Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1516 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1516 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19443/2016 R.G. proposto da
International Rent s.r.l. e Ortenzi Violet, rappresentate e difese
dall’Avv. Leonardo Brasca, elettivamente domiciliate presso il suo
studio in Roma alla via Cola di Rienzo n. 212, per procura in calce
al ricorso;
– ricorrenti contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 413/35/16 depositata il 28 gennaio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 6 dicembre 2017.
Letta la memoria depositata dalle ricorrenti, che insistono per
l’accoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 22/01/2018

ATTESO CHE
– Circa gli avvisi di accertamento per maggior reddito d’impresa e
partecipazione loro notificati per l’anno d’imposta 2006,
International Rent s.r.l. e la socia Violet Ortenzi impugnano per
cassazione il rigetto dell’appello proposto contro il rigetto
dell’impugnazione di primo grado.
– Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.

il secondo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per
carenza assoluta di motivazione sui costi ripresi a tassazione: il
motivo è infondato, poiché il giudice d’appello ha dichiarato
legittima la ripresa dei costi per spese telefoniche, lavori edili e
pubblicità mercé una

ratio decidendi

ben identificabile,

focalizzata sull’onere della prova di inerenza gravante sul
contribuente; non si rileva l’imperscrutabilità della

ratio che

rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass. SU
22232/2016 Rv. 641526) e le censure di ricorso finiscono per
attingere la sufficienza motivazionale, insindacabile nel regime
minimale dell’art. 360 n. 5 c.p.c. nov. (Cass. SU 8053/2014 Rv.
629830, Cass. SU 8054/2014 Rv. 629833).
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 42 d.P.R.
600/1973, artt. 5 e 7 I. 212/2000, per aver il giudice d’appello
dichiarato idonea la sottoscrizione degli avvisi: il motivo è
inammissibile, poiché dalla narrativa del ricorso si evince che i
contribuenti stigmatizzarono nei gradi di merito l’assenza della
delega di firma e solo in sede di legittimità ne hanno
specificamente lamentato il contenuto “in bianco”; laddove una
questione giuridica implicante accertamenti di fatto non sia
trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la propone in
sede di legittimità deve specificare quando l’ha allegata innanzi
al giudice di merito, onde evitare la statuizione di inammissibilità
per novità della censura

(ex multis, Cass. 14590/2005 Rv.

583443, Cass. 20518/2008 Rv. 604230, Cass. 8206/2016 Rv.
639513).
2

Anteposto nell’esame per il carattere potenzialmente assorbente,

La memoria depositata dalle ricorrenti non incide sulle superiori
considerazioni; insistendo sull’accoglimento del ricorso, essa
esclude la volontà di rinunciarvi agli effetti della definizione
agevolata del carico ex art. 6 d.l. 193/2016 (definizione pur
richiesta come emerge da nota erariale del 21 novembre 2017) e
parimenti esclude la volontà di avvalersi dell’ulteriore
sospensione processuale agli effetti della definizione agevolata

già disposta fino al 10 ottobre 2017 con ordinanza 21587/2017
della Corte).
Il ricorso deve essere respinto, con aggravio di spese processuali
e raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rifondere
all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che
liquida in C 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che i ricorrenti hanno l’obbligo di versare l’ulteriore
importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017.

della controversia ex art. 11 d.l. 50/2017 (dopo la sospensione

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