Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15159 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 11/07/2011), n.15159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14481-2009 proposto da:

F.E., A.G., F.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato

MORABITO MARIA CHIARA, rappresentati e difesi dall’avvocato BOTTANI

GIORGIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FINCANTIERI – CANTIERI NAVALI ITALIANI S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO SPAGNUOLO

VIGORITA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

TERMOKIMIK CORPORATION S.P.A.;

– intimata –

nonchè da:

TERMOKIMIK CORPORATION S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTIO CALVINO

33, presso lo Studio dell’avvocato CANNAS LUCIANA, rappresentata e

difesa dall’avvocato BATINI GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FINCANTIERI – CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO SPAGNUOLO

VIGORITA, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

F.M., F.E., A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1074/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/04/2008 r.g.n. 1392/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

Udito l’Avvocato LUCIANO VIGORITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione del ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

in una causa in cui gli eredi di F.G., morto per mesotelioma pleurico, hanno chiesto la condanna delle società epigrafate, per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per tutti i danni patrimoniale e non, sia iure proprio che iure successionis, la Corte di Appello di Milano, con sentenza resa il 21.4.2008, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che non potesse essere considerato responsabile della malattia professionale la committente Fincantieri spa, perchè i lavori erano stati appaltati alla Termokimik Corportion spa di cui era dipendente il F. e che agiva con propria autonomia.

Doveva, quindi, valutarsi soltanto la eventuale responsabilità dell’appaltatore, che in questo caso non doveva rispondere, atteso che in relazione all’epoca di probabile insorgenza della malattia – 30 o 40 prima del 1993, epoca in cui la stessa era stata diagnosticata – era noto soltanto che vi era un lontano pericolo di malattia professionale unicamente se le fibre di amianto fossero state consistenti e ad alta concentrazione.

Ne conseguiva che nel caso in esame non poteva addebitarsi alla suddetta società nè una colpa generica extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – non essendo richiesta all’epoca alcuna specifica misura di sicurezza oltre quelle di cui al D.P.R. n. 303 del 1956 -, nè altri obblighi di legge o di comportamento essendo imposti da conoscenze scientifiche, perchè solo dagli anni 1980 doveva ritenersi acquisita la consapevolezza della pericolosità anche della inalazione di minime fibre aerodisperse e della accertata pericolosità dell’amianto.

La Corte territoriale .rigettava, inoltre, ia domanda dalla Fincantieri spiegata nei riguardi della spa Assicuraizoni Generali per averla chiamata in giudizio con un’azione di rivalsa.

Contro tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli eredi F. con quattro motivi cui resistono sia la TermoKimik che la Fincantieri spa, la quale ha depositato, altresì, controricorso in relazione ai ricorso incidentale condizionato. Tali società hanno, poi, depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.

Quanto all’ammissibilità dell’impugnazione principale, deve osservarsi che l’identificazione dei mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionaie e la valutazione della sua ammissibilità deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (cfr, tra le altre, Cass. 14 maggio 2007 n. 11012). Nella specie il termine per l’impugnativa risulta coerente con decisione della causa da parte del giudice civile con riferimento all’azione risarcitoria connessa al danno subito dai ricorrenti iure proprio.

Con il primo motivo del ricorso principale gli eredi di F. G. deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione agli artt. 2087 e 2043 c.c. e del D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 18, 19 e 21 osservando che, essendo già noto a partire dagli anni sessanta la pericolosità dell’amianto, il dovere di protezione anche generico previsto dal D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21, doveva essere interpretato anche come obbligo di salvaguardia contro i pencoli di inalazione per sostanze non conosciute o anche scarsamente percepite come dannose.

Con il secondo motivo, denunziano sostanzialmente che la legislazione del 1956 (D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 18, 19 e 21) imponeva al datore di lavoro di adottare misure idonee di abbattimento delle polveri di qualsiasi matura presenti nell’area e comunque di dotare i lavoratori di protezioni idonee contro le loro inalazioni.

Con il terzo motivo lamentano, ancora, la contradditorietà ed insufficienza della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla esclusione del nesso concausale tra comportamento continuato ed evento, la falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2087 e 2043 c.c. e art. 41 c.p. (art. 360 c.p.c., n. 3), rilevando che non si era da parte della Corte territoriale considerato che, non essendo certo il periodo di insorgenza della malattia, doveva tenersi conto anche che per essere dopo gli anni 1980 sicura la esistenza della pericotosità dell’amianto come causa della malattia professionale, sì da imporsi a livello normativo le dovute precauzioni ed avendo dopo tali anni il lavoratore continuato a lavorare, si sarebbe dovuto accertare se l’esposizione nella parte finale della sua attività lavorativa avesse operato come causa unica o quanto meno come concausa della malattia.

I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, e possono accogliersi per i motivi che si vanno ad esporre.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’art. 2087 c.c., come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonchè tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore (Cass. 18 novembre 1976, n, 4318, Cass., sez. lav., 9 maggio 1998, n. 4721 Cass., sez, lav., 23 maggio 2003, n. 8204, Cass. civ. Sez. Lav., 14 gennaio 2005, n. 644).

E a nulla rileva che il rapporto di lavoro si sia svolto in periodo anche antecedente al 1980, in riferimento al quale è stata ravvisata l’insorgenza della patologia, manifestatasi, dopo un lungo periodo di latenza, solo nei 1993, mentre specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto sono state introdotte per la prima volta col D.P.R. 10 febbraio 1982, n. 15. Invero, la pericolosità della lavorazione dell’amianto era nota da epoca ben anteriore all’inizio del rapporto di lavoro de quo. Come evidenziato già da questa Corte, con articolata ricostruzione della normativa in materia (Cass. 30 giugno 2005 n. 14010) il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il TU. della Legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all’art. 29, tabella B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell’amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l’applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l’esecuzione della legge su lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgt. 6 agosto 1916 n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l’occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B s lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui è consentita l’occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all’osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell’amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D’altro canto, l’asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del 900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprite 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 che, all’art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste da DPR 20 marzo 1956 n 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960 n. 1169 ove all’art. 1 si prevede specificamente, che la presenza dell’amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio; può infine ricordarsi che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all’allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D’altro canto l’imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico- scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro Da quanto esposto discende che anche all’epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti era ben nota l’intrinseca pericolosità delle fibre dell’amianto tanto che l’uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (Cass. Cit. 30 giugno 2005 n 14010, cui adde, nei medesimi termini, Cass. I febbraio 2008 n. 2491).

Si imponeva, quindi, il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all’impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all’art. 2087 c.c. ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente di lavoro” soggiungendo che “le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione”, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri.

Devono, altresì, esser tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 del 1956, ove si disciplina il dovere dei datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: cosi l’art. 9, che prevede il ricambio d’aria, l’art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell’ambiente mediante aspiratori, l’art. 18, che proibisce l’accumulo delle sostanze nocive, l’art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l’art. 20, che difende l’aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l’uso di aspiratori, l’art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione (Cfr., in tali termini, Cass. Cit. 30 giugno 2005 n. 14010).

L’impugnata sentenza omette ogni indagine circa la presenza di amianto ne materiale lavorato, la concentrazione di amianto che lo caratterizza, la facilita o meno di produrre polveri nelle lavorazioni effettuate, onde il giudizio circa la presenza di polveri tali da suggerire specifiche cautele si appalesa del tutto arbitrario. Quanto sinora detto porta all’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso ed all’assorbimento del quarto motivo con il quale il ricorrente principale addossa anche alla Fincantieri la responsabilità della malattia nonchè all’assorbimento del ricorso incidentale della società Termokimik, che invece patrocina la responsabilità del committente. Si impone, in conclusione, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio, per nuovo esame ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispositivo.

Detto Giudice, avuto riguardo ai principi di diritto enunciati nelle massime ufficiali estratte dalle sentenze sopra richiamate e avuto altresì riguardo alla normativa del pari richiamata da cui si evince che la pericolosità dell’amianto era ben nota già all’inizio del rapporto di lavoro de quo e comunque esisteva una speciale normativa per la difesa dalle polveri, dovrà provvedere ad una approfondita indagine circa i punti sopra enunciati. Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie i primi tre motivi del ricorso principale e dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso principale nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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