Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15159 del 20/06/2017

Cassazione civile, sez. III, 20/06/2017, (ud. 16/02/2017, dep.20/06/2017),  n. 15159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25432/2013 proposto da:

P.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AURELIANA 2, presso lo studio dell’avvocato ELETTRA BRUNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO CARMELO MARIA IMPELLUSO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3079/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con atto di citazione in appello il Ministero della Salute, del Lavoro e della Previdenza Sociale, aveva proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 29 dicembre 2011 con la quale era stata accolta la domanda formulata da P.B. di risarcimento dei danni subiti a causa dell’infezione da HIV contratta a seguito di trasfusioni da emoderivati, condannando il Ministero al pagamento della somma di Euro 350.000 oltre spese;

con sentenza pubblicata il 26 settembre 2012 la Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava prescritto il diritto al risarcimento del danno, rigettando la domanda con condanna dell’attore al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;

la Corte territoriale aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dal giorno in cui la malattia era percepita o avrebbe potuto essere percepita, quale danno ingiusto, usando l’ordinaria diligenza e, in particolare, da una data antecedente a quella di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del rapporto di causalità tra malattia e trasfusione e ciò sulla base della documentazione in atti, attestante l’esistenza di una patologia da virus HIV in soggetto emotrasfuso;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione P.B. sulla base di cinque motivi. Resiste in giudizio il Ministero della Salute con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo il ricorrente deduce violazione del giudicato interno ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 4, rilevando che il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di prescrizione ritenendo applicabile il termine prescrizionale di sei anni, sul presupposto che l’attore era rimasto vittima del reato di lesioni colpose gravissime, mentre il Ministero, impugnando la decisione, aveva contestato solo il punto in cui il primo giudice aveva erroneamente determinato il termine di decorrenza della prescrizione. Sotto altro verso il riferimento contenuto nella decisione del Tribunale ad un termine quinquennale, costituirebbe solo un obiter dictum non rilevante;

il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza poichè il ricorrente non trascrive il contenuto dell’atto di appello del Ministero della Salute (in realtà si limita a indicare soltanto la frase riportata e a localizzare l’atto come all. 1). In ogni caso, non riporta la motivazione della sentenza di primo grado in base alla quale, secondo il suo assunto, la decisione avrebbe dato per scontata la prescrizione di sei anni, nonostante il riferimento, contenuto nello stesso primo motivo, ad una motivazione del primo giudice riferita al termine quinquennale;

con il secondo motivo il ricorrente deduce l’erronea individuazione dell’exordium prescriptionis sotto il duplice profilo dell’ammissibilità di un’eccezione non qualificabile in questi termini e dell’errata decorrenza del termine, da un momento in cui il diritto del danneggiato non avrebbe potuto essere fatto valere. Sotto il primo profilo ritiene irrituale la decorrenza della prescrizione riferita alla data in cui la malattia sarebbe stata diagnosticata al danneggiato, non facendo riferimento al profilo della consapevolezza della riferibilità dell’infezione alla trasfusione. Sotto il secondo profilo la Corte territoriale ha fatto decorrere il termine dal momento in cui si è verificato il danno, ma non anche la possibilità di riferire quel danno al fatto dell’amministrazione;

il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni: innanzitutto si tratta di profilo nuovo, non avendo il ricorrente dimostrato di avere posto tale questione già davanti al Tribunale quale giudice di prime cure, poichè la censura si riferisce alla comparsa di costituzione del Ministero. Non vi è traccia di tale questione nella sentenza di appello. Inoltre, anche tale motivo è viziato da difetto di autosufficienza, poichè il ricorrente si limita a individuare, quale unico momento dell’eccezione di prescrizione, quello riportato in ricorso secondo cui “la prescrizione incomincia a decorrere dal momento in cui al privato sia stata diagnosticata la malattia”. Infine, la questione si risolve nell’interpretazione e qualificazione dell’eccezione evidentemente superata dai giudici di merito. In ogni caso il riferimento alla diagnosi della malattia evidenzia chiaramente il riferimento alla consapevolezza dell’esistenza della patologia, da collegare al dato pacifico e non contestato dell’esistenza di precedenti trasfusioni;

con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, avrebbe applicato un termine di prescrizione errato, in violazione dell’art. 2747 c.c., escludendo, di fatto, la configurabilità di un reato e, in particolare, il termine decennale riferibile al testo dell’art. 157 c.p., anteriore alla riforma oggetto della L. 5 dicembre 2005, n. 251, ovvero il termine di sei anni previsto da tale normativa;

Il motivo è infondato: secondo il consolidato orientamento di questa Corte la responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicchè il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., comma 1, non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3; in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento “iure hereditatis”, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima “iure proprio”, in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 15/05/2012, Rv. 622363-01);

con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., riguardo alla prova presunta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente vi sarebbe un salto logico tra la conoscenza da parte della vittima di essere ammalata di AIDS, e cioè di essere positiva alla ricerca di anticorpi per HIV e la consapevolezza di avere contratto tale patologia attraverso la trasfusione con sangue infetto. Non vi sarebbe una chiara consapevolezza del nesso causale con le emotrasfusioni e la colpa della controparte. Sulla base del modello dell’ordinaria diligenza non sarebbe possibile affermare che il ricorrente avesse anche la conoscenza della causa della malattia;

con il quinto motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per l’esito del giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Il fatto è costituito dalla circostanza che l’AIDS è una malattia multifattoriale e che il Ministero non ha addotto alcun elemento sulla base del quale escludere cause diverse dalle trasfusioni;

i due motivi possono essere trattati congiuntamente perchè connessi e riferiti al medesimo dato fattuale. Il profilo di inammissibilità è rappresentato proprio dalla circostanza che si tratta di una censura in fatto, che non può essere sottoposta al vaglio di legittimità poichè richiede l’esame della documentazione e presuppone una diversa valutazione del valore probatorio degli atti, anche con riferimento all’esistenza di una presunzione o della conoscenza del nesso causale tra le certificazioni mediche esaminate dalla Corte territoriale, e quindi l’esistenza conclamata di una patologia, e la riferibilità di quella patologia alle precedenti trasfusioni, sulla base di un criterio di ordinaria diligenza fondato sulle conoscenze scientifiche esistenti al tempo (anno 2001);

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato;

le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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