Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1516 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. I, 21/01/2011, (ud. 29/09/2010, dep. 21/01/2011), n.1516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.K., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere

Flaminio 76, presso l’avv. Antonella Faieta, rappresentato e difeso

dall’avv. CAZZOLA Giampaolo, del Foro di Verona per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI VERONA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona

del Prefetto pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Verona in data 21 aprile

2009, nel procedimento n. 3201/2009 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 29 settembre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona dell’Avvocato

Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. L.K., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti della Prefettura di Verona, avverso il decreto del Giudice di Pace di Verona in data 21 aprile 2009, che ha respinto l’opposizione dello straniero al decreto di espulsione emesso il 3 marzo 2009 dal Prefetto di Verona;

1.1. la Prefettura intimata ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. il ricorso appare inammissibile; il Giudice di pace ha respinto l’opposizione sulla base di due distinte e autonome argomentazioni, ciascuna delle quali e’ idonea a sorreggere la motivazione della decisione: da un lato ha affermato che non risulta in atti che il ricorrente abbia richiesto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia; sotto altro profilo ha osservato che il permesso di soggiorno non puo’ essere concesso quando il congiunto sia un minore;

il ricorrente ha censurato solo la seconda delle due anzidette motivazioni e l’omessa impugnazione della prima ratio decidendi rende inammissibile il ricorso, in quanto l’unica censura sollevata, anche se fondata, non potrebbe comunque condurre all’annullamento della decisione, stante la definitivita’ dell’altra motivazione non impugnata;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente, secondo soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale del Governo, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 29 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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