Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1516 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Aurelia

190, presso l’avv. Testa Cesare, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte (Torino), Sez. 19, n. 9/19/01 del 26 febbraio 2001,

depositata il 28 marzo 2001, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Vista l’istanza presentata dalla parte ricorrente con la quale chiede dichiararsi la materia del contendere, dichiarando di essersi avvalsa della definizione della lite ai sensi della L. 289 del 2002, art. 12;

Vista la documentazione depositata in allegato alla predetta istanza dalla quale risulta il pagamento delle somme richieste dal concessionario per la definizione della controversia;

Ritenuto che debba dichiararsi cessata la materia del contendere e trattandosi di definizione della controversia per condono, sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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