Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15159 del 22/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 22/07/2016), n.15159
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25681/2014 proposto da:
T.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SIMON BOCCANEGRA, 8, presso lo studio dell’avvocato MELINA MARTELLI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO
TALLARICO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 9822/2013 R.A.C.C. del TRIBUNALE di PADOVA del
26/03/2013, depositata l’08/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Melina Martinelli difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
T.G.P. propone ricorso per cassazione contro il Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso, avverso l’ordinanza del Tribunale di Padova ex art. 348 bis c.p.c., che ha dichiarato inammissibile l’appello per la non sussistenza di probabilità di accoglimento posto che la polizza che copriva l’auto del ricorrente era a frazionamento semestrale e non scadeva al 10.11.2013 con applicazione della proroga di 15 giorni ma il 10.5.2013.
Il ricorrente denunzia: 1) omesso esame di fatto decisivo perchè il Giudice di appello ha mal interpretato il verbale supponendo fosse stato elevato nel 2013 anzicchè nel 2012; 2) violazione di norma di diritto perchè il giudicante non ha tenuto conto del fatto che l’art. 1901 c.c., è norma inderogabile e non esclude l’obbligo di risarcimento da parte della Compagnia; 3) violazione di norma di diritto perchè vigendo la copertura non poteva essere contestato l’art. 193 C.d.S.; 4) violazione di norma di diritto ed omesso esame di fatti decisivi perchè la copertura esisteva ancora per tredici ore e mezzo.
Le censure sono inammissibili.
Nel caso di specie, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., a seguito dell’ordinanza di inammissibilità, è previsto il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado nel termine indicato.
E’vero che può impugnarsi anche l’ordinanza di inammissibilità per vizi propri (Cass. n. 7372/2014) ma nella specie si esula da tale ipotesi.
La sentenza di primo grado, come eccepisce il controricorrente, aveva rilevato che la polizza era valida dal 26.11.2012 mentre la sanzione era del 25.11.2012.
Ciò premesso il riferimento nell’ordinanza di inammissibilità al 2013 costituirebbe in astratto un errore revocatorio mentre lo stesso controricorrente lo definisce lapsus calami irrilevante attesa la mancata impugnazione della sentenza di primo grado con la conseguente inammissibilità del primo motivo ma anche dei successivi.
In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna alle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 500 oltre spad dando atto della sussistenza ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016