 1’8/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Fatto e diritto
1.- La Corte d’Appello di Roma , con la sentenza in epigrafe riportata,
accogliendo il gravame proposto da Venanzio Signorino ha escluso che
il rapporto di lavoro si fosse risolto per mutuo consenso; ha accertato
l’illegittimità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti dal
21 febbraio al 21 aprile 2002; ha escluso, infine, che la comunicazione
della cessazione del rapporto dovesse essere impugnata a norma
dell’art. 6 della L. n. 604/1966. Quanto alle conseguenze dell’accertata
nullità del termine apposto, ha ritenuto applicabile l’art. 32 comma 5
della 1. n. 183 del 2010 e condannato la società al pagamento
dell’indennizzo che ha quantificato in un importo pari a 3,5 mensilità
oltre rivalutazione ed interessi “fermo il diritto alle retribuzioni con
rivalutazione ed interessi per il periodo successivo per effetto
dell’intervenuta conversione del rapporto”.
2.- Per la cassazione della sentenza ricorre Venanzio Signorino che
articola un unico motivo con il quale denuncia la violazione degli artt.
112, 115, 116 e 132 c.p.c. denunciando l’esistenza di un contrasto tra
motivazione e dispositivo.
La Società Poste Italiane resiste con controricorso che però risulta
tardivamente notificato solo il 29.11.2013 ed è perciò inammissibile.
3.-

Tanto premesso si osserva che con il ricorso è denunciata

l’esistenza di un contrasto tra dispositivo e motivazione che si

Ric. 2013 n. 09562 sez. ML – ud. 12-05-2014
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12/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

sostanzia in una omessa pronuncia su alcune delle domande che, dalla
lettura della sentenza impugnata, risultano proposte in giudizio.
Costituisce ius receptum che nel rito del lavoro il dictum si esprime nel
dispositivo della sentenza letto in udienza, il quale assume rilevanza
autonoma in quanto contenente gli elementi del comando giudiziale

(cfr. ex plurimis: Cass. 15.1.96 n. 279; 30.07.92 n. 9131; Cass. 22.1.88
n. 505). Il principio dell’interpretazione del dispositivo della sentenza
mediante motivazione (Cass. 8.03.07 n. 5337), benché applicabile
anche nel rito del lavoro, poi, non può sanare contrasti irriducibili fra
motivazione e dispositivo dovendo in tal caso darsi la prevalenza al
secondo che, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza,
cristallizza stabilmente la statuizione emanata nella concreta fattispecie
(Cass. 12.10.98 n. 10095).
Ciò premesso si osserva che nel dispositivo letto in udienza non è
contenuta alcuna statuizione su alcune delle domande ed in specie con
riguardo all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto,
alla conversione del contratto a tempo indeterminato dal 1.7.2000, alla
condanna al ripristino del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni
maturate dalla messa in mora all’effettiva ripresa del rapporto ed infine
alla condanna al pagamento degli accessori dovuti per legge.
4.- Si tratta di una omissione che vizia la sentenza rendendola nulla e
comporta la necessità di un nuovo esame da parte della Corte di
merito.
5.- Ne segue che la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di
appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle
spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
LA CORTE
Ric. 2013 n. 09562 sez. ML – ud. 12-05-2014
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che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle
spese del presente giudizio di legittimità.

DEPOSITATO IN ~AMA

Così deciso in Roma il 12 maggio 2014

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