Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15159 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15159 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 23595-2012 proposto da:
SPATAFORA VITO(SPTVTI42R02G315FÌ elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato
CHRISTIAN ARTALE, rappresentato e difeso dall’avvocato
BALSAMO GIUSEPPE giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNICO
GIUSEPPINA, PATTERI ANTONELLA, PREDEN SERGIO,
LUIGI CALIULO giusta procura speciale in calce al controricorso;
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51 9

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Data pubblicazione: 02/07/2014

- controficorrente –

avverso la sentenza n. 294/2012 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 2/02/2012, depositata il 30/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti.
Fatto e diritto
la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello proposto da Vito
Spatafora avverso la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva, a sua
volta, respinto, per essere la parte decaduta dall’azione, la domanda di
riconoscimento della super valutazione contributiva ai sensi dell’art. 13
comma 8 della 1. n. 257 del 1992 in relazione all’attività prestata alle
dipendenze della Smeda Pantelleria s.p.a., con esposizione
ultradecennale all’amianto.
La Corte territoriale ha ritenuto che il termine triennale di decadenza
previsto dall’art. 47 co. 2 del d.p.r. 639 del 1970, nel testo modificato
dal d.l. 384 del 1992, si applicasse anche all’ipotesi di domanda di
riliquidazione del trattamento pensionistico e ne ha accertato il pacifico
avvenuto decorso.
Per la cassazione della sentenza ricorre lo Spatafora sulla base di un
solo articolato motivo con il quale denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 13 comma 8 della 1. 257 del 1992 e dell’art. 47 del
d.p.r. 639 del 1970 nel testo interpretato autenticamente dall’ artt. 6 d.l.
103 del 1991 ( conv. in 1. 166/1991) e poi modificato dall’art.4 del d.l.
n. 384 del 1992 ( conv. in 1. n. 438/1992).
L’Inps si è costituito per resistere al gravame.

Ric. 2012 n. 23595 sez. ML – ud. 12-05-2014
-2-

12/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

Tanto premesso si osserva che secondo il consolidato orientamento di
questa Corte (cfr, Cass., n.9040/2012, n. 1629/2012, n. 8926/2011, n.
7138/2011, n. 12685/2008)

CC (…),

nel sistema assicurativo-

previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia
strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua

dopo la data del pensionamento) e può costituire oggetto di autonomo
accertamento. Analogamente tali caratteri sono enunciabili rispetto ad
un beneficio contributivo autonomamente disciplinato e il cui
riconoscimento richiede un’apposita domanda amministrativa. La
stessa rideterminazione della pensione a seguito dell’eventuale
giustificato sopravvenuto mutamento – anche se con effetti retroattivi della posizione contributiva è un fatto consequenziale a tale
mutamento e non è corretto qualificarla come correzione di una
precedente determinazione amministrativa ingiusta o erronea, sì che
deve ritenersi – anche nel quadro della distinzione operata da Cass.
S.U. n. 12720/2009 – l’applicabilità della decadenza ex art. 47 anche nel
caso di domanda di riconoscimento della rivalutazione contributiva per
esposizione all’amianto, pure se la domanda sia presentata da soggetto
già pensionato. Peraltro l’art. 47 contiene la previsione generica di
“controversie in materia di trattamenti pensionistici, nel cui ambito
sono riconducibili anche tutte le controversie relative alla posizione
contributiva.”
Poiché nel caso di specie si tratta di rivalutare non già l’ammontare di
singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la
pensione originaria, onde non c’è ragione di non applicare le
disposizioni legislative sulla decadenza.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente
infondato.
Ric. 2012 n. 23595 sez. ML – ud. 12-05-2014
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precisa individualità, può spiegare effetti molteplici (prima e anche

Sussistono giusti motivi, ravvisabili nelle difficoltà interpretative in
tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di
prestazioni previdenziali ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970,
per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
PQM

Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 12 maggio 2014

DEPosrgiro IN CASZELLIMA

LA CORTE

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