Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1516 del 20/01/2017
Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.20/01/2017), n. 1516
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1592-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’Avvocato FRANCESCO D’ANGELO con studio in CASERTA VIA C.
ROSAROLL 70 (avviso postale ex art. 135), giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 350/2011 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA,
depositata il 21/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’ANGELO che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
C.C., esercente la professione di medico di medicina generale convenzionato con la ASL, presentava istanza di restituzione dell’Irap versata per gli anni dal 2000 al 2004, allegando I’ inesistenza del presupposto impositivo della autonoma organizzazione. A seguito del silenzio-rifiuto della Agenzia delle Entrate, proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo accoglieva con sentenza n. 438 del 2008.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 21.10.2011.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, con unico motivo, per violazione del D.Lgs. n. 446 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, considerato che il contribuente si è avvalso in modo non occasionale del lavoro di una inserviente.
C.C. resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi). (Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, Rv. 639529).
La stessa Agenzia delle Entrate ricorrente afferma che la persona assunta alle dipendenze del medico di base svolgeva un lavoro subordinato, meramente esecutivo, di “inserviente”.
La natura controversa della questione, che ha richiesto l’intervento delle S.U., giustifica la compensazione delle spese.
PQM
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017